Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22890 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4526-2018 proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.N.C. E DEI SOCI P.C. G. E

R.I., in persona del curatore fallimentare Dott. L.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE MEDAGLIE D’ORO, 20, presso

lo studio dell’avvocato CHIARA SCOGNAMIGLIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANDREA BELLOTTO;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.c.p.A., in persona del Presidente del

Consiglio d’amministrazione e legale rappresentante Dott.ssa

D.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE, 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RODOLFO LA

TORRE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

SERBELLONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La (OMISSIS) – S.n.c. (OMISSIS), avendo stipulato nel luglio 2004 un contratto di locazione finanziaria con la Sofart. S.p.A. (poi fusasi con la Banca Popolare di Cividale, la quale, a sua volta, aveva ceduto il relativo ramo d’azienda alla Civileasing S.p.A.) al fine di edificare un fabbricato artigianale, convenne in giudizio la Civileasing S.p.A. per sentire dichiarare, previo accertamento dell’applicazione di tassi di interessi usurari, la gratuità del contratto di leasing e, per l’effetto, condannare parte convenuta alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo d’interessi, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, con compensazione rispetto ad eventuali crediti vantati dalla concedente convenuta.

1.1.- Nel contraddittorio con la convenuta società, l’adito Tribunale di Udine accolse le domande attoree, condannando la Civileasing a restituire alla parte attrice quanto percepito complessivamente a titolo di interessi, pari ad Euro 356.779,80, oltre interessi legali e la metà delle spese di lite.

2.- Avverso tale decisione proponeva appello, in via principale, la Civileasing S.p.A. e, in via incidentale, il Fallimento (OMISSIS) – S.n.c. (OMISSIS), nel frattempo intervenuto.

Nel corso del giudizio di gravame la Civileasing S.p.A. veniva incorporata, per fusione, nella Banca Popolare di Cividale S.C.p.A.

2.1.- Con sentenza del 28 giugno 2017, la Corte d’appello di Trieste accoglieva parzialmente l’appello principale, con rigetto dell’appello incidentale, rideterminando, così, la somma capitale da restituire al Fallimento della (OMISSIS) – S.n.c. (OMISSIS) nell’importo di Euro 2.662,85, pari alla solo somma degli interessi moratori corrisposti in corso di contratto.

A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, osservava che: 1) la normativa anti-usura era applicabile in riferimento agli interessi pattuiti a qualsiasi titolo e, quindi, non solo agli interessi corrispettivi, ma anche agli interessi moratori; 2) gli interessi di mora, come già accertato dal Tribunale, erano già stati pattuiti (al 12, 15%) in misura superiore al tasso soglia di usura (pari all’11,55%) e, pertanto, la maggiorazione di una percentuale pari al 2,1%, ricavabile dalla Circolare della Banca d’Italia del 2013, era (non solo erronea, ma) nella specie irrilevante; 3) era dovuta, però, la restituzione della sola somma percepita dal creditore a titolo di interessi moratori usurari (Euro 2.662,85), in quanto, nell’ambito dell’eccezionalità del rimedio di cui all’art. 1815 c.c., comma 2, aveva rilievo la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori, per cui la nullità poteva colpire solo la clausola degli interessi di mora e non già, quella distinta, degli interessi corrispettivi, siccome pattuiti in misura inferiore a quella del tasso soglia di usura.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Fallimento della (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS) e dei soci P.C.G. e R.I., sulla base di due motivi, avverso i quali resiste con controricorso la Banca Popolare di Cividale S.C.p.A.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, e del D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001, per aver erroneamente la Corte territoriale, pur confermando l’usurarietà ab origine del tasso moratorio pattuito, limitato l’obbligo di restituzione ai soli interessi moratori pagati, anzichè riconoscere la gratuità dell’intero rapporto contrattuale ed estendere, pertanto, il suddetto obbligo restitutorio anche agli interessi corrispettivi/convenzionali.

In tal modo, il giudice di appello avrebbe travisato sia il dettato normativo, e in particolare l’art. 1815 c.c., comma 2, che prevede, quale sanzione contro l’usura, la non debenza degli interessi senza operare alcuna limitazione di sorta, sia i principi enunciati dalla sentenza n. 23192/2017 di questa Corte, che avrebbe affermato, quale conseguenza del superamento del tasso di soglia anche dei soli interessi moratori, la gratuità dell’intero contratto.

1.1.- Il motivo è infondato.

Premesso che non è in discussione l’accertamento, effettuato in sede di giudizio di merito, circa il superamento del tasso soglia di usura oggettiva da parte della convenzione di interessi moratori inserita nel contratto di locazione finanziara inter partes (tale accertamento non essendo stato comunque attinto da alcuna censura anche in questa sede), questa Corte, in consonanza con quanto ritenuto anche dalla sentenza n. 29 del 2002 della Corte costituzionale (secondo la quale “il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”), ha enunciato da tempo il principio per cui la L. n. 108 del 1996, art. 1 che prevede la fissazione di un tasso soglia (da determinarsi in base alle indicazioni di cui alla medesima L. n. 108, art. 2) al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (Cass. n. 5324/2003, Cass. n. 10032/2004, Cass. n. 1748/2011, Cass. n. 5598/2017, Cass. n. 23192/2017).

