Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22892 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 21/10/2020), n.22892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4035-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

VINICOLA ADRIATICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

DAMIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2013 della COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo

SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 385/2013

depositata il 28.10.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– La società Vinicola Adriatica spa impugnava avviso di pagamento per accisa dovuta in relazione ad alcol risultante disperso, deducendo la illegittimità dell’atto impositivo dal momento che il prodotto era andato, appunto, disperso per la rottura accidentale di un serbatoio e non era più possibile immetterlo in consumo ed invocando la normativa di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995. Resisteva L’Agenzia delle Dogane sul rilievo della non applicabilità della menzionata normativa – secondo la quale è escluso il pagamento dell’imposta solo nel caso di evento indipendente dalla volontà umana, non prevedibile e non superabile – alla odierna fattispecie nella quale la tubazione era corrosa dall’alcol a ragione di una carenza di vigilanza nella conservazione del serbatoio tale da escludere l’applicabilità dell’esimente in questione. La commissione tributaria provinciale di Pescara pronunciava sentenza con cui accoglieva il ricorso rilevando la ascrivibilità dell’evento a caso fortuito e non a negligenza nella manutenzione ordinaria, che la rottura era avvenuta in una parte nascosta del serbatoio e che non era ravvisabile nella specie un comportamento doloso o omissivo della parte.

– Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Dogane, che deduceva la non ascrivibilità dell’evento a caso fortuito o forza maggiore ma ad incuria della contribuente, la quale non aveva fornito la prova del presunto caso fortuito nè aveva provato di avere adottato le minime forme di custodia e conservazione dell’impianto; la sentenza era altresì erronea per avere ritenuto che la rottura fosse avvenuta in una parte nascosta del serbatoio.

– Si costituiva la società, la quale assumeva l’accidentalità della rottura del serbatoio con conseguente mancata immissione in consumo del prodotto; sottolineava che, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4 è escluso il pagamento dell’accisa non solo per il caso di perdita del prodotto dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ma anche per il caso di colpa della parte medesima (escludendosi l’esimente solo in ipotesi di colpa grave); non era configurabile in capo alla parte l’onere di fornire la prova negativa dell’assenza della colpa grave; piuttosto avrebbe dovuto l’ufficio effettuare una verifica generale dei serbatoi dell’azienda per controllare eventuali carenze di manutenzione; in ogni caso non era ravvisabile la colpa grave nella propria condotta essendosi trattato del primo episodio in lungo periodo di operatività.

– La commissione tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava l’appello sul rilievo della unicità – per avaria – dell’episodio in contestazione, della allocazione del serbatoio all’interno di un magazzino sottoposto a vigilanza fiscale e suggellato con piombi dell’Agenzia delle Dogane, con perdita verificatasi nella parte sottostante di detto serbatoio, nascosta e comunque non facilmente visibile.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Dogane propone ricorso affidato a tre motivi.

– Resiste con controricorso – illustrato da memoria – la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4 in relazione all’art. 2697 c.c.”; 2) “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012”; 3) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

– Lamenta la ricorrente – con il primo motivo – che la società ha omesso di fornire la “prova della colpa lieve, così come del caso fortuito o della forza maggiore”; la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che non fossero presenti elementi comprovanti la negligenza della contribuente, oltre a non considerare il fatto dedotto ed allegato dall’Agenzia, secondo cui dal verbale del 12.8.2008 “emerge come la rottura del tubo sia stata causata dalla corrosione indotta dall’alcole ivi contenuto, con la conseguenza che il fenomeno fisico deve ascriversi alla normalità”, da ciò derivando che “non può trattarsi di caso fortuito e neanche di incidente per colpa lieve, dato che una società che stocca abitualmente l’alcole non può non sapere della sua forza corrosiva e predisporre, quindi, le adeguate misure preventive; sulla adozione delle quali è mancata qualsivoglia prova di cui era onerata la controparte”.

Osserva il collegio che l’abbuono dell’accisa è ammesso anche quando la perdita del prodotto non sia stata causata da caso fortuito ovvero non sia dovuta a forza maggiore, atteso che il fatto imputabile allo stesso contribuente è assunto espressamente dalla normativa vigente quale evento equiparato al caso fortuito e alla forza maggiore, quando non imputabile a titolo di colpa grave. Al riguardo, il giudice dell’appello ha escluso, con accertamento di fatto non suscettibile di censura (e, peraltro, in concreto non adeguatamente censurato) nella presente sede, qualsiasi profilo di colpa grave in capo alla contribuente.

– Il secondo motivo è inammissibile perchè denuncia insufficiente motivazione, vizio che, a seguito della modifica legislativa del 2012, non può più essere fatto valere.

Inammissibile è infine l’ultimo motivo, che finisce con il censurare l’accertamento in punto di fatto operato dalla sentenza impugnata, senza cogliere in modo specifico il fatto storico discusso tra le parti e avente quel che più conta – carattere decisivo (tale che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della lite), fatto il cui omesso esame costituisce l’oggetto del motivo in commento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese forfettarie al 15% oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

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