Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22890 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 21/10/2020), n.22890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10253/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (c.f. (OMISSIS)) in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

NUOVA ORTOFRUT s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa dall’avv. Gianni di Matteo giusta

delega in atti con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via

G. Ferrari n. 35 (PEC dimatteo.giannipec.it)

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 495/01/12 depositata il 16/10/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/07/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 16 ottobre 2012, ha accolto l’appello proposto da Nuova Ortofrut s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Roma che aveva respinto il ricorso della società contro l’avviso di rettifica dell’accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale le era stato contestato di essersi fittiziamente interposta, quale titolare di certificati AGRIM, in alcune operazioni di importazione di banane intercorse nel 2004 e nel 2005 fra Chiquita International Ltd. e Chiquita Italia s.p.a., al fine di consentire a quest’ultima, che aveva esaurito i propri titoli di AGRIM, di usufruire dei benefici fiscali derivanti dal regime del contingentamento;

– la CTR ha accolto l’eccezione di nullità dell’avviso, in quanto motivato attraverso un doppio rinvio per relationem agli accertamenti svolti nei confronti di Chiquita Italia, trasfusi in un p.v.c. non allegato all’avviso e non notificato alla società appellante, che, per le parti riportate nell’atto impugnato, non consentiva di giungere alla conclusione della fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione; ha inoltre rilevato che, dalla documentazione allegata agli atti del giudizio, non emergeva alcuna prova che dimostrasse l’attendibilità della ricostruzione operata dall’Ufficio;

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi;

la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR ritenuto nulla la sentenza di primo grado, motivata dalla CTP mediante acritica adesione alla tesi dell’Amministrazione, senza esaminare le difese e le eccezioni svolte dalla contribuente;

il motivo è inammissibile (come la stessa ricorrente mostra di ritenere), sia perchè il vizio di nullità era stato denunciato (sicchè risulta incomprensibile il richiamo all’art. 112 c.p.c.), sia perchè la doglianza investe un rilievo della CTR privo di autonoma valenza decisoria, atteso che le nullità della sentenza di primo grado si traducono in motivi di impugnazione e che, stante l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, ciò che unicamente rileva nel giudizio di legittimità è il se e il come il giudice di secondo grado (che non può limitarsi ad accertare la nullità, ma deve decidere nel merito) abbia esaminato le questioni rispetto alle quali il vizio era stato dedotto ed abbia pronunciato sulle stesse (cfr. Cass. n. 1323/018);

– il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 2697 c.c. per avere la CTR, dopo aver contestato (recte: constatato) l’assenza di motivazione dell’atto impugnato, essere poi scivolata in un giudizio inerente il profilo probatorio di quanto accertato, senza peraltro evidenziare in quale maniera si fosse concretizzata l’elusione dell’obbligo motivazionale da parte dell’Ufficio; secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dapprima ammesso la piena legittimità della motivazione mediante rinvio per relationem, ma avrebbe poi ritenuto che nella specie il rinvio non fosse adeguato non solo ai fini della motivazione dell’avviso, ma anche ai fini degli elementi probatori posti a fondamento della pretesa, con affermazioni “frutto di confusione concettuale, che si risolvono in un ragionamento avulso dall’esame di provvedimenti versati agli atti del giudizio”;

– il motivo non merita accoglimento;

– da quanto è dato comprendere dalla non chiara articolazione della censura, la ricorrente sembra dolersi del fatto che la CTR abbia fondato la decisione su una duplice ratio decidendi (nullità dell’avviso per difetto di motivazione; mancanza di prova della fittizietà delle operazioni) e che abbia omesso di motivare, o abbia motivato in maniera contraddittoria e/o confusa, in ordine tanto alla prima, quanto alla seconda ratio;

– ora, premesso che non è vietato al giudice di emettere una statuizione di accoglimento (come nel caso) o di rigetto sulla base di distinte, autonome ragioni di diritto e di fatto (potendosi eventualmente solo discutere della superfluità della seconda ratio o della sua ammissibilità, qualora la prima attenga a questione di rito dirimente), la censura – lungi dall’indicare in qual modo la CTR abbia violato le norme indicate in rubrica- si risolve nella deduzione di un vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 palesemente insussistente, posto che la CTR ha: a) chiaramente evidenziato i profili di nullità dell’avviso, siccome motivato attraverso un duplice rinvio per relationem (agli accertamenti eseguiti nei confronti di Chiquita ed al p.v.c. in cui erano stati trasfusi, non notificato ad Ortofrut) e privo del richiamo al contenuto degli atti cui faceva rinvio essenziale per comprendere le ragioni della contestazione mossa a Nuova Ortofrut; b) ha correttamente rilevato che la questione della nullità dell’avviso andava tenuta distinta da quella inerente la prova, nel merito, della fittizietà delle operazioni; 3) ha escluso che tale prova fosse stata fornita;

– non sussiste, dunque, alcuna “confusione concettuale”

nell’argomentare della CTR, nè può prendersi in considerazione la genericissima deduzione della ricorrente secondo cui il ragionamento del giudice risulterebbe avulso dall’esame di, non meglio indicati, “provvedimenti versati agli atti del giudizio”;

– il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio abbia operato sulla base di presunzioni semplici, omettendo di fornire prove volte a confermare l’illegittimità della condotta fraudolenta posta in essere dalla contribuente;

– il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame dei fatti decisivi e controversi costituiti dalle circostanze accertate dai verbalizzanti e dedotte dall’Ufficio a sostegno della propria pretesa;

– i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili, prima ancora che per difetto di specificità (atteso che il p.v.c. non è stato allegato al ricorso e che la ricorrente non precisa se, ed in quale esatta sede processuale, sia stato prodotto nel corso del doppio grado di merito) e perchè tendono ad ottenere un sindacato sul merito della decisione, per difetto di interesse della ricorrente a sentir pronunciare sugli stessi;

– è infatti principio consolidato che, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere all’annullamento della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza, con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, in toto o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano; ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso, o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v., per tutte, Cass. Sez. U. 8 agosto 2005, n. 16602, seguita da numerose pronunce conformi);

– nella specie, pertanto, l’eventuale fondatezza dei motivi in esame non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata, stante la reiezione dell’unico motivo di ricorso con il quale è stato censurato il capo della pronuncia che, con statuizione autonoma e di per se stessa idonea a giustificare raccoglimento del ricorso della contribuente, ha dichiarato l’atto nullo per difetto di motivazione;

– al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da Nuova Ortofrut s.r.l., che liquida in Euro 12.000 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

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