Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22895 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23376/2017 proposto da:

M.T., M.A.G.F., M.D.,

S.M.T., M.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN, 27, presso lo studio dell’avvocato FABIO COLUCCIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO MIRACOLO;

– ricorrenti –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, SO.CR., SO.GR.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 412/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 22/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 15/4/2000 i genitori, i fratelli, le sorelle ed il marito di Se.Sa., deceduta in un sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS) a seguito dello scontro mortale con un veicolo condotto da M.Q.G., che aveva perso il controllo del proprio veicolo ed invaso la corsia di percorrenza della M. (anch’egli deceduto) convennero in giudizio gli eredi del M. e la Uniass Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni, prospettando l’esclusiva responsabilità del M. nella produzione del sinistro.

Gli eredi M. si costituirono in giudizio, formulando anche domanda riconvenzionale volta a sentir pronunciare la responsabilità della Se., la cui traiettoria di percorrenza era risultata non coincidente con la linea di mezzeria della propria corsia e chiamarono in causa la Reale Mutua. il Tribunale di Sassari, a seguito di istruzione della causa con prove documentali e testimoniali, con sentenza del 23/3/2010 dichiarò cessata la materia del contendere tra Se.An., Se.Gi., Se.Fr., Se.Ma., Se.Pa., Se.Fr.Sechi Tiziana, Se.Al., So.Cr., quest’ultimo anche nella qualità di genitore di So.Gr.Ma. e M.G.Q. per intervenuta transazione intercorsa tra gli attori e la compagnia Uniass che aveva risarcito i danni; dichiarò che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva di M.Q.G. e rigettò la domanda riconvenzionale, compensando le spese.

La Corte d’Appello di Cagliari, adita dagli eredi M., con sentenza n. 412 del 22/8/2016, ha confermato l’impugnata sentenza sulla base di una serie di accertamenti tutti in fatto suffragati dalle prove testimoniali e dal rapporto dei Carabinieri, univocamente conducenti al giudizio di responsabilità esclusiva del M. nella produzione del sinistro ed alla non imputabilità, neppure a titolo di concorso, della condotta della Se..

Avverso la sentenza, che ha rigettato integralmente l’appello, gli eredi M. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censurano la sentenza per non aver applicato la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 e per aver apoditticamente affermato che, essendo certa l’avvenuta invasione della opposta corsia di marcia da parte del M., la Se. si fosse trovata nella impossibilità di scongiurare il sinistro o di attenuarne le conseguenze dannose. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare che la Se., nonostante il comportamento del veicolo antagonista, avesse posto in essere tutte le misure utili per scongiurare il sinistro ed avesse tenuto una condotta irreprensibile in osservanza della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice ha l’obbligo di accertare l’eventuale responsabilità concorrente dell’altro, non potendo ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè non ha alcuna ragionevole possibilità di essere accolto. Innanzitutto, come è noto, la presunzione di corresponsabilità nella produzione del danno di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ha natura sussidiaria e trova applicazione nei soli casi in cui il giudice non raggiunga la ragionevole certezza dell’imputabilità della responsabilità del sinistro ad uno solo dei veicoli coinvolti (Cass., 3, n. 9353 del 4/4/2019; Cass., 3, n. 18631 del 22/9/2015).

In ogni caso l’accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell’altro, esonera il Giudice dal dover acquisire la prova che il secondo conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, essendo detta prova assorbita dall’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 3, n. 9550 del 22/4/2009; Cass., 6-3, n. 13672 del 21/5/2019). Ne consegue che alcun rilievo può essere mosso all’impugnata sentenza che si è del tutto conformata al predetto consolidato insegnamento di questa Corte, al quale occorre dare continuità.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – censurano la sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare che i rilievi sulla posizione del veicolo condotto dalla Se., effettuati dal rapporto dei Carabinieri, pur individuando nella corsia della Se. la probabile area d’urto tra i due veicoli, non consentivano di raggiungere la prova che la Se. marciasse interamente nell’ambito della propria corsia di riferimento, sicchè sul punto la sentenza andrebbe cassata con rinvio per nuovo esame al fine di stabilire la corresponsabilità della Se., rilevante anche ai fini dell’applicazione dei baremes per il calcolo del risarcimento del danno.

3. Con il terzo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – censurano la impugnata sentenza nella parte in cui la medesima avrebbe, da un lato, ipotizzato, non traendone le dovute conclusioni, che il veicolo della Se. si trovasse ingiustificatamente nella propria corsia di sorpasso senza alcuna apparente ragione, e, dall’altro, avrebbe omesso di considerare che il veicolo antagonista, al quale è stata erroneamente attribuita l’esclusiva responsabilità del sinistro, era stato costretto a transitare sull’opposta e confinante corsia di sorpasso a causa della presenza sulla strada di un cantiere stradale che ostruiva la propria corsia di pertinenza.

2-3 Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono radicalmente inammissibili in quanto volti entrambi non a denunciare un vizio di sussunzione ma a riproporre a questa Corte una nuova valutazione delle circostanze di fatto e delle prove acquisite nei giudizi di merito, il che esula del tutto dal perimetro del giudizio di legittimità.

4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA