Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22896 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3778/2018 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL, IN

LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dott. B.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36,

presso lo studio dell’avvocato EMILIANO CELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCA CASAGNI LIPPI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Curatore D.L.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO VETERE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4791/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società (OMISSIS) srl dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze n. 121 del 2014, agì nei confronti della società (OMISSIS) srl per sentir pronunciare la revocatoria di un atto di trasferimento di alcuni terreni che avrebbe pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori. Nel contraddittorio con la società (OMISSIS) s.r.l. il Tribunale di Milano, con sentenza del 10/12/2016, ritenne sussistere l’eventus damni, avendo l’atto di disposizione ridotto sensibilmente la garanzia patrimoniale dei creditori ed anche il consilium fraudis essendo le due società entrambe partecipate dalla medesima società Mavi; accolse la domanda e dichiarò la revocatoria dell’atto di compravendita del 4 ottobre 2009. La Corte d’Appello di Milano, adita da (OMISSIS) srl in liquidazione, accertato che l’atto di disposizione era stato accompagnato da adeguato pagamento del prezzo, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo non provato l’eventus damni e conseguentemente precluso l’ulteriore accertamento del consilium fraudis. Avverso la sentenza che, in accoglimento dell’appello, ha rigettato la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. e condannato l’appellata alle spese del doppio grado del giudizio, la Curatela del Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ricorre sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Fallimento della società (OMISSIS) srl in liquidazione con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente non ha depositato in giudizio la copia autentica della sentenza impugnata, sicchè il ricorso si appalesa, prima facie, improcedibile. Questo rilievo preclude l’esame dei motivi di ricorso che va, pertanto, dichiarato improcedibile con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.100 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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