Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22897 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSAL BENCH S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso

lo studio dell’avvocato DIONISIO FABRIZIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MUSSI GUIDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

22, presso lo studio dell’avvocato SICA PIERFRANCESCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato BONDI LUIGI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 26/05/2006 R.G.N. 532/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 25-29 maggio 2007, la Universal Bench s.p.a. chiede, con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 26 maggio 2006, con la quale la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande di convalida del sequestro conservativo fino alla concorrenza di L. 500.000.000, autorizzato dal Presidente del Tribunale di Massa il 4 febbraio 1992 a carico di R. P., dirigente responsabile del settore commerciale della società nonchè di condanna di questi a risarcirle i danni conseguenti ai seguenti fatti:

a) averle causato una perdita di L. 500.000.000 in relazione all’insolvenza della società americana Certified Tecnology co. per forniture da lui trattate, senza adeguata informativa alla datrice di lavoro sui rischi relativi;

b) averle causato un perdita di lire 24.592.897 in relazione all’insolvenza dell’impresa Rengone (poi fallita), per non avere il P. messo a disposizione della società un assegno ricevuto dal R. a garanzia del pagamento delle forniture ricevute;

c) avere fatto uso indebito di carte di credito aziendali per L. 5.016.205.

Resiste alle domande P.R. con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, la società denuncia la violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c., “motivazione incongrua e omesso esame delle risultanze istruttorie in relazione all’oggetto della domanda”.

La Corte territoriale avrebbe infatti omesso di analizzare gli obblighi incombenti, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. sul P., quale dirigente apicale e di valutare se le violazioni a tali obblighi potessero costituire lesioni dei diritti della società.

In particolare, quanto alla vicenda dell’assegno in garanzia, la Corte avrebbe dovuto valutare la legittimità del comportamento del P. consistente nell’essersi fatto consegnare dal cliente R., poi fallito, un assegno in garanzia del pagamento di forniture, senza riversarlo alla società.

Quanto alla utilizzazione della carta di credito aziendale, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertarne la legittimità e in caso negativo analizzarne la conseguenze.

Nella sentenza impugnata sarebbe infine mancato il necessario approfondimento del rapporto intercorso tra il dirigente e la società americana, che aveva portato alla perdita di oltre L. un miliardo per la Universal a causa della insolvenza di questa.

Il ricorso conclude con la formulazione del seguente “quesito di diritto”:

“Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. può essere considerato legittimo il comportamento di un dirigente apicale che abbia posto in essere i comportamenti apertamente riconosciuti come esistenti nella sentenza impugnata e che consistono nell’aver creato un danno di circa 1.000.000.000 di vecchie L. alla datrice di lavoro per avere effettuato una serie di forniture ad un cliente estero senza le necessarie garanzie di solvibilità; nell’aver accettato un assegno in garanzia da parte di altro cliente senza versare il titolo nelle casse dell’azienda e nell’aver utilizzato la carta di credito aziendale per acquisti a titolo personale”.

Le censure svolte dalla società attengono in realtà ad un preteso vizio di motivazione della sentenza, relativamente all’esame del comportamento del dipendente, alla valutazione delle prove raccolte in proposito e all’analisi dei fatti che da esse sarebbero emerse.

Esse sono infondate.

La Corte territoriale ha infatti rilevato, con riferimento a quest’ultimo addebito, la genericità delle deduzioni della società, che non aveva sufficientemente specificato quale comportamento sarebbe stato richiesto nell’occasione al dirigente, oltre a quello di informare dell’affare e delle sue caratteristiche la società, cosa che i giudici hanno ritenuto avvenuta, con la conseguente impossibilità per la società di trasferire sul proprio dipendente il rischio dell’affare. Sarebbe in definitiva mancata, secondo la sentenza, l’indicazione da parte della società di azioni od omissioni a sostegno dell’accusa rivolta al proprio dirigente di averla indotta in errore in ordine alla affidabilità della cliente statunitense.

Siffatta valutazione dei giudici dell’appello non viene investita di specifiche censure da parte della ricorrente.

Con riguardo all’episodio dell’assegno consegnato dal cliente R. (poi fallito) a garanzia di una determinata fornitura, la Corte territoriale ha rilevato, senza che ciò sia stato specifiche censure della società in questa sede, che non risulta che tale assegno fosse stato consegnato a garanzia delle forniture non pagate (invece che di altre, regolarmente pagate, come accertato dal giudice di primo grado) e che comunque mancherebbe a prova che, ove riversato alla società, l’assegno in questione avrebbe potuto essere riscosso utilmente, nonostante il fallimento del cliente.

Infine, quanto all’uso indebito della carta di credito aziendale, i giudici lo hanno accertato, ma in considerazione della posizione professionale del dipendente all’interno della società, della modestia della cifra utilizzata nonchè del fatto che il P. ne aveva in buona parte restituito l’ammontare, mentre per il resto la società avrebbe potuto rivalersi sulle sue spettanze di fine rapporto, hanno comunque ritenuto infondate le domande della U.B. s.p.a.

In proposito, la ricorrente si limita sostanzialmente a valutare diversamente il comportamento del proprio dirigente.

Poichè, secondo il costante orientamento di questa Corte, è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07), il tentativo della società di sovrapporre alle valutazioni congruamente argomentate dei giudici di merito proprie diverse valutazioni, per indurre il giudice di legittimità a formulare un giudizio di merito di terza istanza, non può essere legittimato.

Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 70,00 per esborsi ed Euro 4.000,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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