Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22890 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/08/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 13/08/2021), n.22890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11345-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.D.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4559/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Giovanni Domenico Savio R. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2004.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la rettifica dell’Ufficio fosse avvenuta in conseguenza della presunzione riguardante la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati da parte di una società di capitali a ristretta base personale e non sulle risultanze delle indagini bancarie disposte sui conti correnti del contribuente;

che, col secondo, l’Agenzia – riproponendo sotto diverso profilo la medesima anomalia appena contestata – assume omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, mediante il terzo, l’Ufficio denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente; che l’intimato non si è costituito;

che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato;

che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che, in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Sez. 5, n. 920 del 20/01/2015; Sez. 3, n. 29721 del 15/11/2019);

che la sentenza impugnata contiene in sé il “minimo costituzionale” per sottrarsi alla censura mossale;

che il primo ed il secondo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono fondati;

che, infatti, la CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, comma 1, lett. e), trascurando di considerare come dall’avviso di accertamento emergesse inconfutabilmente che la Guardia di Finanza di Licata aveva proceduto ad indagini bancarie nei confronti del R.;

che, in tema di accertamento tributario, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Sez. 5, n. 29572 del 16/11/2018);

che, nel particolare settore degli accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020; Sez. 6-5, n. 10480 del 03/05/2018);

che la CTR non si è conformata ai predetti principi;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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