Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22893 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1795-2014 proposto da:

G.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA GERARDI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), in persona dei rispettivi ministri p.t., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4184/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ALOISIA BONSIGNORE;

udito l’Avvocato ETTORE FIGLIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La Dottoressa G.C. ha proposto ricorso per Cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, avverso la sentenza del 19 luglio 2013 della Corte d’Appello di Roma.

p.2. Con detta pronuncia il Giudice di seconde cure, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalle Amministrazioni contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma (davanti al quale la controversia era stata riassunta dopo declinatoria di competenza da parte del Tribunale di Bologna), in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e condannava lo Stato Italiano al pagamento, in favore della Dottoressa G., della somma di Euro 6.713,94 (oltre interessi legali dalla messa in mora) per ciascun anno di frequenza da parte della ricorrente di un corso di specializzazione medica, nella situazione di mancata attuazione nell’ordinamento nazionale delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, così riducendo – sulla base del criterio di liquidazione indicato da questa Corte – il dovuto a favore della G., che il Tribunale aveva riconosciuto a carico di tutte le amministrazioni (ad eccezione dell’Università di Modena, che pure era stata originariamente convenuta) nella somma di Euro 44415,32.

p.3. Al ricorso, che prospetta due motivi, hanno resistito con congiunto controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonchè il Ministero della Salute.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio ritiene che la sentenza possa essere redatta con una motivazione semplificata.

p.2. In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso contro i Ministeri è inammissibile, in quanto i due motivi non riguardano la statuizione resa nei loro confronti dalla corte capitolina nel senso di escluderne la legittimazione passiva alla pretesa per come qualificata.

p.3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2.

Il motivo in esame è diretto a censurare la statuizione della sentenza nella parte in cui “non ha riconosciuto all’odierna ricorrente, somma alcuna a titolo di rivalutazione monetaria” sulla somma di Euro 6.713,94 nella quale ha quantificato il danno per ciascun anno di frequenza della scuola di specializzazione in pediatria, a suo tempo frequentata dalla G..

La ricorrente condivide tale quantificazione e la ratio che sta a suo fondamento, poichè riporta un ampio brano motivazionale di Cass. n. 4538 del 2012, che riprende l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il quale, in tema di liquidazione del danno di cui trattasi, dopo avere ricostruito la fattispecie risarcitoria alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 (con le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011), espressamente si è attestato sul seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con il quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., sent. n. 1917/2012 e la di poco successiva Cass. n. 5333 del 2012; adde, ex plurimis, Cass. sent. n. 1064/2014; 2785/2014, 2786/2014, nonchè da ultimo, Cass. n. 3528 del 2016), secondo cui: “con ampie e convincenti argomentazioni, già Cass. 11 novembre 2011, n. 23558 o Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917 hanno stabilito trattasi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, con successiva quantificazione equitativa, la quale – da un lato – ha quale parametro le indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.Lgs. del 1991) e – dall’altro – comporta allora esclusivamente (appunto a far tempo da tale taxatio del 1999) gli interessi – e così non anche la rivalutazione, salva la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 c.c. e della giurisprudenza sul punto maturata – e per di più dalla data della messa in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi con la L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il carattere di un’obbligazione di valuta”).

Tuttavia, si duole che a far tempo dal momento della mora non le sia stata riconosciuta la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, “al fine di conferire effettività (dopo tanti anni) al ristoro delle (sue) ragioni”.

La doglianza è argomentata richiamando ancora un passo motivazionale della citata Cass. n. 4538 del 2012, quello del paragrafo 10, che è del seguente tenore: “Al riguardo va considerato che, per effetto della L. n. 370 del 1999, l’aestimatio dell’obbligo risarcitorio da parte del legislatore italiano si risolse in una attività di vera e propria autoliquidazione (consentita, come s’è visto, dato che lo Stato poteva nella sua qualità di legislatore dispone, dovendo rispettare solo esigenze di effettività rispetto all’ordinamento comunitario) del danno derivante dal suo inadempimento. Dal momento dell’entrata in vigore della legge si evidenziò, allora, una monetizzazione del danno derivante dall’inadempimento di quell’obbligo e si trattò di una monetizzazione correlata ad un inadempimento ormai definitivo di esso. Ritiene il Collegio che tale monetizzazione, dal momento dell’entrata in vigore della legge, determinò la sostituzione all’obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore qual era stata quella dello Stato fino a quel momento, in mancanza di determinazione del suo ammontare, di un’obbligazione avente natura di debito di valuta, cioè avente ad oggetto diretto una somma di danaro. Tale obbligazione aveva ad oggetto una somma di danaro liquida, ma non esigibile. Ne consegue che essa era soggetta al regime dell’art. 1219 c.c. e, pertanto, per la produzione degli interessi e del diritto alla consecuzione del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, occorreva un atto di messa in mora. La Corte di rinvio, dovrà, dunque, riconoscere sulle somme dovute per ciascun anno, determinate alla stregua della L. n. 370 del 1999, art. 11 gli accessori soltanto dalla data dell’eventuale messa in mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale. Lo dovrà fare applicando il seguente principio di diritto: “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale. Competerà, quindi, la rivalutazione monetaria per preservare il valore della somma indicata” (Cass. sez. un. n. 19499 del 2008)”.

In pratica, riportando il passo motivazionale appena riferito, la ricorrente intende sostenere che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscerle la rivalutazione monetaria in base a quanto in esso affermato con l’evocazione del precedente delle Sezioni Unite.

p.3.1. Il motivo deve ritenersi inammissibile, perchè:

a) la ricorrente non ha indicato in alcun modo di avere fatto richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria con riferimento alla qualificazione dell’azione, data dalla Corte di appello alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e che ha comportato la riduzione della somma riconosciutagli dalla sentenza di primo grado;

b) l’affermazione, da parte della sentenza impugnata, della natura dell’obbligazione come di valuta e quindi dell’esclusione della sua rivalutazione è stata fatta in accoglimento del quarto motivo;

c) ne segue che, in relazione al possibile accoglimento di detto motivo, la ricorrente avrebbe dovuto formulare domanda ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, ed in quel caso, ma solo in quel caso, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare Cass. sez. un. n. 19499 del 2008;

d) poichè la ricorrente si è limitata ad invocare l’applicazione del principio di cui a Cass. sez. un. n. 19499 del 2008, senza dimostrare di avere investito la Corte territoriale, in relazione alla qualificazione che essa era sollecitata a dare all’azione, di un domanda ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, la doglianza posta dal motivo si deve ritenere questione nuova o comunque questione di cui la Corte territoriale non risultava investita.

In proposito, si osserva che, allorquando viene in rilievo un credito di valuta, il riconoscimento della rivalutazione monetaria alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite postula pur sempre la domanda di parte, in mancanza della quale debbono riconoscersi solo gli interessi legali.

Nè è possibile opinare che la formulazione di una tale domanda fosse ricompresa nella riproposizione delle conclusioni della G., riferita alla domanda originariamente proposta ed accolta dal Tribunale, con cui era stata rivendicata l’attribuzione delle somme parametrite a quelle indicate dal D.Lgs. n. 257 del 1991, come importo annuale della remunerazione dovuta agli specializzandi destinatari della tardiva attuazione delle direttive, con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria.

Si deve, infatti, considerare che vi era apposito motivo di appello delle Amministrazioni postulante la natura di valuta dell’obbligazione, evidentemente, avendola liquidata il Tribunale nel presupposto che si trattasse di obbligazione di valore. E, pertanto, sarebbe stato necessario che la G. formulasse richiesta ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, poichè la rivalutazione chiesta con la domanda formulata ed accolta dal Tribunale si doveva intendere giustificata nella diversa ottica dell’essere il credito di valore.

p.4. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, nonchè della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al disposto dell’art. 360, n. 5.

Il motivo – che concerne usta volta anche i Ministeri ed in cui è fuori luogo l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 atteso che, quando si denuncia la violazione di un vizio di violazione di norma del procedimento, gli errori motivazionali, anche sulla ricostruzione dei fatti rilevanti, rientrano nel vizio ai sensi dell’art. 360, n. 4 e, dunque, nella violazione della norma di cui di denuncia l’inosservanza – è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

p.4.1. Si deve rilevare che, essendo il giudizio iniziato nel 2002, il regime dell’art. 92 c.p.c., comma 2, cui soggiace il processo è quello anteriore alla riforma di cui alla L. n. 263 del 2005, entrata in vigore il 1 marzo 2006 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a quella data.

Ne segue che il potere di compensazione delle spese era esercitabile o per l’esistenza di reciproca soccombenza o per giusti motivi e non, come pretende la ricorrente, evocando il testo sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, dall’esistenza o di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente da indicarsi, come è accaduto solo per effetto della L. n. 69 del 2009.

La Corte territoriale ha compensato le spese di tutti i gradi ravvisando “giusti motivi” nella situazione di oggettiva incertezza giurisprudenziale, esistita per lunghi anni sotto vari profili e particolarmente sulla prescrizione e sui destinatari, riguardo a pretese come quella della G..

Questa incertezza è notoria, atteso che solo Cass. sez. un. n. 9147 del 2009 e, quindi, le sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, hanno fornito il definitivo inquadramento della materia.

p.5. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

p.6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaottocento, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA