Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22892 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Ferrari

n. 11, presso lo studio dell’Avv. Aldo Pinto, rappresentato e difeso

dall’Avv. Guida Antonio del foro di Campobasso come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di CAMPOBASSO, in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi

12, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 140/09 del Tribunale di

Campobasso del 20.02.2009/4.03.2009 nella causa n. 954 R.G. 2005;

Udita la relazione della causa svolte nella pubblica udienza del

12.10.2011 dal Pres. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Aldo Pinto, per delega dell’Avv. Antonio Guida, per il

ricorrente;

sentito il P.M., in persona dei Sost. Proc. Gen. MATERA Marcello, che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.S. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Larino n. 495/01 del 10.10.2001, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 154/99/S del 4.0.02.2000 della Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso, emessa a suo carico, quale sindaco del Comune di (OMISSIS), per sanzioni correlate all’assunzione di personale presso detto ente, senza il tramite della Sezione circoscrizionale per l’impiego.

2. Tale decisione veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9860 del 2004, che rinviava per nuovo esame al Tribunale di Campobasso in considerazione dello ius superveniens, costituto dalla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 2.

3. Riassunto il giudizio da parte del M., il Tribunale di Campobasso, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 140 del 2009 ha proceduto al riesame della causa in relazione alla norma richiamata dalla Corte di Cassazione giungendo alla conclusione che tale disposizione potesse trovare applicazione soltanto per alcune assunzioni (come Z.F. bidella della scuola materna statale, S.D. per la prima assunzione come custode del cimitero, So.An. e Tr.Fl. come netturbini), mentre per il restante personale trovava applicazione la precedente normativa comportante la necessità della richiesta di avviamento al lavoro per il tramite della Sezione circoscrizionale per l’impiego.

Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’urgenza previsti dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988, art. 8. Il Tribunale pertanto ha revocato l’opposta ordinanza- ingiunzione e la ha dichiarato inefficace fino alla somma di Euro 1032,92, rigettando nel resto e confermando il provvedimento impugnato limitatamente alla somma di Euro 4648,10; il tutto con compensazione integrale delle spese.

4. Il M. ricorre per cassazione con cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 22 – della L. n. 146 del 1990, della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 23 del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 112.

Il M. in particolare sostiene che il Tribunale quale giudice di rinvio non si è correttamente conformato al principio enunciato in sede di sentenza rescindente, che ha richiamato la norma sopravvenuta di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 22, la quale va coordinata con disposizioni di cui alla L. n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in relazione ai quali non operano le limitazioni – relative al periodo non superiore a quindici giorni, per le assunzioni negli enti locali territoriali.

Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo alla mancanza di specificazione delle ragioni della non applicazione dell’anzidetta L. n. 146 del 1990 sui servizi pubici essenziali. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 22 e della L. n. 689 del 1981, art. 1 osservando che il limite di quindici giorni di cui alla L. n. 289 del 2002 riguarda le assunzioni dei singoli lavoratori e non si riferisce alle esigenze temporali dell’ente locale, che ben possono eccedere l’anzidetto limite.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 146 del 1990, art. 1 sostenendo che la pulizia e la manutenzione del verde pubblico ed i servizi di pulizia degli immobili pubblici rientrano tra i servizi pubblici essenziali, in relazione ai quali le assunzioni di tutti i lavoratori rientrano nella previsione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 22.

Gi esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. Il giudice di rinvio ha preso in esame, come prescritto nella sentenza rescindente, la norma sopravvenuta, che prevede l’assunzione di personale da parte dell’ente territoriale, per sopperire alla necessità di sevizi pubblici essenziali, per un periodo non superiore a quindici giorni, giungendo alla corretta conclusione che se l’esigenza, cui è preordinata l’assunzione diretta, si protrae oltre tale limite temporale, la nuova assunzione dello stesso lavoratore o di altri lavoratori deve necessariamente passare attraverso il tramite della Sezione circoscrizionale per l’impiego. In questo modo tale giudice ha ben chiarito la ratio di tale norma, rapportandola alla necessità di assicurare la continuità dei servizi pubblici essenziali per il tempo strettamente necessario per il perfezionamento della procedura di selezione prevista dalla L. n. 56 del 1987, art. 56 come disciplinata dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988, art. 16 che richiede l’urgente necessità di assunzione diretta di personale per fronteggiare esigenze indilazionabili connesse all’assenza “temporanea” di dipendenti impegnati nell’erogazione di servizi di pubblica utilità. Tale ultima disciplina è stata raccordata dal giudice di rinvio con quella di cui alla L. n. 146 del 1990, che è stata ritenuta, con riferimento alla nozione di “servizio pubblico essenziale” e anche se dettata per regolamentare l’esercizio del diritto di sciopero, applicabile alla fattispecie in esame.

Nell’ambito normativo così ricostruito il giudice di rinvio ha verificato, con accertamento adeguato e immune da vizi logici- giuridici, quali assunzioni del personale rientrassero nell’ambito di quindici giorni, e come tali non necessitanti l’avviamento per il tramite della Sezione circoscrizionale per l’impiego, e quali invece superassero l’anzidetto limite temporale proprio in relazione alla norma sopravvenuta indicata da questa Corte.

3. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di rinvio disposto in modo erroneo la compensazione delle spese di lite tra le parti. La censura è priva di pregio e va disattesa, in quanto la compensazione integrale delle spese trova la sua giustificazione nella parziale reciproca soccombenza delle parti.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 2000,00 (duemila/00) per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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