Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22891 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10991/2018 proposto da:

EUROVITA S.P.A., in persona del procuratore speciale Dott.

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO N. 7,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PINGUE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMINO LO CONTE;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A., in persona del direttore generale

Dott. D.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI N. 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati UGO DE NUNZIO

e MARCO DE NUNZIO;

– controricorrente –

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2229/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- B.A.M. , avendo sottoscritto in data 30 maggio 2007 una polizza index linked a premio unico con Eurovita Assicurazioni S.p.a. (di seguito anche solo Eurovita), su proposta e con l’intermediazione di un promotore finanziario della Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. (di seguito anche solo Cassa), convenne in giudizio l’assicuratore e l’intermediario per sentire dichiarare: in via principale, la nullità del contratto stipulato con la suddetta compagnia Eurovita in virtù del difetto dell’elemento volitivo del contraente, ovvero per difetto di forma o per mancata sottoscrizione del contratto quadro; in via subordinata, l’annullamento del suddetto contratto in quanto stipulato con dolo e in presenza di errore essenziale del contraente; nonchè, ad ogni effetto, per sentir condannare Eurovita al pagamento di quanto versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di polizza, pari ad Euro 50.000,00, oltre accessori sul capitale. In estremo subordine, l’attrice chiese l’accertamento della responsabilità della Cassa di Risparmio e, per l’effetto, la sua condanna a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1337,2043 e 2049 c.c..

1.1.- Nel contraddittorio con i convenuti, l’adito Tribunale di Ferrara accolse parzialmente la domanda attorea, dichiarando la nullità del contratto negoziale intercorso con la compagnia assicuratrice per mancata sottoscrizione del contratto quadro ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 e art. 30 Reg. Consob n. 15522/1998, nonchè condannando Eurovita alla restituzione della somma di Euro 50.000,00, percepita alla sottoscrizione del contratto, oltre che alle spese di lite; rigettò, invece, la domanda proposta contro la Cassa, con conseguente condanna dell’attrice al pagamento di spese di lite in favore di quest’ultima.

1.2.- Il Tribunale, in particolare, ritenne che la polizza index linked stipulata dall’attrice con l’Eurovita era affetta da nullità giacchè – avendo natura “nettamente prevalente estranea alla causa del contratto di assicurazione”, ossia natura finanziaria in quanto la prestazione dell’assicuratore era collegata a titoli azionari e l’evento morte dell’assicurato incideva marginalmente sul “quantum debeatur” -, rientrava nella previsione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 1, lett. u), (dovendo applicarsi al “contratto a causa mista… la disciplina del negozio prevalente”) e, dunque, ai fini della sua validità necessitava della preventiva sottoscrizione di un contratto quadro, che era mancata.

2.- Avverso tale decisione proponevano appello, in via principale, l’Eurovita Assicurazioni S.p.A. e, in via incidentale, B.A.M., che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 2 ottobre del 2017, rigettava confermando integralmente la sentenza impugnata.

3.- Per la Cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre Eurovita Assicurazioni S.p.A., sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata B.A.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 1, lett. w bis), artt. 23, 25 bis, nonchè dell’art. 30 del Reg. Consob n. 11522/1998, per aver erroneamente la Corte territoriale qualificato il contratto di polizza index linked a premio unico come uno strumento finanziario, anzichè quale contratto assicurativo, come invece risulta dalla corretta disamina del quadro normativo vigente ratione temporis.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 2, lett. R), art. 23, comma 1 e art. 100, nonchè del D.Lgs. n. 303 del 2006, artt. 3 e 8, per aver erroneamente il giudice di gravame, in spregio alle puntuali previsioni normative contenute nel codice delle assicurazioni private e nel T.U.F., interpretato e qualificato il contratto di polizza oggetto del giudizio quale strumento finanziario e non assicurativo.

3. – Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 preleggi nonchè dell’art. 1, comma 1, lett. w bis, artt. 23,25 bis, del T.U.F. e dell’art. 30 del Reg. Consob n. 11522/1998, per aver erroneamente la Corte di Bologna assimilato il contratto di assicurazione index linked ad uno strumento finanziario) con conseguente nullità dello stesso per mancata sottoscrizione del contratto quadro, ritenendo irrilevante la circostanza secondo cui, soltanto in momento successivo alla sottoscrizione del contratto de quo (avvenuta il 30 maggio 2007), il legislatore ha esteso la disciplina prevista all’art. 23 del T.U.F. anche ai contratti di assicurazione index linked.