Il principio è stato ribadito di recente, con approfondite argomentazioni, anche da Cass. n. 27442/2018, che ha riaffermato come sia “nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.

La stessa sentenza (n. 27442/2018), tuttavia, in tema di conseguenze scaturenti dalla nullità degli interessi convenzionali di mora usurari, ha escluso (sebbene con un obiter dictum) che possa trovare applicazione, per detti interessi, l’applicabilità dell’art. 1815 c.c., comma 2, e ciò in ragione della comunque persistente diversità tra interessi corrispettivi e moratori sul piano causale, trovando soltanto i secondi la propria fonte nell’inadempimento e, pertanto, non potendo ricevere lo stesso trattamento che viene riservato dall’art. 1815 c.c., comma 2 agli interessi corrispettivi, ossia al tipo di interessi cui la norma fa riferimento.

L’assunto trova conforto e più chiara esplicazione nel principio enunciato da Cass. n. 21470/2017, che, in termini affatto generali (e non solo in riferimento al caso di specie di interessi superiori al tasso soglia relativi ad indebitamento extra fido di contratto di conto corrente bancario, come sostenuto in memoria dalla parte ricorrente), ha precisato che l’art. 1815 c.c., comma 2, “nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso-soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto”.

Pertanto, la sanzione dell’art. 1815 c.c., comma 2, “non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano”. Diversamente la norma non potrebbe “trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui – per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni” (nel caso deciso da Cass. n. 21740/2017 l’entità dell’indebitamento del correntista; nel caso in esame, l’inadempimento che dà luogo alla corresponsione di interessi moratori) – “nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell’interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell’interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all’effetto invalidante)”.

Del resto, “la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall’inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari”, giacchè “il mancato prodursi degli interessi dipende dall’effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem”, con la conseguenza che, ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, “la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione” (ossia, quella relativa alla convenzione di interessi superiori al tasso soglia): “e se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell’invalidità si origina”.

Siffatto complessivo impianto argomentativo non può reputarsi scalfito dal fatto che con l’ordinanza n. 23192/2017 di questa Corte sia stato rigettato un ricorso con il quale si censurava la decisione, resa in sede fallimentare, di non ammettere al passivo un credito per interessi (corrispettivi e moratori), là dove soltanto la pattuizione degli interessi di mora era nulla per superamento del tasso soglia, giacchè fondata unicamente, senza ulteriori argomenti, sul richiamo del principio di diritto enunciato da Cass. n. 5598/2017 (secondo cui la L. n. 108 del 1996, art. 1 riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori; principio da cui la stessa pronuncia ha tratto la conseguenza che il giudice del merito aveva errato “nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perchè non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso”), il quale era riferito soltanto ad un caso di omessa considerazione degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia, senza che venissero in rilievo (nè fossero comunque state esaminate) le conseguenze della nullità della relativa pattuizione.

Sotto un diverso profilo, non rileva, nella specie, indagare quali siano gli effetti propri, o c.d. “endogeni”, della nullità della clausola relativa agli interessi moratori usurari, ossia in che misura operi l’obbligazione restitutoria conseguente alla nullità, se per intero o entro certi limiti (come, ad es., ritiene, con lo stesso obiter, la citata Cass. n. 27442/2018, per cui la restituzione non potrebbe investire gli interessi dovuto al tasso legale), poichè a tal riguardo la statuizione della Corte territoriale – relativa alla restituzione di tutto l’ammontare versato degli interessi moratori (per Euro 2.662,85) – non è stata fatta oggetto di alcuna impugnazione e, quindi, si è consolidata in giudicato.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, della L. n. 108 del 1996, art. 2, del D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001, per aver erroneamente la Corte d’appello “affermato che per determinare il tasso soglia relativo agli interessi moratori sarebbe corretto applicare al TEGM una maggiorazione di 2,1 punti percentuali aumentando il tutto della metà”, così come “previsto dalla Circolare della Banca d’Italia del 2013”.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

Non solo perchè la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, reputa non corretto il calcolo del tasso soglia degli interessi moratori in applicazione anche della citata circolare della banca d’Italia, ma perchè, in via ulteriormente e di per sè assorbente, la stessa censura non è, come tale, sostanziata dal necessario interesse ad impugnare quel capo di sentenza, in quanto (ed è ammesso dallo stesso ricorrente: p. 17 del ricorso) il tasso soglia dei convenuti interessi moratori è stato individuato dalla Corte territoriale – e come tale ha determinato la nullità della relativa clausola contrattuale – prescindendo dalla stima ricavabile dall’anzidetta circolare (avendo, infatti, ritenuto l’aumento da essa previsto “privo di effetti pratici nel caso in esame”), là dove, poi, la censura in esame non presenta alcun collegamento con la questione degli effetti c.d. “endogeni” della nullità della pattuizione dei soli interessi moratori usurari, siccome oggetto del primo motivo di ricorso (orientato a conseguire la gratuità del contratto di leasing).

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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