Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22893 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1735/2016 proposto da:

G.G.B., R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO 201, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO SGADARI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

DOBANK già UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del

quadro direttivo Dott.ssa F.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OSLAVIA, 14, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

NARDOCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO AMERINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 592/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.G.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese 5 giugno 2015 n. 592 con la quale venne rigettata la sua opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., comma 2, proposta nei confronti della società Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (che in seguito muterà la propria ragione sociale in doBankcinque S.p.A.).

2. Ha resistito con controricorso la doBank.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione, in quanto quest’ultimo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

1.2. La prima ragione è la tardività.

La sentenza qui impugnata è stata infatti pubblicata l’8 giugno 2015, e non è stata notificata.

Poichè il giudizio è iniziato in primo grado nel 2013, la sentenza doveva essere impugnata al più tardi nel termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..

Tale termine è scaduto l’8 dicembre 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica in data 5 gennaio 2016.

Ovviamente, trattandosi di giudizio avente ad oggetto una opposizione esecutiva, ad esso era inapplicabile l’istituto della sospensione feriale dei termini.

1.2. Oltre che tardivo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perchè proposto contro una sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione, e come tale appellabile.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna G.G.B. alla rifusione in favore di doBank s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G.G.B. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA