Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22892 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19785/2015 proposto da:

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI LECCE, in persona del Presidente p.t.

Dott. A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCA FAIOLA,

rappresentato difeso dall’avvocato MARIO STEFANIZZI;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

nonchè da:

M.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIERLUIGI DELL’ANNA;

– ricorrente incidentale –

contro

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI LECCE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 359/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Secondo quanto riferito nel ricorso, nel 2012 M.G. propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Lecce, avverso una cartella di pagamento notificatagli dalla Equitalia S.p.A. il 2 marzo 2012, emessa su mandato del collegio Provinciale degli infermieri professionali di Lecce; ed avente ad oggetto il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’albo degli infermieri professionali relative agli anni 2004 e 2005, per l’importo complessivo di Euro 105,88.

Il Collegio Provinciale degli infermieri professionali di Lecce si costituì, la Equitalia rimase contumace.

2. Il Giudice di pace di Lecce con sentenza 13.5.2013 n. 3472 accolse

l’opposizione ed annullò la cartella di pagamento.

Il Tribunale di Lecce, adito dal soccombente con sentenza 23.1.2015 n. 359 rigettò il gravame.

Il Tribunale ritenne che:

a) il Collegio non avesse provato l’iscrizione all’albo degli infermieri dell’opponente;

b) l’opponente, pubblico dipendente, non aveva l’obbligo di iscriversi all’albo.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal collegio provinciale degli infermieri professionali di Lecce, con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito M.G. con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

1.1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il secondo motivo di ricorso. Esso infatti pone la questione della sussistenza o meno della prova che l’opponente fosse iscritto all’albo degli infermieri professionali; questione che è pregiudiziale all’altra, posta dal primo motivo di ricorso, concernente l’obbligo per i pubblici dipendenti di iscrizione al suddetto albo.

Infatti, una volta che non fosse provata l’iscrizione, diverrebbe sine titulo la pretesa di pagamento della tassa d’iscrizione.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il Collegio Ipasvi lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che il Tribunale avrebbe erroneamente preteso dall’appellante la prova di fatti che, in realtà, non erano stati contestati.

Sostiene che l’originario opponente M.G. “in nessuno scritto difensivo aveva negato la sua iscrizione al collegio Ipasvi di Lecce”, e che sin dal primo grado egli si era difeso sostenendo di non essere obbligato all’iscrizione all’albo, e di conseguenza di non essere tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Il Collegio ricorrente denuncia, col motivo in esame, una violazione del principio di non contestazione.

Denunciare in sede di legittimità la violazione, da parte del giudice di merito, del principio di non contestazione, è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sugli atti processuali dimostrativi dell’acquiescenza, e che il ricorrente assume malamente valutati dal giudice di merito.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il secondo. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata da M.G. in primo grado, nè la indica in modo da consentirne la localizzazione.

Ciò impedisce di valutare la effettiva sussistenza dell’errore denunciato.

2.3. Sebbene il rilievo che precede abbia carattere assorbente) ad abundantiam ritiene questa Corte di dovere aggiungere che, nel giudizio avente ad oggetto il pagamento degli oneri connessi all’iscrizione ad un albo professionale, è onere dell’ente che domanda il pagamento provare l’avvenuta iscrizione, e non onere di chi nega l’iscrizione dimostrare di non essere iscritto.

Nel caso di specie, pertanto, era onere del collegio Ipasvi documentare l’avvenuta iscrizione dell’opponente.

3. Il primo motivo di ricorso.

3.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione della L. n. 43 del 2006, art. 2, comma 3, nonchè dell’art. 112 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo viene censurata la statuizione del giudice d’appello con cui si è affermata La non obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale degli infermieri per i pubblici dipendenti.

Dopo avere ricostruito il quadro normativo che disciplina la materia, il ricorrente sostiene che l’obbligo di iscrizione all’albo professionale sussiste per tutti gli infermieri che esercitamd l’attività professionale, indipendentemente dalle modalità di esercizio della professione, con la conseguenza che tale obbligo sussiste anche per i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3.2. Il motivo resta assorbito dalla ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Infatti, una volta stabilito che nel giudizio di merito non è stata fornita la prova che l’opponente fosse iscritto all’albo degli infermieri professionali, diviene irrilevante stabilire se egli avesse l’obbligo di iscrizione, ai fini della pretesa di pagamento della tassa di iscrizione.

Anche, infatti, a condividere le osservazioni del Collegio ricorrente circa la sussistenza dell’obbligo di iscrizione, la violazione di tale obbligo potrebbe teoricamente esporre il soggetto che vi era tenuto ad eventuali sanzioni disciplinari o di altro tipo, ma non al pagamento della tassa di iscrizione all’albo, per il periodo di tempo nel quale egli non era stato iscritto.

3. Il ricorso incidentale.

3.1. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame di quello incidentale, il quale è stato proposto solo condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Collegio Ipasvi della provincia di Lecce alla rifusione in favore di M.G. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, importi tutti che si distraggono in favore dell’avv. Pierluigi Dell’Anna, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Collegio Ipasvi della Provincia di Lecce di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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