Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22896 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BONI 15 SC

D INT 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSTI FABRIZIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GI.SA.;

– Intimato –

avverso la sentenza N. 200/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 07/02/2007 R.G.N. 157/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 23 marzo 2007, G.R. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 7 febbraio precedente, con la quale la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto delle sue domande di differenze retributive per L. 143.029.518, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso con Gi.Sa., titolare dell’albergo “Taras” in Taranto, dal 7 gennaio 1989 al maggio 1994 per lo svolgimento di mansioni di cameriera ai piani e di addetta alle pulizie.

In proposito, va premesso che il giudice di primo grado aveva in un primo momento ritenuto regolare la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in quanto, ad un primo tentativo di consegna presso la residenza anagrafica del Gi., questi era risultato, a detta dell’ufficiale giudiziario, “sloggiato, come da informazioni assunte in loco”, Conseguentemente il giudice aveva dichiarato, all’udienza del 12 marzo 1997, la contumacia del convenuto e avviato l’istruttoria, con l’acquisizione della documentazione offerta e l’espletamento della prova testimoniale richiesta.

Successivamente, mutata la persona del giudice, quest’ultimo, all’udienza del 28 gennaio 2000, aveva dichiarato nulla la notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso introduttivo e disposto la nuova notifica al convenuto (avvenuta il 4 febbraio 2000) di copia del ricorso e di tutti i verbali di causa.

In sede di decisione, il Tribunale aveva infine dichiarato utilizzabili unicamente la prove assunte successivamente alla notifica del 4 febbraio 2000 (una sola testimonianza) e sulla base di essa aveva ritenuto infondate le domande, valutando inattendibile il testimone.

La decisione è stata confermata dalla Corte territoriale, che ha peraltro ritenuto utilizzabili, sul piano probatorio, anche i documenti prodotti fin dall’origine dalla G., valutandoli peraltro non significativi sul piano della prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati (si trattava di dimostrare, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, che il rapporto di lavoro tra le parti aveva avuto un contenuto anche quantitativo più ampio di quello risultante dal contratto a tempo parziale stipulato tra le stesse, per cui la produzione di quest’ultimo e di alcune fotografie che mostravano la lavoratrice all’interno dell’albergo gestito dal Gi. sono stati ritenuti sostanzialmente irrilevanti).

Col primo motivo di ricorso la G. denuncia la violazione degli artt. 140, 143 e 148 nonchè il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta nullità della prima notifica del ricorso introduttivo, effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c..

Col secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza nella valutazione delle prove e, in particolare, dell’unica testimonianza presa in considerazione (quella del fratello della G.) e delle ragioni per cui era stata ritenuta inattendibile.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, Gi.Sa. non si è costituito nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, va anzitutto confermata la correttezza della decisione dei giudici di merito in ordine alla ritenuta nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, inizialmente avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in ragione del fatto che ad un primo tentativo di consegna dell’atto presso la residenza anagrafica del Gi., questi era risultato “sloggiato, come da informazioni assunte in loco”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio aderisce, il ricorso alle modalità di notificazione stabilite all’art. 143 c.p.c. è infatti possibile ove si ignori il nuovo luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, semprechè tale ignoranza non sia superabile con le ricerche e richieste di informazioni suggerite nel caso concreto dall’ordinaria diligenza (Cass. S.U. 6 dicembre 1978 n. 5753).

Non è pertanto sufficiente, per legittimare l’adozione della procedura di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario, come avvenuto nel caso di specie, che il destinatario risulta “sloggiato” dalla sua ultima residenza conosciuta, ma è altresì necessario che venga effettuata ogni ulteriore ricerca o indagine suggerita da un comportamento di buona fede per individuare la nuova residenza, domicilio o dimora dello stesso (cfr., ad es. Cass. 7 febbraio 2008 n. 2909), indagine che nel caso in esame non risulta sia stata compiuta.

In ogni caso, poi, non viene esplicitato dalla parte ricorrente (col riprodurre o quantomeno riassumere il contenuto delle testimonianze non utilizzate) quale apporto in concreto sul piano probatorio avrebbe potuto provenire dall’utilizzazione delle testimonianze assunte prima del febbraio 2000, nel caso in cui i giudici avessero ritenuto corretta la notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Ne consegue che la censura in esame non appare neppure sufficientemente finalizzata ad ottenere un risultato utile sul piano della decisione di merito.

Anche il secondo motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte è infatti devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nel caso in esame, a parte l’irrilevanza delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine ai modi della risposta dell’unico teste utilizzato alla prova capitolata e perciò censurate in ricorso, resta il corretto giudizio della Corte medesima relativamente alla necessità di valutare con estremo rigore le dichiarazioni di questi, in quanto fratello della ricorrente e anch’egli attore in altro giudizio di lavoro promosso nei confronti del medesimo imprenditore e alla inidoneità dei documenti prodotti a sostenere tali dichiarazioni mentre sono mancate in giudizio eventuali conferme provenienti dalla nuova audizione dopo il febbraio 2000 degli altri testimoni inizialmente ammessi e escussi dal primo giudice (mutato nel corso del giudizio nella persona fisica titolare dell’ufficio), mai avvenuta, senza che nel ricorso ne siano indicate le ragioni.

Ne consegue che, nel suo complesso, il giudizio, formulato dai giudici di merito, di una prova insufficiente a sostenere la domanda non appare censurabile in questa sede di legittimità per vizio di motivazione.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto; nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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