Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22894 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/08/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 13/08/2021), n.22894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31709-2019 R.G. proposto da:

G.P., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe LAI ed elettivamente

domiciliata in Roma alla via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio

legale dell’avv. Daniele MANCA-BITTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 233/05/2019 della Commissione tributaria

regionale della SARDEGNA, depositata in data 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di G.P. per il recupero degli importi risultanti da ritenute d’acconto effettuate da sostituti d’imposta ma da questi non versati, la CTR della Sardegna, andando di contrario avviso dai giudici di primo grado – che avevano escluso che la contribuente dovesse provare, oltre ad aver subito le ritenute alla fonte, anche il loro effettivo versamento da parte dei sostituti d’imposta, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo, sulla base del principio espresso da questa Corte nelle sentenze n. 1161 del 2003 e n. 2383 del 2006, che nella specie sussistesse la solidarietà passiva del soggetto sostituito con il sostituto d’imposta per le ritenute non operate e non versate.

2. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica per iscritto l’intimata, che si costituisce al solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 25 e 36-ter, TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 22, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35, sostenendo che nella specie la CTR aveva errato nel ritenere che, oltre alla certificazione delle ritenute alla fonte subite, fosse onere della contribuente provare l’effettivo versamento delle predette ritenute da parte del sostituto d’imposta, permanendo in tal caso la solidarietà passiva della stessa nel versamento di tali imposte.

2. Il motivo è fondato e va accolto in quanto, in ipotesi di omessi versamenti di ritenute alla fonte regolarmente operate da parte dei sostituti d’imposta, com’e’ nella specie, questa Corte con pronuncia nomofilattica, ha affermato un principio esattamente contrario a quello applicato dai giudici di appello. Infatti, secondo Cass., Sez. U., n. 10378 del 12/04/2019 “In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 35 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

3. Il diverso principio giurisprudenziale posto dalla CTR a fondamento dell’errata decisione non è aderente al caso di specie in quanto riferito all’ipotesi in cui la ritenuta alla fonte non sia stata operata dal sostituto d’imposta, in tal caso essendo giustificata la solidarietà passiva del sostituito per il fatto di aver ricevuto il corrispettivo nella sua interezza, ovvero senza ritenuta, da parte del sostituito, della relativa imposta.

4. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza cassata senza necessità di rinvio in quanto la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate sul rilievo che la pronuncia nomofilattica sopra richiamata è intervenuta a ridosso della proposizione del presente ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente. Spese processuali interamente compensate.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA