Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22893 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETA 64,

presso lo studio dell’avvocato GENOVESE COSIMO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GESENU S.P.A., in proprio e quale capogruppo e mandataria

dell’Associazione Temporanea di imprese costituita con AIP – in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo Studio

dell’avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VALDINA RODOLFO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA LIBERTA’ e LAVORO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 664/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/06/2008 r.g.n. 1831/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato GENOVESE COSIMO;

udito l’Avvocato VALDINA RODOLFO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 27.5 – 30.6.08 la Corte d’Appello di Messina rigettava il gravame proposto da A.A. contro la sentenza n. 1109/06 del Tribunale di Barcellona P.G., che ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere l’assunzione alle dipendenze della GESENU S.p.A., mandataria del raggruppamento di imprese che aveva vinto la gara d’appalto per la gestione integrata dei rifiuti urbani nella ATO ME 2, gestione precedentemente svolta dalla Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l., alle cui dipendenze l’ A. aveva lavorato con inquadramento nel livello 8^ del CCNL di settore.

Affermavano i giudici del merito che l’accordo quadro regionale del 20.4.04 – secondo il quale l’impresa subentrata nell’appalto doveva assumere il personale dell’impresa cessante, così come previsto anche dall’art. 6 del CCNL di settore e l’art. 33 del capitolato speciale d’appalto – costituiva una norma programmatica che doveva trovare attuazione attraverso accordi decentrati. In applicazione di ciò era stato stipulato l’accordo sindacale 26.5.05, che specificava che tali assunzioni dovevano avvenire mediante interpello ai lavoratori interessati in relazione alle posizioni disponibili nell’assetto aziendale della subentrante impresa appaltatrice e delle subappaltatrici, disponibilità da escludersi nel caso di specie perchè l’organigramma delle imprese coinvolte nel nuovo appalto e, in particolare, della GESENU non consentiva di rinvenire una posizione sostanzialmente equivalente a quella a suo tempo ricoperta dall’ A. presso la Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l.

Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, la continuità dell’occupazione, alla cui salvaguardia tendeva l’accordo quadro, doveva pur sempre essere letta in maniera da adattare le risorse esistenti alle esigenze delle nuova impresa: tale interpretazione era coerente con il principio di libertà di autorganizzazione dell’impresa, mentre una difforme esegesi avrebbe comportato un inaccettabile aggravio per la società subentrante, con inevitabili disfunzioni determinate dalla sovrapposizione di posizioni diverse con metodiche disomogenee rispetto a quanto, invece, la nuova impresa aggiudicatari a intendeva attuare.

Nè – proseguivano i giudici del merito – nel caso in esame poteva applicarsi l’art. 2112 c.c., versandosi in ipotesi di mero trasferimento dell’attività (gestione integrata dei rifiuti urbani nella ATO ME 2) e non anche dell’azienda dell’impresa cessante (la Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l.).

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ A. affidandosi a tredici motivi.

Resiste con controricorso la GESENU S.p.A. L’intimata Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l. non ha svolto attività difensiva.

L’ A. e la GESENU hanno poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente, per ragioni di sintesi espositiva, questa S.C. deve rilevare l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso nella parte in cui si deducono – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vizi di motivazione su aspetti di diritto del contenzioso.

In realtà, il vizio di motivazione spendibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata ex art. 384 c.p.c., u.c., senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione – per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita – la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza, violazione o falsa applicazione di norma di diritto o di contratto od accordo collettivo nazionale (vizio estraneo al cit. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma spendibile ai sensi del n. 3).

Laddove – poi – il ricorso lamenta vizi della motivazione in punto di fatto, la doglianza risulta formulata in maniera apodittica e generica, oltre che priva del dovuto momento di sintesi del fatto controverso riguardo al quale il vizio opererebbe.

Ciò detto, con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’accordo quadro regionale del 20.4.04 nella parte in cui prevedeva il passaggio diretto e immediato dell’ A., già dipendente della Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l. in L.c.a..

Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l., al RTI-GESENU-AIP, anche in virtù della natura di norma giuridica vincolante (e non di mera norma programmatica) di tale accordo, in virtù della materia su cui operava, della potestà regolamentare delle autorità che la avevano espressa e promossa e del ruolo specifico dei sindacati dei lavoratori che l’avevano recepita, facendole assumere “ulteriore valenza” di accordo collettivo espresso in una regione a statuto speciale come la Regione siciliana.

Lo stesso vizio viene fatto valere – questa volta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – con il secondo motivo di ricorso.

Le doglianze – da esaminarsi congiuntamente perchè connesse – sono inammissibili perchè, anche a prescindere dall’incongruità dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile nel caso di specie) rispetto a quanto precede nella parte argomentativa, si collocano al di fuori dell’area di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (oltre che del n. 5, come si è già detto).

Infatti, è consentito dedurre come vizio della sentenza mediante ricorso per cassazione solo la violazione di contratti od accordi collettivi nazionali: tale non è – con ogni evidenza – l’accordo quadro regionale del 20.4.04.

Nè a tale accordo può riconoscersi (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) anche natura di norma giuridica anzichè di mero accordo collettivo sol per la qualità soggettiva di uno dei contraenti.

Infine, nel terzo quesito – sempre relativo al secondo motivo – si chiede in sostanza una mera interpretazione del summenzionato accordo quadro regionale, il che esula dalla cognizione di questa S.C. 2 – Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’accordo sindacale del 26.5.05 e di quello del 25.5.05 di cui l’impugnata sentenza avrebbe fornito un’interpretazione difforme dal dettato letterale e dalla relativa ratio.

Anche tale motivo è inammissibile per le ragioni sopra esposte, non potendosi denunciare ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 se non la violazione di contratti o accordi collettivi nazionali.

A ciò si aggiunga che il primo quesito posto a chiusura del terzo motivo è sostanzialmente apodittico e non individua la questione di diritto, mentre i restanti sollecitano un’interpretazione – nel merito – di contenuti negoziali, operazione non consentita in sede di legittimità.

3 – Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di violazione del capitolato speciale di appalto nonchè del bando di gara e della convenzione di affidamento del servizio alla GESENU S.p.A., vale a dire di atti non aventi contenuto normativo e, quindi, estranei all’area di deducibilità di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 invocato in ricorso.

Inoltre, anche il primo quesito posto a chiusura del quarto motivo è sostanzialmente apodittico e non individua la questione di diritto, mentre i restanti sollecitano un’interpretazione – sempre nel merito – di contenuti negoziali.

4 – Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione dell’accordo 26.5.05 nonchè degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione alla ritenuta prova dell’inesistenza, nell’organigramma della GESENU, di posizioni lavorative consone all’inquadramento contrattuale a suo tempo goduto dall’ A. presso la Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l. e del mancato esercizio di poteri istruttori per verificare l’integrità della copia prodotta dell’accordo summenzionato.

Il motivo è inammissibile in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè deduce un vizio di motivazione in punto di diritto e una violazione di accordo collettivo di livello non nazionale (e su ciò valgano le considerazioni sopra svolte) e in rapporto al n. 5 dello stesso articolo perchè sollecita una verifica del materiale probatorio e della sua idoneità a soddisfare l’onere probatorio gravante sulla GESENU, il che è ovviamente precluso in sede di legittimità.

5 – Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione del CCNL 30.4.03 FISE nella parte in cui garantisce il passaggio diretto e immediato del personale dall’impresa cessante a quella subentrata nell’appalto, senza possibilità per quest’ultima di escludere l’ A. e di non interpellarlo a tal fine.

Ancor prima dell’inammissibilità del motivo perchè il relativo quesito è meramente assertivo dell’interpretazione del CCNL sostenuta dal ricorrente, la Corte ne rileva l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. perchè del cit. CCNL è stato prodotto solo uno stralcio (v., in calce al ricorso, indice dei documenti prodotti).

A riguardo basti ricordare che – secondo l’insegnamento di Cass. S.U. 23.9.2010 n. 20075 – l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che prescrive a pena di improcedibilità del ricorso il deposito dei contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali fonda l’impugnazione, va inteso nel senso che, ove il ricorrente deduca violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, adempimento che risponde alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte Suprema di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.

6 – Con il settimo motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell’art. 2112 c.c. relativo al trasferimento di azienda, norma che invoca come applicabile al caso in esame ex se e in forza di plurime disposizioni (D.L. 30 marzo 2001, n. 16, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 202, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, D.M. Ambiente 2 maggio 2006, circolari, L. n. 30 del 2003, art. 32 c.d.

Legge Biagi) secondo le quali il trasferimento anche della sola attività o servizio e non anche dell’azienda comporta gli effetti di cui alla citata norma codicistica.

Analogo contenuto hanno il motivo ottavo (quanto all’art. 2112 c.c.), decimo ed undicesimo (quanto al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 202).

Tali censure – da esaminarsi congiuntamente perchè, sia pure sotto profili giuridici diversi, sostengono il diritto invocato dal ricorrente anche a prescindere dalle fonti collettive di cui sopra – sono infondate.

Escluso ogni rilievo delle circolari menzionate dal ricorrente (che fonti del diritto non sono), nonchè delle ulteriori fonti citate in ricorso (non conferenti: D.L. 30 marzo 2001, n. 16, relativo alle conferme di personale docente nelle scuole; D.Lgs. n. 165 del 2001, relativo al passaggio di dipendenti tra pubbliche amministrazioni per conferimento di attività; D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 202, comma 6 e D.M. Ambiente 2 maggio 2006 in materia ambientale; L. n. 30 del 2003, mera legge delega in materia di occupazione e di mercato del lavoro), in ordine alla pretesa applicabilità dell’art. 2112 c.c. si osservi quanto segue: è pur vero che l’art. 2112 prescinde da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione dell’azienda, così restando configurabile un trasferimento d’azienda anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio (cfr., ex actis, Cass. 13.1.05 n. 493), ma è pur sempre necessario che si abbia un passaggio del complesso organizzato di beni (di non trascurabile entità) dell’impresa nella sua identità obiettiva, passaggio tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività e – come affermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 marzo 1996, C-171/94 e C- 172/94 – realizzabile pure in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo.

Invece, nel caso in esame non vi è nemmeno allegazione di un trasferimento di beni strumentali.

Nè in contrario potrebbe valere la recente sentenza sul personale ATA, concernente la diversa ipotesi di riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ipotesi di rinvio pregiudiziale sollecitato dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c..

7 – I motivi nono (con cui il ricorrente si duole della mancata pronuncia sulla domanda di assunzione dell’ A. alle dipendenze della GESENU), dodicesimo (con cui si censura la mancata pronuncia sulla domanda di condanna della GESENU al pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento maturato a favore dell’ A.) e tredicesimo (con si lamenta la mancata condanna della GESENU medesima alle spese del doppio grado di giudizio) sono inammissibili perchè con essi non si denunciano vizi della sentenza, bensì meri effetti del disconosciuto diritto all’assunzione.

8 – In conclusione, il ricorso è da rigettarsi, sia pure con integrale compensazione delle spese di questo giudizio nei confronti della GESENU S.p.A., vista la problematicità della materia del contendere.

Nulla spese nei confronti dell’intimata Cooperativa Libertà e Lavoro S.r.l. in l.c.a., che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese nei confronti della GESENU S.p.A. Nulla spese nei confronti della Cooperativa Libertà e Lavoro S.r.l. in l.c.a..

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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