Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22892 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 10/11/2016), n.22892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18816-2013 proposto da:

STATO ITALIANO (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio dei

Ministri, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE

30, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI D’ESCOBAR, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASTIGLIONI LUCA PIERO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO DELLA

SALUTE (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3060/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ETTORE FIGLIOLA;

udito l’Avvocato VINCENZO USSANI D’ESCOBAR;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per cassazione contro il dottor G.V., nonchè nei confronti dei Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di quello dell’Economia e Finanze, avverso la sentenza n. 3060 del 24 maggio 2013, con cui la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza resa in primo grado del Tribunale di Roma ed in accoglimento dell’appello del ricorrente e di altri due medici, ha condannato, previa qualificazione della domanda alla stregua di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, lo Stato Italiano al pagamento della somma di Euro 6713,94 (oltre interessi legali dalla domanda) per ogni anno di durata dei corsi di specializzazione medica frequentati dai medici nella situazione di mancata attuazione da parte statuale delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio ritiene che la motivazione possa essere redatta in forma semplificata.

p.2. In via preliminare si deve rilevare che non è fondata l’eccezione svolta dal resistente nel senso che sarebbe stato violato l’art. 102 c.p.c., per non avere il ricorrente notificato il ricorso agli altri due medici i confronto dei quali è stata pronunciata la sentenza impugnata.

Il litisconsorzio iniziale fra il G. e gli altri due medici era riconducibile all’art. 103 c.p.c., comma 1, cioè era riconducibile all’ipotesi di proposizione di domande da più parti con connessione dipendente dalla sola identità delle questioni da risolversi e, come tale, era litisconsorzio facoltativo e tale è rimasto anche in sede di appello, vertendosi in ipotesi di scindibilità delle cause.

Ne segue che all’impugnazione in Cassazione trovava applicazione l’art. 332 c.p.c. e, poichè, è ormai preclusa l’impugnazione nei confronti degli altri due medici, non è necessario provvedere ai sensi di detta norma, cioè ordinarsi la notifica del ricorso nei loro confronti.

p.3. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione direttive CEE nn. 75/362, 75/363, 82/76. Violazione D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 11 L. n. 370 del 1999″, in relazione all’art. 36 c.p.c., n. 3”.

Vi si lamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto il risarcimento al G. in relazione a due corsi di specializzazione, rispettivamente in pediatria ed in nefrologia, entrambi di durata triennale e, quindi, di durata inferiore a quella che sarebbe indicata nelle direttive nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE.

L’assunto è sostenuto adducendo che le Amministrazioni avevano dedotto “l’insussistenza delle condizioni di legge per indennizzare” il G. ed all’uopo si riporta il contenuto della comparsa di risposta in appello riproducendo quanto, si dice, alla pagina 10 e ss.

p.3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

E’ inammissibile, perchè dalla lettura della parte della comparsa di risposta che si riproduce non emerge in alcun modo che fosse stata posta la questione della durata dei due corsi per un tempo inferiore a quanto indicato nelle direttive.

Sicchè, si prospetta una questione che non si dimostra di aver posto con l’appello.

p.3.2. Il motivo – ove si volesse superare il problema della novità, nel presupposto che la questione posta è di diritto e non suppone accertamenti di fatto – è, gradatamente, inammissibile perchè del tutto generico (si veda Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi), atteso che non parametra la deduzione al contenuto delle direttive evocate e, dunque, è del tutto carente di argomentazioni, risolvendosi in un assolutamente generico ed indeterminato rinvio ad esse.

p.3.3. Il motivo, inoltre, sarebbe anche manifestamente infondato perchè, essendo lo Stato tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione alle direttive, il fatto che l’adeguamento dovesse comportare una durata maggiore dei corsi, non toglie che il medico abbia ricevuto il danno da mancata percezione della remunerazione per la durata del suo corso, sebbene, in tesi, inferiore a quanto avrebbe dovuto essere.

Infatti, il non avere adeguato la durata dei corsi a quanto ipoteticamente previsto ed imposto dalle direttive non è nient’altro che uno degli aspetti dell’ inadempimento statuale.

La questione posta con il motivo è stata già più volte esaminata e risolta in tal senso da questa Corte.

Al riguardo, è sufficiente rinviare, fra tante decisioni, alle ampie considerazioni svolte nel paragrafo 9 dalla motivazione di Cass. n. 4538 del 2012.

p.4. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 5 del 214.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generai ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA