Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22892 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/08/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 13/08/2021), n.22892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15938-2019 R.G. proposto da:

G.C., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Antonio URICCHIO, ed elettivamente

domiciliato in Milano, alla Galleria Strasburgo, n. 2, presso lo

studio legale del predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AWOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/08/2019 della Commissione tributaria

regionale del VENETO, depositata in data 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diverse cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate Riscossione nei confronti di G.C., la CTR del Veneto con la sentenza impugnata dichiarava inammissibile l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado per difetto di procura conferita al difensore per il giudizio d’appello, che il contribuente non aveva sanato neppure a seguito di invito, ex art. 182 c.p.c., avendo depositato una nuova procura “priva di qualsiasi riferimento che consenta di individuare la controversia per la quale tale mandato di patrocinio è stato conferito, nonché della data del conferimento dell’incarico e autenticazione della sottoscrizione del contribuente”.

2. Avverso tale statuizione il G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica per iscritto l’intimata.

3. A seguito dell’acquisizione dei fascicoli di merito, disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 28592 del 2020, resa all’adunanza del 28/10/2020, sulla rinnovata proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3. Sostiene il ricorrente che la procura alle liti depositata nel giudizio d’appello era priva dei vizi rilevati dai giudici di appello.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. Con il terzo motivo deduce la mancata rilevazione d’ufficio da parte della CTR dell’irregolare costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, perché effettuata con il ministero di un avvocato del libero foro, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 11, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. d), dell’art. 182 c.p.c. e dell’art. 111 Cost..

4. Ragioni di ordine logico giuridico impongono il preliminare esame del secondo motivo di ricorso, che è infondato e va rigettato.

5. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez, U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

6. Nel caso di specie, per come risulta dall’apparto motivazionale della sentenza impugnata, sopra trascritta nelle sue parti essenziali, i giudici di secondo grado hanno espresso una ben identifica bile ratio decidendi, sicché deve escludersi l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232/2016 cit.).

7. Il secondo motivo di ricorso, invece, diversamente da quanto risultante dalla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è fondato e va accolto.

8. La CTR, dopo aver rilevato che il mandato difensivo allegato al ricorso d’appello “risultava priva di qualsiasi indicazione che consentisse di ricollegarla alla controversia”, in quanto priva, oltre che del “riferimento neppure numerico alla richiesta di sospensione” cautelare, anche delle “generalità del soggetto assistito”, concedeva alla parte termine, ex art. 182 c.p.c., per sanare i vizi della procura. Sul rilievo che la procura successivamente depositata “tramite il (OMISSIS)” era “priva di qualsiasi riferimento che consenta di individuare la controversia per la quale tale mandato di patrocinio è stato conferito, nonché della data del conferimento dell’incarico e autenticazione della sottoscrizione del contribuente”, dichiarava l’appello inammissibile.

9. Orbene, al riguardo deve preliminarmente precisarsi che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, nella specie non è applicabile il principio in base al quale “La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l’inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell’atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell’altra, precedentemente conferita” (Cass. n. 6162 del 2020) non essendo stata rinvenuta negli atti del fascicolo di merito la procura rilasciata per il primo grado di giudizio, probabilmente perché prodotta in modalità telematica e non scaricata ed allegata allo stesso.

10. Ciò posto deve ricordarsi che secondo questa Corte:

– “La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l’autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell’atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell’atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l’accertamento della sua legittimazione e dello “ius postulandi del difensore” (Cass. n. 13018 del 2006; conf. Cass. n. 4199 del 2012, n. 7765 del 2021);

– “La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell’atto ove l’autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell’atto medesimo” (Cass. n. 27548 del 2014);

– “(…) ai sensi dell’art. 83 c.p.c. (come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura (apposta su di un foglio separato ma materialmente unito al ricorso, nella specie esaminata dalla Corte, quello per cassazione) sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; né la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n. 29785 del 2008; Id., Cass. n. 16907 del 2006, n. 18915 del 2012 e n. 34259 del 2019).

11. Orbene, da tali principi discende l’accoglimento del motivo di ricorso in esame con la conseguenza che, in relazione al medesimo, la causa va rinviata alla CTR perché provveda a riesaminare la questione della validità della procura alla stregua dei suddetti principi, esaminando prioritariamente se quella rilasciata in primo grado fosse valida anche per il grado di appello e tenendo conto, quanto alla procura depositata in ottemperanza all’invito alla regolarizzazione rivolto all’appellante ex art. 182 c.p.c., che questa conteneva le generalità del soggetto conferente; che non poteva che essere riferita al giudizio per il quale era stata richiesta; che non poteva che essere successiva a questo; che, infine, diversamente da quanto affermato dalla CTR, la sottoscrizione del conferente risultava regolarmente autenticata dal difensore nominato.

12. Il terzo motivo, incentrato sulla irregolare costituzione in giudizio dell’ADER perché effettuata per il tramite di un avvocato del libero foro, è invece infondato.

13. Premesso preliminarmente che nel mezzo di cassazione in esame viene erroneamente dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, dettato in materia di “capacità processuale” delle parti e non la loro rappresentanza e difesa in giudizio, disciplinata dall’art. 12 del citato D.Lgs., dettato in materia di “assistenza tecnica”, che, prescrivendo, anche a seguito della modifica operata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. e), l’obbligo dell’assistenza tecnica per i privati, non rende affatto illegittima la nomina a difensore di un professionista esterno iscritto all’albo da parte degli uffici finanziari e dell’agente della riscossione che, ai sensi del cit. D.Lgs., art. 11, comma 2, stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Invero, il fatto che gli uffici finanziari, gli agenti della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (ovvero, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) non siano destinatari di tale obbligo, non significa che non abbiano la facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. In tale direzione muove anche la disposizione di cui al cit. art. 12, vigente comma 8, che prevede la facoltà per i soli uffici finanziari (Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli) di farsi assistere anche dall’Avvocatura dello Stato. Questa disposizione, infatti, non sta ad indicare una facoltà “residuale” quanto, piuttosto, una facoltà “aggiuntiva” per detti uffici finanziari, fermo restando che nessuna norma impedisce che questi o gli agenti della riscossione o gli enti locali possano farsi assistere da difensori abilitati anche privati, posto che una simile limitazione mal si concilierebbe con l’art. 24 Cost., comma 2, (in tale senso, con riferimento al previgente art. 12 cit., cfr. Cass. n. 22804/2006, n. 17936/2004, n. 19080/2003, n. 18541/2003).

14. Ciò precisato, e ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità del motivo per erronea deduzione della norma violata possa sopperirsi attraverso la valorizzazione delle argomentazioni in esso svolte, osserva il Collegio che il motivo in esame è manifestamente infondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (vigente all’epoca di notifica del ricorso d’appello, effettuata in data 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)”.

15. Il Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie”.

17. In estrema sintesi vanno rigettati il primo e terzo motivo di ricorso, va accolto il secondo con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione a tale ultimo motivo e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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