Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22893 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2026-2014 proposto da:

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE TERRA DI LAVORO CESARE PAVESE,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANINO 22, presso lo studio

dell’avvocato SABRINA FORTUNA, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO DE VIVO;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 22/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la CTR della Campania, con la sentenza n. 195/23/13, depositata il 22/5/2013, ha accolto l’appello proposto da Publiservizi s.r.l., e riformato la sentenza della CTP di Caserta, che aveva accolto il ricorso, proposto dall’Istituto Tecnico Commerciale “Cesare Pavese”, ora Istituto Tecnico Commerciale “Terra di Lavoro – Cesare Pavese”, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento TARSU, per l’anno 2004, notificato dal Comune di Caserta, con cui il contribuente sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al pagamento del tributo;

che il giudice di appello ha motivato la propria decisione nel senso che, ai sensi del D.L. n. 248 del 2007, art. 33 bis convertito dalla L. n. 31 del 2008, il Ministero dell’Istruzione si è fatto carico dei debiti maturati dalle scuole nei confronti dei Comuni, per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dall’anno 2008, e che per le annualità pregresse il contribuente non aveva dimostrato la misura del contributo statale che avrebbe ridotto l’esposizione debitoria verso il Comune;

che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, illustrato con memoria, mentre la Concessionaria comunale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il motivo di impugnazione il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, difetto di motivazione, giacchè la CTR non ha considerato che il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con l’ANCI, contribuisce alla definizione dei pregressi debiti degli istituti scolastici mediante l’erogazione ai Comuni di contributi, in relazione alla popolazione studentesca, e che conseguentemente spettava al Comune di Caserta di rideterminare la quota di Tarsu dovuta per l’anno 2004;

che il motivo di doglianza è infondato e non merita accoglimento;

che il D.L. n. 248 del 2007, art. 33 bis convertito dalla L. n. 31 del 2008, così recita: “1. A decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in Euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 228. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 601. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 228. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 468, art. 11-ter, comma 7, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi della citata L. n. 468 del 1978, art. 7, comma 2, n. 2), prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.”;

che, dunque, la norma in questione prevede che a decorrere dall’anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma valutata in 38,734 milioni di Euro, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; che la norma è stata altresì integrata dall’atto convenzionale (Accordo del 20 marzo 2008) con il quale – nell’ambito della Conferenza Stato – città ed autonomie locali sono stati stabiliti i criteri ed i parametri per la corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni e le modalità per definire le situazioni pregresse;

che per le annualità pregresse della gestione del servizio per gli anni precedenti il 2008, l’accordo di Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione corrisponda ai Comuni una somma fino a concorrenza di 58 milioni di Euro, per la definizione della situazione finanziaria fino all’esercizio 2006 compreso, e che “A tal fine l’ANCI appronterà un’apposita procedura informatica da diffondere presso tutti i Comuni, al fine di acquisire più informazioni possibili in ordine a quanto sia stato già corrisposto ai Comuni e quanto invece ancora dovuto. I risultati dell’indagine di cui sopra saranno poi presi a riferimento per definire, insieme al Ministero della Pubblica Istruzione, le situazioni debitorie fino al 2007”;

che, in base al chiaro disposto normativo, a decorrere dal 2008, il soggetto tenuto al pagamento non è più l’istituto scolastico, ma lo Stato, e così anche per la situazione finanziaria concernente gli oneri pregressi “fino all’esercizio 2006 compreso”, in quanto destinata ad essere definita dal Ministero, soggetto tenuto a corrispondere ai Comuni quanto ancora dovuto dagli istituti scolastici, ma ciò non vale per l’annualità (2004) oggetto di causa, rispetto alla quale permane la legittimazione passiva della scuola;

che non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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