Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22897 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11159-2015 proposto da:

D.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS) in persona di G.G.

Responsabile p.t., domiciliato ex lege in Roma, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCELLO D’APONTE giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2341/2014 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

29/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFUOCO per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del motivo

6, rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 29 settembre 2014, il Tribunale di Nola – previa qualificazione dell’azione proposta da D.F.A. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., avverso una cartella esattoriale e la conseguente iscrizione ipotecaria, come opposizione agli atti esecutivi quanto ai motivi identificati in sentenza con le lettere a (omessa o invalida notifica della cartella esattoriale); b (invalidità della cartella di pagamento per omessa indicazione del responsabile del procedimento); c (violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 per non essere stata avviata l’esecuzione nel termine annuale dall’invio della cartella esattoriale e per non essere stata effettuata l’intimazione prescritta dalla norma prima dell’iscrizione ipotecaria) e come opposizione all’esecuzione quanto ai motivi identificati con le lettere d (decadenza dal diritto di procedere all’esecuzione per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) ed e (prescrizione del diritto di credito essendo decorso il termine quinquennale dalla notificazione del verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada) – ha dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposta, l’opposizione agli atti esecutivi di cui ai motivi a, b, c; ha dichiarato inammissibile per mancanza di allegazione specifica il motivo di cui alla lettera d; ha rigettato l’opposizione all’esecuzione di cui al motivo e. Ha condannato il D.F. al pagamento delle spese di lite in favore di Equitalia Sud s.p.a..

2.- La sentenza è impugnata da D.F.A. con ricorso straordinario basato su sei motivi.

Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Col primo motivo si denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 615/617 c.p.c. nonchè della L. n. 212 del 2000, artt. 6-7 (Statuto dei diritti del contribuente) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente sostiene che “nell’atto che si è impugnato” non sarebbero stati indicati l’autorità ed i termini per l’impugnazione; che mancando agli atti la prova della data di notifica del provvedimento di iscrizione ipotecaria, l’opposizione si sarebbe dovuta considerare proposta nei termini decorrenti dalla data in cui l’istante ha dichiarato di averne avuto conoscenza o comunque dal momento in cui il contribuente ha avuto di fatto conoscenza dell’atto.

1.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente sostiene la violazione delle norme sopra indicate perchè il giudicante non avrebbe tenuto conto della necessità che la notifica venga effettuata assicurandone “l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.

1.2.- Col terzo motivo si denuncia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 in combinato disposto con gli artt. 1135 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione/falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente lamenta vizi dell’estratto di ruolo perchè non conforme alle norme indicate in rubrica e l’insufficienza della prova offerta da Equitalia Sud s.p.a. quanto al contenuto della cartella di pagamento, per mancata esibizione in giudizio dell’originale.

2.- I primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili nella parte in cui pongono questioni mai poste nel precedente grado di giudizio (quali, nel primo motivo, l’incompletezza dell’atto impugnato per mancata indicazione dell’autorità e dei termini per impugnare; nel terzo motivo, l’invalidità o l’irregolarità degli estratti di ruolo prodotti dall’Agente della Riscossione).

Sono inammissibili altresì per l’estrema genericità delle censure e per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè richiamano atti e documenti, senza alcuna indicazione del luogo di reperimento nei fascicoli di parte e d’ufficio.

3.- Sono comunque infondati riguardo alla prova da darsi da parte dell’Agente della Riscossione, quanto alla notificazione della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

Vanno qui i ribaditi i seguenti principi, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15). Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);

– in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’Agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito, come detto, dal ruolo esecutivo (così Cass. n. 12888/15, nonchè Cass. n. 24235/15);

– in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’Agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15);

– la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod., disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26. Anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 12351/16, nonchè Cass. n. 6395/14).

3.1.- Il Tribunale di Nola ha applicato i principi appena esposti ed, in punto di fatto, ha accertato – senza che l’accertamento sia contestato dal ricorrente-che la cartella di pagamento è stata notificata al domicilio dell’opponente e consegnata a mani del figlio il 14.03.2007”, traendone l’inevitabile conseguenza che le opposizioni agli atti esecutivi avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 20 giorni decorrente da tale data.

I primi tre motivi di ricorso vanno perciò rigettati.

4.- Col quarto motivo si denuncia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria non preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali e/o degli avvisi di mora omessa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Cass. S.U. n. 19667 del 2014).

