Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22894 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

“SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS” – “LINEA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE

DELL’ABUSO ALL’INFANZIA”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ROMEI ROBERTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA FAILLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M.R., B.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, via FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato

FONTANA GIUSEPPE, che le rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FEZZI MARIO, NYRANNE MOSHI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

ETA’ INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

ETA’ INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato PAGNOTTA NICOLA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIELLO ANGELO

GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.G., P.M.R., “SOS IL TELEFONO

AZZURRO ONLUS” – “LINEA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ABUSO

ALL’INFANZIA”;

– intimati –

avverso la sentenza n. 430/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/04/2008 r.g.n. 1298/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato MONICA GROSSI per delega ROBERTO ROMEI;

udito l’Avvocato PAGNOTTA NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3344/05 il Tribunale di Milano, accertata l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato fra S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus – Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso all’infanzia – e P.M.R. e B.G., dichiarava l’illegittimità del licenziamento loro intimato da detta Onlus, che condannava ex art. 18 Stat. a reintegrare la lavorataci nel posto di lavoro e a pagare a titolo risarcitorio le retribuzioni – con relativi contributi previdenziali – maturate dalla data del licenziamento, nonchè un ulteriore risarcimento del danno da dequalificazione professionale.

Accertava a riguardo il Tribunale un’ipotesi di illecita interposizione di manodopera – vietata ex L. n. 1369 del 1960 – realizzata attraverso la formale imputazione del rapporto di lavoro alla Coop – sociale a r.l. Età Insieme, anch’essa convenuta in giudizio dalle suddette lavoratrici.

Con sentenza 3.10.07 – 9.4.08 la Corte d’Appello di Milano, confermata l’interposizione di manodopera vietata ex L. n. 1369 del 1960, in parziale riforma della sentenza di prime cure escludeva il danno da dequalificazione professionale e il licenziamento, ritenendo comunque la doverosità del ripristino del rapporto e, per l’effetto, condannando S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus a riammettere in servizio le due dipendenti e a pagare loro le retribuzioni dalla data di notifica del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., ridotte del 20%.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus affidandosi a tre articolati motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resistono con controricorso la P. e la B..

La Coop. sociale a r.l. Età Insieme ha depositato controricorso con ricorso incidentale tardivo con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus deduce vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2082 c.c.. e della L. n. 1369 del 1960, art. 1 sul presupposto – erroneamente ravvisato in punto di diritto e con motivazione carente e contraddittoria – dell’asserita natura imprenditoriale dell’ente ricorrente, nonostante che si trattasse, in realtà, di un ente morale senza scopo di lucro e non esercente attività economica organizzata a fini di produzione o scambio di beni o servizi.

Con il secondo motivo, subordinato al primo, si lamenta errata o falsa applicazione della cit. L. n. 1369 del 1960 malgrado l’avvenuta sua abrogazione ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, rt. 85 abrogazione anteriore al deposito del ricorso introduttivo di lite (risalente al 28.9.04).

Con il terzo motivo (inesattamente enumerato come quarto nel ricorso) ci si duole sotto più articolati profili di omessa ed erronea motivazione dell’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo – perchè fattizio – l’appalto di servizi intercorso fra la Onlus S.O.S. Il Telefono Azzurro (committente) e l’appaltatrice Coop. sociale a r.l. Età Insieme, alle cui dipendenze figuravano la P. e la B..

Osserva questa S.C. che il ricorso principale è infondato per le preliminari ed assorbenti ragioni appresso svolte.

L’eventuale natura imprenditoriale dell’ente ricorrente non rileva ai fini dell’applicabilità della tutela reale anzichè di quella meramente obbligatoria che L. n. 108 del 1990, art. 4 spetta in caso di organizzazioni di tendenza: infatti, l’applicazione dell’art. 18 Stat. è stata già esclusa dalla sentenza della Corte territoriale – non impugnata a riguardo – sul presupposto che l’atto con cui le lavoratrici sono state estromesse (riferito alla cessazione dell’appalto con la summenzionata cooperativa) non fosse qualificabile, a monte, come licenziamento.

Nè la natura – di impresa o di mera organizzazione di tendenza – dell’ente ricorrente rileva ai fini dell’imputazione dei rapporti di lavoro de quibus, atteso che, in realtà, a tal fine non è indispensabile l’applicazione della L. n. 1369 del 1960 (come esattamente obiettato dalla difesa della P. e della B.).

Invero, poichè l’impugnata sentenza ha – con motivazione immune da vizi logici o giuridici – accertato che S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus ha utilizzato e diretto la prestazione lavorativa delle odierne controricorrenti, va da sè che, non sussistendo un’ipotesi di somministrazione di manodopera ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003 od altra legittimante la scissione fra utilizzatore delle prestazioni e titolare del relativo rapporto di lavoro che neppure la ricorrente principale ha allegato, lo stesso non può che esserle imputato ai sensi dell’art. 2094 c.c..

Infatti, la L. n. 1369 del 1960, art. 1 è meramente ricognitivo di principi già noti in dottrina e giurisprudenza civilisti che, con l’aggiunta della scorciatoia probatoria costituita dalla presunzione assoluta di interposizione in caso di proprietà, in capo all’appaltatore, dei mezzi di produzione utilizzati dai lavoratori formalmente inquadrati alle dipendenze del soggetto appaltante.

Dunque, una volta che in sede di merito sia stato accertato – e non sulla base della mera presunzione di cui sopra – il carattere interpositorio dell’attribuzione dei rapporti lavorativi de quibus in capo alla Coop. sociale a r.l. Età Insieme, va da sè che loro titolare ex parte datoris e utilizzatore delle prestazioni lavorative necessariamente coincidono in forza dell’art. 2094 c.c..

Peraltro, anche in epoca risalente, questa S.C. aveva avuto modo di statuire – proprio in un caso maturato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 1369 del 1960 – che nel caso di lavoratore assunto da un’impresa appaltatrice di mano d’opera, posto poi a disposizione del committente, è configurarle un negozio indiretto attraverso utilizzo di un negozio tipico (l’appalto) per il perseguimento di uno scopo ulteriore vietato dall’ordinamento giuridico (cioè l’appalto di mano d’opera, considerato negozio in frode alla legge e come tale nullo per illiceità della causa). In tale ipotesi il collegamento funzionale tra i due negozi (quello fra il lavoratore e l’appaltatore e quello fra questo ultimo e il soggetto datoriale beneficiario delle prestazioni lavorative) estende l’effetto di nullità all’intero rapporto fra i tre distinti soggetti e nei suoi distinti momenti, restando valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si è attuato tra il lavoratore e il beneficiario delle relative prestazioni (cfr. Cass. 23.11.85 n. 5841).

In breve, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge (od elaborate in via giurisprudenziale, come nel caso di distacco all’interno del rapporto di lavoro privato) e anche a prescindere dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 già soltanto ex art. 2094 c.c. non è consentito separare la titolarità ex parte datoris del rapporto di lavoro dal soggetto che in concreto ha utilizzato e diretto la prestazione del lavoratore.

Le considerazioni che precedono assorbono l’assunto della ricorrente principale secondo cui la P. e la B., pur invocando in via gradata (rispetto alla L. n. 1369 del 1960), il D.Lgs. n. 276 del 2003, ne avrebbero però chiesto l’applicazione in ordine all’art. 27 piuttosto che all’art. 29; ad ogni modo – per altro – è appena il caso di notare che mentre l’art. 27 disciplina gli effetti della somministrazione irregolare di lavoro, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 si riferisce agli aspetti retributivi e di relativa responsabilità in caso di appalto di servizi genuino (il che, invece, è proprio quel che nel caso di specie è stato escluso dai giudici del merito).

Da ultimo, le plurime articolate censure svolte all’interno del terzo (erroneamente rubricato come quarto) motivo di ricorso circa la correttezza delle argomentazioni in punto di fatto svolte dall’impugnata sentenza in senso conforme alla statuizione di primo grado sono precluse vuoi perchè non si chiudono con un momento di sintesi del singolo fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1.10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^ 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^ 30.12.09 n. 27680), vuoi perchè non fanno altro che invocare una nuova lettura dell’incarto processuale e un’ulteriore delibazione delle testimonianze assunte e dei documenti acquisiti, il che è precluso in sede di legittimità.

Le considerazioni sopra svolte assorbono ogni altra difesa fatta valere dalla Onlus ricorrente.

2 – Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. perchè la sentenza della Corte territoriale non contiene statuizioni a carico della Coop. sociale a r.l. Età Insieme.

3 – In conclusione, riuniti i ricorsi, quello principale va rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.

Condanna le ricorrenti alle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 60,00 oltre Euro 3.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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