Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22896 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15720-2013 proposto da:

R.N., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

INNOCENZO PIO SIGGILLINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARONIO

54/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BARBERIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTO, depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. R.N. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 176 del 26 settembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento TARSU/TIA notificatigli dal Comune di Taranto per gli anni dal ‘98 al 2002.

Resiste con controricorso il Comune di Taranto.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso il R. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità del procedimento di appello per omesso avviso, con almeno 30 giorni liberi, della fissazione della trattazione in pubblica udienza (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,17,31 e 61; L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 3).

Ciò perchè l’avviso in questione gli era stato notificato, mediante compiuta giacenza, il 6 marzo 2012, a fronte di udienza in appello fissata il 13 marzo 2012. Inoltre, l’avvenuto deposito del plico raccomandato presso l’ufficio postale non gli era stato comunicato mediante invio della seconda raccomandata (C.Cost. 346/98).

p. 3. Il motivo è destituito di fondamento.

In base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 1, art. 31, comma 1 e art. 61, la comunicazione dell’avvenuta fissazione dell’udienza di trattazione doveva essere eseguita dalla segreteria della commissione tributaria regionale, non necessariamente nelle forme delle notificazioni di cui all’art. 137 c.p.c. e seguenti (comprensive delle forme di notificazione a mezzo posta), ma anche mediante plico raccomandato a mezzo del servizio postale ordinario.

Nel caso di comunicazione mediante quest’ultimo servizio – come nella specie avvenuto – si applicano le norme concernenti la consegna ordinaria dei plichi raccomandati (D.P.R. n. 655 del 1982 e DDMM attuativi), ad esclusione delle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982. Con la conseguenza che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento circa la persona alla quale viene consegnato il plico (Cass. 15315/14; Cass. 9111/12 ed altre); e che, nel caso di deposito presso l’ufficio postale per mancata consegna, di tale deposito deve essere dato avviso al destinatario con informativa della possibilità di ritiro entro 30 giorni (dopodichè, il plico stesso verrà restituito al mittente per non curato ritiro).

Il periodo di permanenza in deposito presso l’ufficio postale (30 giorni) non va però confuso con il termine di perfezionamento della “notifica a mezzo posta” ex L. n. 890 del 1982, a seguito di compiuta giacenza (10 giorni); dal momento che, nel caso di ricorso al servizio postale ordinario, il procedimento di comunicazione si perfeziona con l’invio del suddetto avviso di deposito. Segnatamente, con l’invio del Mod.26; che è appunto un avviso di giacenza (cartolina) con il quale l’ufficio postale informa il destinatario dell’avvenuto deposito in ufficio della lettera raccomandata, non potuta consegnare per sua assenza.

Si è in proposito affermato che, in caso di invio di raccomandata nelle forme del servizio postale ordinario, l’atto si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo; non già nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Con la conseguenza che la comunicazione inviata con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale, restando irrilevante, ai fini della tempestività dell’atto, il periodo legale di compimento della giacenza, così come quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale effettivo ritiro da parte del destinatario (Cass. 27526/13).

Orbene, risulta dagli atti di causa (v. riproduzione fotografica in controricorso, pag. 8) che la comunicazione della segreteria della commissione tributaria regionale venne qui regolarmente inviata a mezzo plico raccomandato al R.; con regolare invio altresì dell’avviso di avvenuto deposito, in data 3 febbraio 2012 (dunque, nel rispetto dei 30 giorni liberi dall’udienza fissata).

In tale situazione la comunicazione postale risulta pertanto essere stata effettuata con modalità regolari, a nulla rilevando che sul frontespizio della busta raccomandata sia stata indicata altresì la data (6 marzo 2012) di termine ultimo di giacenza e possibilità di ritiro presso l’ufficio postale, prima della sua restituzione al mittente; nè il R. ha provato (anzi, nemmeno allegato) di non aver potuto ricevere il plico (recapitato al suo esatto indirizzo) per impedimento a lui non imputabile.

Il vizio lamentato non è dunque riscontrabile, essendo la sua deduzione basata – da un lato – su una non conforme ricostruzione dei risvolti fattuali delle modalità di comunicazione; e – dall’altro – sulla asserita violazione di norme (L. n. 890 del 1982) non applicabili nella specie.

PQM

 

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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