Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22895 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11395-2014 proposto da:

CONDOMINIO VIA CONTE ROSSO 5 ROMA, in persona del suo amministratore

in carica ALFIO BISEGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VITALE, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PEGAGEST SRL, in persona del legale rappresentante sig.

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO MICHELE CAPORALE, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FOOTBAL FANS ONLINE S.R.L., B.R., M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1411/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato SALVATORE VITALE;

udito l’Avvocato LUCIO NICASTRO per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2003 la Football Fans Online S.r.l., conduttrice dell’immobile sito in (OMISSIS), locatole per uso commerciale (attività di bar e ristorazione), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la locatrice Pegagest S.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei gravi danni materiali, morali e all’immagine che sosteneva di aver subito a causa di infiltrazioni di umidità e di rigurgiti fognari verificatisi nel predetto immobile, quantificati in Euro 214.160,00.

La convenuta si costituì contestando la domanda e chiese ed ottenne di chiamare in causa in manleva il Condominio di via Conte Rosso n. 5, B.R. e M.F., quali possibili responsabili dei danni, e nei confronti dei quali propose pure, a sua volta, domanda riconvenzionale di risarcimento danni.

I chiamati in causa si costituirono chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta nei loro confronti e proposero varie eccezioni; il solo Condominio avanzò pure domanda riconvenzionale risarcitoria.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 27 ottobre 2006, riconosciuto il diritto dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 1578 c.p.c., u.c., condannò la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 6.505,00, per interventi, pulizia e manutenzione dell’ambiente effettuati dalla conduttrice e alle spese di lite, rigettò la domanda di risarcimento del danno morale e di quello all’immagine, rigettò la domanda di manleva proposta da Pegagest S.r.l. verso i terzi chiamati nonchè le domande e le eccezioni da questi ultimi proposte nei confronti della convenuta e compensò tra dette parti le spese di lite.

Avverso tale decisione la Football Fans Online S.r.l. propose appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento integrale della domanda proposta in primo grado.

La Pegagest S.r.l. si costituì chiedendo il rigetto del gravame e rappresentando che, in ogni caso, la controversia tra le parti doveva ritenersi ormai risolta dall’accordo transattivo intervenuto tra le stesse in data 21 febbraio 2007, dopo la riconsegna dell’immobile.

Si costituirono anche gli appellati terzi chiamati chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a loro volta, appello incidentale.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 13 marzo 2013, rigettò l’appello proposto dalla Football Fans Online S.r.l. e condannò l’appellante al pagamento, in favore della Pegagest S.r.l., delle spese di quel grado che dichiarò compensate tra quest’ultima e le altre parti appellate.

Avverso la sentenza della Corte di merito il Condominio di via Conte Rosso n. 5 Roma ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di un unico motivo e ha depositato copia della delibera assembleare del 12 ottobre 2015.

Ha resistito con controricorso la Pegagest S.r.l..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, lamentando “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, il Condominio ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale non condizionato da lui proposto nei confronti della Pegagest S.r.l..

1.1. Il motivo all’esame, che avrebbe dovuto essere correttamente veicolato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non n. 3 (Cass., sez. un., 24/07/2013, n. 17931; Cass., ord., 20/02/2014, n. 4036), è in parte infondato ed in parte inammissibile. Ed invero, nella specie, non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia, atteso che la Corte di merito, sia pure non nel dispositivo ma nella motivazione della sentenza impugnata (v. p. 6), ha espressamente rigettato “gli appelli incidentali proposti dai terzi chiamati… appellati, poichè tutti “condizionati ad un possibile appello incidentale, ove proposto dall’appellata Pegagest ai fini di una possibile manleva”, e tale ratio decidendi non risulta validamente censurata con il motivo proposto con cui si lamenta soltanto, come già evidenziato, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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