Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22895 del 29/09/2017

Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5945-2013 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO

TACCHINI 7, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO PAOLO SALVIA;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 237/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. A.P. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 237/50/12 del 10 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento per Tarsu 2006 notificatogli dalla concessionaria servizio tributi del Comune di Caserta.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: legittimamente l’avviso di accertamento fosse stato sottoscritto dal legale rappresentante (presidente cda) della società concessionaria, nonchè responsabile della gestione del tributo; – irrilevante, ai fini Tarsu, fosse che l’ A. risiedesse anagraficamente a Sassari.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, da Publiservizi srl.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso A. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c.. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto valido l’avviso di accertamento in questione, nonostante che esso fosse sottoscritto da un soggetto non legittimato, perchè non facente parte dell’amministrazione comunale; e la cui carica di presidente del consiglio di amministrazione era stata apoditticamente affermata dal giudice di appello.

Il motivo è destituito di fondamento.

Con esso, infatti, non si contesta che la concessionaria procedesse all’attività di accertamento in forza di valida ed efficace convenzione stipulata con il Comune di Caserta per l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, così come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993 (per la Tarsu, rilevano in particolare l’art. 71, comma 4 e art. 74).

Dato questo presupposto, si evince come l’avviso in oggetto sia stato effettivamente sottoscritto dai legale rappresentante della società concessionaria, ed a nome di quest’ultima.

Ed è proprio con riferimento a tale circostanza che il giudice di merito ha riscontrato – con valutazione fattuale qui non sindacabile – che: a. il legale rappresentante della società concessionaria andava appunto identificato nella persona del sottoscrittore, dott. N.A.; il quale mutuava i propri poteri rappresentativi dall’essere presidente del consiglio di amministrazione della società stessa; b. nella stessa persona fisica del sottoscrittore, così individuato, ricorreva altresì la qualità legale di “responsabile della gestione del tributo e del procedimento di emissione dell’avviso”, così come esplicitato nell’avviso stesso.

Stante il pacifico conferimento dell’attività di accertamento alla società concessionaria, da un lato, e la effettiva rispondenza del sottoscrittore alla sfera di legale rappresentanza di tale società, dall’altro, inconferente deve dunque ritenersi la tesi del ricorrente secondo cui l’attività accertativa in oggetto non sarebbe imputabile all’amministrazione comunale stante l’estraneità del sottoscrittore a quest’ultima.

E’ infatti evidente che – in ipotesi di conferimento in concessione dell’attività di accertamento e riscossione del tributo locale – non si pone un problema di appartenenza organica del soggetto accertatore all’amministrazione comunale concedente, quanto soltanto di validità-efficacia della concessione, oltre che di sussistenza di effettiva potestà rappresentativa della società concessionaria in capo al soggetto sottoscrittore.

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso A. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la debenza Tarsu sull’immobile in Caserta, nonostante che esso ricorrente risiedesse, nell’anno di riferimento, in altra città (Sassari); a nulla rilevando l’attivazione a suo nome, in Caserta, di un’utenza elettrica.

Nemmeno questa doglianza è fondata.

In base al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, l’imposta è dovuta in ragione della occupazione o detenzione di locali produttivi di rifiuti, ed ubicati nelle zone di istituzione ed attivazione del servizio comunale di smaltimento RSU.

E’ stato in proposito precisato che tale tributo, in virtù dell’art. 62, comma 1 D.Lgs. cit., costituente previsione di carattere generale, è dovuto per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal medesimo art. 62, comma 2 sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione (Cass. n. 3772/13 ed altre).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che: a. la detenzione dell’immobile da parte dell’ A. fosse attestata dall’utenza elettrica da lui stipulata nell’anno di riferimento, di per sè significativa della materiale ed attuale disponibilità dei locali; b. ininfluente fosse il dato della residenza anagrafica in altro Comune, non escludendo tale circostanza la concomitante detenzione dell’ abitazione in Caserta.

Tale convincimento deve ritenersi conforme a diritto, tanto più considerando che l’ A. non aveva presentato denunce o variazioni comprovanti i presupposti dell’esenzione dal tributo; e che, per altro verso, quest’ultimo era dovuto, in zona di incontroversa istituzione ed attivazione del servizio di smaltimento RSU, pur in ipotesi di volontaria mancata fruizione del servizio stesso (in ipotesi, per effetto della occupazione di un immobile sito in diversa città).

p. 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione delle norme sulle spese processuali e, in particolare, dell’art.96 cpc. Per non avere la commissione tributaria regionale accollato alla concessionaria le spese processuali e quelle per lite temeraria. Si tratta di motivo assorbito dal rigetto delle censure che precedono, aprioristicamente basate su un dato la soccombenza della concessionaria – privo di riscontro nella rassegnata realtà processuale. Nulla si dispone sulle spese del presente procedimento di legittimità, stante la mancata costituzione in giudizio della concessionaria intimata.

PQM

 

Respinge il ricorso;

v.to il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del medesaimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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