Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22896 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 21/09/2016, dep. 10/11/2016), n.22896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24583-2014 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO ANVERSA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1791/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza, qui impugnata, pubblicata il 15 maggio 2014 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da M.R. avverso la sentenza del Tribunale di Milano con la quale era stata respinta l’opposizione del medesimo contro tre cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo di Euro 92.528,66, notificate da Equitalia Esatri Spa ed Equitalia Sestri Spa, nell’interesse del Ministero della Giustizia, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.

La Corte d’appello ha ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza dalla pretesa creditoria del Ministero, relativa alle spese di un processo penale concluso con sentenza di condanna dei diversi imputati, tra cui il M.; ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione, reputando che il sindacato sulle spese del processo penale spetti al giudice dell’esecuzione penale; che comunque l’opponente non avesse fornito la prova di quali voci non sarebbero state a lui imputabili o sarebbero state riferibili a reati dai quali era stato assolto; che invece il Ministero aveva fornito la prova completa e dettagliata delle singole spese. Ha, come detto, rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, Ministero della Giustizia ed Equitalia Nord SPA.

2.- La sentenza è impugnata da M.R. con cinque motivi di ricorso, illustrati da memoria.

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, si difende con controricorso.

Equitalia Nord SPA non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, risultando i fatti di causa da un assemblaggio di atti dell’incidente di esecuzione in sede penale e di atti dei gradi di merito del presente giudizio, specificamente: dell’ordinanza del Tribunale di Milano Ufficio incidenti di esecuzione (riprodotta alle pagg. 4-5); dell’avviso della fissazione della camera di consiglio dinanzi alla Corte di Cassazione – prima sezione penale (riprodotto a pag. 6); del dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione – prima sezione penale del 21 luglio 2008 (riprodotto a pag. 7); del provvedimento della Corte d’appello di Milano – seconda sezione penale in data 26 novembre/5 dicembre 2008 (riprodotto da pag. 9 a pag. 12); della sentenza resa nel primo grado del presente giudizio dal Tribunale di Milano (riportata da pag. 14 a pag. 18); della sentenza impugnata (riportata da pag. 20 a pag. 24); seguono i motivi di ricorso (da pag. 25 a pag. 38).

Al riguardo va richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite, per il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. S.U. n. 5698/12).

Il principio è riferibile al ricorso in oggetto, che risulta redatto con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti processuali. Nè il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 è soddisfatto dalla breve premessa di cui alle pagg. 1-3, riguardando questa fatti presupposti (vale a dire i fatti del processo penale all’esito del quale si è formato il titolo per l’iscrizione a ruolo della pretesa creditoria) e non i “fatti della causa”. Infine, insufficienti allo scopo sono i passaggi (alle pagg. 13 e 19) che, secondo la tecnica di redazione in parola, servono esclusivamente a collegare tra loro gli atti processuali integralmente riprodotti, anche nell’originaria veste grafica.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida complessivamente in Euro 5.600,00, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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