Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22891 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 21/10/2020), n.22891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7325-2016 proposto da:

ARAV KIDS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PAISIELLO 26,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LOCONTE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8117/2015 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. in data 6 luglio 2012 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato alla ARAV KIDS spa un processo verbale di constatazione con cui veniva disconosciuta la detrazione dell’IVA in relazione ad alcune fatture di acquisto, riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti;

2. la stessa ARAV KIDS, pur presentando istanza di adesione al p.v.c. ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis in data 28 febbraio 2013 ha presentato all’Agenzia delle entrate memorie integrative L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 12, comma 7, con le quali ha chiesto l’annullamento in autotutela dei rilievi mossi nel p.v.c.;

3. in data 26 marzo 2014 l’Ufficio ha notificato alla società una comunicazione di mancato accoglimento delle memorie;

4. la ARAV KIDS ha impugnato detta comunicazione, equiparandola a un provvedimento di diniego di autotutela;

5. la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non impugnabile la comunicazione;

6. la Commissione tributaria regionale di Napoli con sentenza n. 8117/01/15, depositata il 14 settembre 2015, ha rigettato l’appello presentato dalla società;

7. avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la ARAV KIDS e il ricorso è affidato a quattro motivi;

8. che l’Agenzia delle entrate, pur regolarmente intimata, non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

9. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del divieto di ultrapetizione, previsto dall’art. 112 c.p.c.;

10. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 affermando la autonoma impugnabilità del verbale di constatazione, la ammissibilità di una richiesta di annullamento in autotutela di detto verbale e, di conseguenza, la natura di diniego di autotutela della comunicazione impugnata davanti alla CTP;

11. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’obbligo di pronunciarsi su tutta l’estensione della domanda, previsto dall’art. 112 c.p.c.;

12. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e dunque per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2;

13. il primo motivo è infondato;

14. la CTR ha negato che il silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte dell’istanza della contribuente potesse essere interpretato come rifiuto di autotutela, suscettibile di impugnazione, sul presupposto che l’autotutela possa essere esercitata solo con riferimento ad atti impositivi; ritenendo che tale non sia il processo verbale di constatazione, la CTR ha escluso che nella specie si fosse in presenza di un’istanza di autotutela e dunque che il rifiuto opposto tacitamente dall’Amministrazione fosse impugnabile;

15. secondo parte ricorrente, la sentenza della CTR sarebbe sotto questo profilo erronea, vuoi perchè in nessun grado di giudizio sarebbe stata sollevata la questione della qualificazione giuridica del processo verbale, con conseguente decisione “ultra petita” da parte del giudice d’appello, vuoi perchè il processo verbale di constatazione è atto dotato di autonomia funzionale e, come tale, autonomamente impugnabile;

16. la censura non merita accoglimento, poichè la CTR – come del resto riconosce la stessa società ricorrente a pag. 8 del ricorso, allorchè sostiene che il giudice di secondo grado ha posto “alla base della dichiarazione di infondatezza del ricorso, motivazioni… che esulano sia dalle contestazioni mosse dall’Ufficio, sia dai motivi di ricorso sollevati dall’esponente nei precedenti gradi di giudizio” – si è limitata a escludere che il p.v.c. possa essere considerato atto impositivo e, su tali basi, ha fondato la motivazione della non impugnabilità del diniego di autotutela;

17. in tal modo, la CTR è rimasta nell’ambito del “thema decidendum” sul quale era stata chiamata a pronunciarsi con l’atto d’appello dell’odierna ricorrente, limitandosi a dare una diversa motivazione al proprio rigetto;

18. ciò è sufficiente a escludere la sussistenza del vizio denunciato, secondo il noto principio, ancora di recente ribadito dalla S.C., secondo cui “in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, nè incorre nella violazione di tale principio il giudice d’appello che, rimanendo nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti” (Cass., Sez. VI, 11/01/2019, n. 513);

19. il secondo motivo è infondato;

20. secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza di questa S.C., “il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (così Cass., Sez. V,. 28/03/2018, n. 7616, seguita da Cass., Sez. V, 24/08/2018, n. 21146 e da Cass., Sez. V, 26/09/2019, n. 24032, anche sulla scorta di Corte Cost. 13/07/2017, n. 181, la quale ha ribadito la natura discrezionale dell’esercizio del potere di autotutela);

21. da tale principio discende anzitutto la correttezza della decisione della CTR;

22. per potersi avere un annullamento in autotutela, è necessario che il potere impositivo sia stato in concreto esercitato, cosicchè l’annullamento non è concepibile rispetto a un atto endoprocedimentale, quale è il processo verbale di constatazione, adottato da un soggetto diverso dall’Amministrazione finanziaria, in uno stadio del procedimento in cui la pretesa tributaria non si è ancora tradotta in un atto lesivo della posizione della contribuente;

23. lo stesso principio vale poi a rendere infondato anche il terzo motivo, con cui la società contribuente ripropone nel giudizio di legittimità, per censurare l’omessa pronuncia su di esse da parte della CTR, le stesse ragioni poste alla base dell’impugnazione del diniego di autotutela, ragioni che però, lungi dal riguardare profili di interesse generale, consistono in una critica all’accertamento documentato nel p.v.c., sia sotto il profilo probatorio, sia sotto il profilo delle norme applicate, e dunque si risolvono in una inammissibile contestazione della fondatezza della pretesa tributaria;

24. rispetto al quarto e ultimo motivo, va ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione è deducibile quale vizio di legittimità solo quando si concreti in una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e che ciò accade solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (v. tra le tante Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598);

25. nella specie tali condizioni non ricorrono, perchè la sentenza impugnata, sia pure in modo sintetico e sulla base di una “ratio decidendi” ritenuta assorbente, ha illustrato le ragioni alla base della decisione in modo completo e chiaro, sottraendosi al vizio denunciato;

26. il ricorso va pertanto rigettato;

27. nulla va disposto sulle spese, non essendosi l’Agenzia costituita nel giudizio di legittimità;

28. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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