Il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe errato nel non rilevare che l’iscrizione ipotecaria non era stata preceduta dalla comunicazione preventiva e comunque che non era stata fatta l’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

4.1.- Il giudice ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi e ne ha tratto la conseguenza dell’inammissibilità, per le ragioni esposte trattando dei primi tre motivi.

Sul punto la motivazione va corretta, pur essendo conforme a diritto il dispositivo con cui l’opposizione del D.F. è stata respinta.

Ed invero, con l’ordinanza 22 luglio 2015 n. 15354, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto che risulta dalla seguente massima ufficiale: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”.

L’ordinanza non si pronuncia ex professo sulla natura dell’iscrizione ipotecaria, ma, sul punto, richiama il precedente di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19667 del 18 settembre 2014, citata pure nel presente ricorso, che ha escluso che l’iscrizione ipotecaria

costituisca atto dell’espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa.

Dai principi enunciati dalle Sezioni Unite va tratto il corollario per il quale va escluso che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 1 o comma 2, la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell’iscrizione dell’ipoteca; la relativa azione assume le forme di un’azione di accertamento negativo e non è soggetta ad alcun termine decadenziale (così Cass. n. 24234/15, nonchè Cass. 25745/15).

4.2.- Nel merito, comunque, la doglianza del D.F., così come proposta con l’atto introduttivo del giudizio, è totalmente destituita di fondamento proprio in ragione del principio di diritto dettato dalla già richiamata sentenza a Sezioni Unite n. 19667 del 18 settembre 2014, secondo cui: “L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 cit., art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”.

4.3.- Sebbene le Sezioni Unite, con la sentenza appena citata, si siano pronunciate anche in merito alla necessità che l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente anche prima delle modifiche apportate dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), comunichi al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, la pronuncia non può trovare applicazione nel caso di specie. Come già detto, l’originaria censura dell’opponente era rivolta a contestare il mancato invio dell’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Pertanto, è nuova, quindi inammissibile in sede di legittimità, la doglianza relativa all’omessa preventiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria – che è provvedimento diverso, per struttura e per funzione, dall’intimazione predetta.

Per questo aspetto, quindi, il quarto motivo è inammissibile; per il resto, è infondato.

5.- Col quinto motivo si denuncia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 28 e 20 nonchè violazione/falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 perchè sarebbe stata depositata dall’Agente della Riscossione documentazione in fotocopia priva di autenticità e/o conformità e incompleta.

5.1.- Il motivo difetta di specificità. Contrariamente a quanto si assume in ricorso, il Tribunale si è pronunciato in merito al disconoscimento della conformità all’originale della documentazione prodotta da Equitalia Sud s.p.a. ed l’ha considerato “privo di effetto per genericità della contestazione, reputando che il disconoscimento debba invece consistere “in una dichiarazione chiara e circostanziata”.

Il ricorrente non censura affatto questa ratio decidendi e ripropone dinanzi a questa Corte la questione dell’autenticità della documentazione di controparte come se vi fosse stata un’omessa pronuncia.

Il quinto motivo è perciò inammissibile.

6.- Col sesto motivo si denuncia violazione/falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 in combinato disposto con la L. n. 689 del 1981, art. 28 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura ripropone il motivo di opposizione concernente la prescrizione della pretesa creditoria, per decorso del termine quinquennale.

6.1.- Il motivo è inammissibile.

Il giudice ha espressamente e correttamente qualificato il motivo in esame come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ..

Poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 settembre 2014, il rimedio previsto dall’art. 616 cod. proc. civ. è quello dell’appello (cfr. Cass. ord. n. 17321/11 e numerose altre) e pertanto il motivo proposto con ricorso straordinario è inammissibile (cfr. Cass. n. 13655/06, secondo cui quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; cfr., nello stesso senso, anche Cass. n. 20816/09 e n. 12730/16).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

7.- Il controricorso è inammissibile perchè è stato notificato oltre il termine di legge, dal momento che la notificazione del ricorso è stata ricevuta dal resistente in data 9 aprile 2015 ed il controricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 28 maggio 2015. Tuttavia, la procura speciale conferita dalla parte intimata col controricorso inammissibile è valida come atto di costituzione, consentendo al difensore della stessa di partecipare alla discussione orale della causa (cfr. Cass. n. 13183/13), come accaduto nel caso di specie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo., tenuto conto che l’attività difensiva di Equitalia Sud s.p.a. si è svolta validamente soltanto quanto alla partecipazione alla discussione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nell’importo di Euro 6,800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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