Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22892 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 12/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 577-2014 proposto da:

SAN MARCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CECI 21,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

VF ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTI SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIA PASQUALINI SALSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 118/13/13, depositata in data 10/10/2013, ha respinto l’appello proposto dalla San Marco s.p.a., affidataria del servizio di gestione integrale delle entrate tributarie e non per il Comune di Segrate, avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso proposto da VF Italia s.r.l., avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso per tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu), anno 2004, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento della spese processuali;

che il Concessionario della riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui resiste l’intimata contribuente con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 64,71 e 72, in relazione alla L. 296 del 2006, art. 161, comma 1, giacchè la CTR ha negato ogni rilievo all’avviso di pagamento n. 225 del 18/4/2005, con il quale era stata palesata la pretesa creditoria, atto preordinato all’ingiunzione fiscale, ex R.D. n. 639 del 1910, per cui il procedimento volto al recupero del credito era ancora pendente allorquando è intervenuta la L. n. 296 del 2006, e trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione (rectius di decadenza), non interamente decorso, nel 1999, alla data di notifica dell’avviso di accertamento impugnato dalla contribuente;

che con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa e insufficiente motivazione circa la mancanza del presupposto oggettivo dell’imposizione, in quanto la CTR ha motivato per relationem, mediante un generico richiamo alla sentenza di primo grado, senza confutare le argomentazioni contenute nell’atto di appello;

che la prima censura va disattesa perchè infondata;

che la L. n. 296 del 2006, art. 1, riordinando la disciplina dei tributi locali, ha stabilito, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12, che gli avvisi di accertamento dovevano essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento, ed i ruoli per la riscossione coattiva entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo;

che, inoltre, il medesimo art. 1, comma 171 sopra citato ha poi previsto l’applicabilità di siffatte disposizioni “anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge”, per cui, come questa Corte ha avuto modo di affermare, ” deve ritenersi che il Legislatore abbia voluto estendere le nuove regole a tutte le vicende non ancora esaurite, dettando una disciplina destinata a valere anche per il passato, e cioè pure per quei casi in cui fosse già intervenuta la notificazione dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li avesse impugnati, instaurando al riguardo un giudizio non ancora concluso al momento di entrata in vigore della legge” (Cass. n. 10958/2011);

che, nel caso di specie, la società VF Italia assume di aver rilasciato i locali ubicati in (OMISSIS) il 31/12/2003, di fatto cessandone l’occupazione, e conseguentemente di non dover corrispondere la Tarsu, per l’anno 2004, pur in assenza della denuncia di cessazione, ed anche se la disdetta del contratto di fornitura dell’energia elettrica risale al 9/1/2004, di contro, il Concessionario assume di aver tempestivamente notificato alla contribuente l’impugnato avviso di accertamento il 3/6/2009, atto preceduto dalla notifica di un avviso bonario di pagamento il 18/4/2005, prodromico all’emissione dell’ingiunzione fiscale, e che, quindi, consentirebbe di applicare il più lungo termine quinquennale di cui alla L. n. 296 del 2006;

che, invero, la riscossione coattiva dei tributi locali può essere eseguita a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, modalità quest’ultima prevista anche possibile quando i tributi locali sono riscossi direttamente dagli enti locali, anche attraverso società partecipate o unione di Comuni, o loro consorzi, ovvero quando la riscossione coattiva dei tributi locali viene affidata ai concessionari (c.d. minori) iscritti nell’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 e l’ingiunzione fiscale costituisce l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva, assolve alla funzione di formale accertamento del credito e cumula in sè anche le caratteristiche di forma di titolo esecutivo ed efficacia di precetto;

che, pertanto, la decisione della CTR appare corretta laddove afferma che l’avviso di pagamento bonario non è idoneo ad interrompere il termine decadenziale per la notifica dell’accertamento, in quanto tale termine va individuato in quello annuale, previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 essendo la tassa da liquidare in base a denuncia “ultra attiva” presentata dalla contribuente, con effetto anche per gli anni successivi, in quanto (Cass. n. 10590/2007) “il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’accertamento definitivo”, per cui quando il 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) detto termine era già interamente decorso;

che, infatti, quando la tassa è liquidata in base a denuncia “ultra attiva” (presentata una volta, con effetto anche per gli anni successivi), l’ente impositore non è tenuto a notificare ai contribuente nessun avviso, nè di liquidazione nè di accertamento, prima di iscriverla a ruolo (Cass. n. 20646/2007), ed ” il titolo derivante dalla dichiarazione dei contribuente equivale all’accertamento definitivo ” (Cass. n. 10590/2007);

che la seconda censura va disattesa perchè inammissibile;

che va premesso che la motivazione per relationem della sentenza di appello è in linea generale ammissibile (Cass. n. 14786/2016) e, nel caso di specie, trova applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativi, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.” (Cass. n. 11482/2016);

che, per compiutezza d’indagine, è appena il caso di ricordare che “In tema di tassa per io smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 64, comma 4, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell’immobile nell’anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma D.Lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione del bene; b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.” (Cass. n. 13296/2013), valutazioni che i giudici di merito hanno operato in conformità con detto principio;

che non sussistono i presupposti per affermare, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la responsabilità del Concessionario per comportamento gravemente negligente ed imprudente, attesa la natura delle questioni trattate;

che la spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge ai stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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