Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22891 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/08/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 13/08/2021), n.22891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11412-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.R., ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 8336/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di I.R. avverso l’avviso di accertamento IRPEF e IVA, per l’anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica del’atto di accertamento, pur eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. dal messo notificatore secondo il rito degli irreperibili;

che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, il perfezionamento della compiuta giacenza avrebbe presupposto il solo adempimento relativo all’inoltro della raccomandata informativa ed il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione;

che, mediante il terzo, l’Ufficio denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente;

che l’intimato non si è costituito;

che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato;

che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che, in tema di contenuto dellacsentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 12864 del 22/06/2015);

che la sentenza impugnata contiene in sé il “minimo costituzionale” per sottrarsi alla censura mossale;

che il primo ed il secondo motivo -. che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono fondati;

che, infatti, la CTR ha ritenuto non “raggiunta la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica, in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata n. (OMISSIS) indirizzata a I.R. non reca né la firma per esteso del ricevente né la data e la firma dell’incaricato alla distribuzione”; che peraltro, in tema di accertamento tributario, ove la notifica richieda l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione mentre l’annotazione del compimento dell’attività ha il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale cui è stato consegnato il plico, (Sez. 5, n. 952 del 17/01/2018; Sez. 5, n. 19526 del 30/09/2016); che, infatti, in tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Sez. 5, n. 26864 del 18/12/2014);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

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