4. – I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro intima connessione, sono inammissibili.

4.1. – Giova premettere, in linea di principio (cfr., tra le altre, Cass. n. 14355/2016), che l’interpretazione e la qualificazione del contratto sono due operazioni concettualmente distinte, sebbene legate da una connessione biunivoca (che ne può intrecciare lo svolgimento) in quanto volte all’unico fine che è la determinazione dell’effettivo regolamento negoziale, siccome giuridicamente vincolante per le parti.

E in una prospettiva soprattutto statica, la prima (l’interpretazione) precede logicamente la seconda (la qualificazione).

L’attività interpretativa è, infatti, operazione ermeneutica, governata da criteri giuridici cogenti, che tende alla ricognizione del significato del contratto in conformità alla comune volontà dei contraenti.

La ricerca volta ad individuare l’effettiva voluntas dei contraenti, utile per la successiva qualificazione del negozio in base alla ricostruzione dell’assetto di interessi da essi perseguito, non può, come accennato, prescindere dall’osservanza dai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività allorquando l’applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti (in tal senso già Cass., 21 luglio 1972, n. 2505; Cass., 14 gennaio 1983, n. 287).

Ciò, tuttavia, con la precisazione che l’essenziale sutura tra i due anzidetti piani dell’attività ermeneutica risiede nel canone dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), che di essi permea sostanza e fini.

Una volta individuata l’intenzione comune delle parti del contratto, ossia perimetrato il significato del(l’auto-)regolamento, il passaggio (logicamente) successivo è quello della sussunzione del dato ottenuto dall’interprete in un paradigma disciplinatorio, sì da apprezzare l’aderenza (magari anche solo parziale e/o secondo schemi combinatori) dell’assetto di interessi in concreto perseguito dalle parti con una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore oppure conformate dagli usi e dalle prassi commerciali, sebbene il contratto (cioè, quel determinato auto-regolamento pattizio così rinvenuto e ricostruito) possa anche non coincidere affatto con il “tipo” e mantenere, come tale, la sua vocazione ad essere “legge tra le parti”, ove sia comunque diretto a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2.

In tale ottica, l’operazione di qualificazione, che sottende eminentemente la ricostruzione del profilo causale del(l’auto-) regolamento datosi dalle parti, ha la funzione di stabilire quale sia la disciplina, somministrata dall’ordinamento, davvero applicabile al contratto, con tutte le relative conseguenze effettuali.

L’attività di interpretazione – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti nei termini anzidetti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che nella ipotesi (nella specie rilevante ratione temporis) di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, alla stregua del c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (tra le altre, Cass., S.U., n. 8053/2014), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione attualmente vigente (di cui alla novella recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla in L. n. 134 del 2012), ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dagli artt. 1362 c.c. e segg..

L’attività di qualificazione, affidandosi (prevalentemente) al metodo della sussunzione, si risolve, nel suo momento finale, nell’applicazione di norme giuridiche e può formare oggetto di verifica in sede di legittimità sia per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico cui si riferisce, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto cosi come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo.

4.2. – Tali principi sono stati ribaditi da questa Corte anche in riferimento alla specifica tipologia contrattuale che trova rilievo nel caso di specie.

4.2.1. – Difatti, la previsione generale contenuta nel D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 2, in ordine alle polizze denominate “linked”, e cioè quelle nelle quali l’obbligazione principale dell’assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, non vale a far concludere per l’inclusione automatica di tali polizze nello schema del contratto di assicurazione, previsto dagli artt. 1882 c.c. e segg., la cui causa deve essere ravvisata nel trasferimento del rischio dall’assicurato all’assicuratore.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell’entrata in vigore della L. n. 262 del 2005 e del D.Lgs. n. 303 del 2006 – o, in ogni caso, prima dell’efficacia applicativa della disposizione della lett. w-bis introdotta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 1, ad opera del D.Lgs. n. 303 del 2006, art. 3, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all’assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l’impresa emittente, l’intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall’art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita, in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore, oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario, in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato (Cass. n. 6061/2012, Cass. n. 10333/2018, Cass. n. 6319/2019).

Sicchè, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, in quanto di natura strettamente interpretativa, quello operato dal giudice del merito, in riferimento alla portata causale delle polizze c.d. linked (unit o index), circa il rilievo dalle parti attribuito alla mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza concordata tra le parti, su cui, quindi, viene a fondarsi la riconduzione dell’operazione negoziale nella categoria contrattuale dell’intermediazione finanziaria, anzichè in quella assicurativa sulla vita, siccome caratterizzata dallo scopo previdenziale, dall’alea, dall’ancoraggio del premio al rischio demografico e dalla durata prolungata.

Nondimeno, come ritenuto dalla citata Cass. n. 6319/2019, richiamata anche nella memoria di parte ricorrente, spetta comunque al giudice del merito, nell’esercizio dei poteri di interpretazione e ricostruzione negoziale ad esso riservati, valutare – nelle polizze linked, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria la rispondenza della parte qualificata come assicurativa ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico, rispetto al quale occorre verificare l’entità della copertura assicurativa, desumibile – come detto – dall’ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall’orizzonte temporale e dalla tipologia dell’investimento.

4.3. – Nella specie, la Corte territoriale ha motivatamente confermato gli esiti della complessiva operazione ermeneutica effettuata dal giudice di primo grado (cfr., in particolare, pp. 4, 6 e 7 della sentenza impugnata), il quale, per stabilire se il contratto sottoscritto dalla B., seppure a causa mista, andasse assimilato ad un prodotto assicurativo ovvero ad uno finanziario (in ragione della prevalenza dell’una o dell’altra causa), ha utilizzato come criterio di rilevanza causale quello del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell’una e dell’altra parte, giungendo al convincimento, formatosi sulla base del concreto ed effettivo contenuto del negozio, che la causa “nettamente prevalente” di esso era “estranea alla causa del contratto di assicurazione” e andava ravvisata in quella di uno strumento finanziario, giacchè la prestazione alla quale si era obbligato l’assicuratore era direttamente collegata “all’andamento di un paniere di tredici titoli (azionari) del settore delle energie alternative e rinnovabili” e, segnatamente, “l’evento morte dell’assicurato incide(va) solo in modo marginale sul quantum debeatur”.

La parte ricorrente non ha censurato in modo idoneo siffatta interpretazione del giudice del merito, compiuta, del resto, in modo armonico rispetto alle coordinate giuridiche di settore innanzi ricordate.

In primo luogo, il giudizio di fatto espresso dalla Corte territoriale in fase di interpretazione contrattuale, condizionante la qualificazione del vincolo inter partes, non è stato attinto da alcuna denuncia alla stregua del vigente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, là dove in ricorso sono veicolate doglianze di violazione delle regole sull’ermeneutica negoziale (art. 1362 c.c.) o attinenti alla qualificazione del contratto, la prospettazione è risultata affatto generica, poichè omette di soffermarsi sul necessario medium dell’operazione interpretativa e di qualificazione effettuata dal giudice del merito, costituito dal contenuto del contratto stesso, nelle sue clausole integranti il regolamento pattizio all’uopo rilevante, di cui non si dà alcuna contezza, neppure per sintesi (oltre che, di dette clausole, è assente anche un’idonea localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), così da impedire ogni possibile scrutinio in questa sede di legittimità.

Del resto, la sostanza evidente delle censure avanzate con il ricorso ne disvela l’orientamento volto non tanto ad evidenziare errores in iudicando od omissioni nella ricostruzione della quaestio facti addebitabili al giudice di merito, bensì, piuttosto, a porre in discussione, suggerendo una diversa soluzione interpretativa, lo stesso esito interpretativo e ricostruttivo raggiunto in quella sede, su cui, di per sè e in quanto tale, non è ammesso il sindacato di legittimità (tra le tante, Cass. n. 2465/2015).

5. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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