Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2289 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23788/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI TERRA DI BARI SCARL, in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANNIA FAUSTINA N. 15, presso lo

studio dell’avvocato CIUFFETELLI Silvio, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 06/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il resistente l’Avvocato CIUFFETELLI SILVIO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 9.5.2005, la Commissione Tributaria Regionale di Bari in riforma della decisione della Commissione Tributaria di primo grado, giudicando sull’appello proposto dalla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari S.c.r.l. (già Banca di Credito Cooperativo di Palo del Colle, Modugno e Bitetto S.c.r.l. e prima Cassa Rurale ed Artigiana SS Crocifisso di Palo del Colle) ha accolto, per quanto ancora interessa, il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’IRPEG-ILOR per l’anno 1989, nel capo relativo alla contabilizzazione, tra i ricavi di competenza, dell’intero importo degli interessi di mora maturati in esercizi precedenti ed incassati nell’anno 1989, ed ha dichiarato assorbita la connessa questione relativa alla modifica della percentuale di detraibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle Entrate, cui resiste, con controricorso, la Banca intimata. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo, articolato, motivo, l’Agenzia ricorrente, deducendo la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 71, comma 3, artt. 75 e 76, art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., dei principi di chiarezza e trasparenza del bilancio e della continuità dei valori e delle norme di diritto, sostiene che la sentenza impugnata opera un’errata interpretazione della legge circa le modalità d’imputazione e tassazione degli interessi attivi di mora maturati nel tempo ed incassati, e deduce, inoltre, difetto di motivazione sull’effettiva tassazione, negli esercizi precedenti, degli interessi percepiti nell’anno in verifica.

Tale ultimo profilo della doglianza, il cui esame precede logicamente gli altri, è fondato.

La Commissione regionale, dopo aver premesso che, nella redazione dei propri bilanci, la banca controricorrente aveva adottato, per la valutazione dei crediti per interessi di mora, il criterio del presumibile valore di realizzazione, prescritto dall’art. 2425 c.c., n. 6, ed aveva proceduto ad effettuare accantonamenti parziali o totali, in previsione di perdite corrispondenti, è pervenuta alla conclusione che l’azienda bancaria non aveva accantonato il totale degli interessi maturati e non incassati nell’esercizio, da ciò deducendo che la parte non accantonata aveva concorso alla determinazione del reddito di esercizio, ed era stato assoggettato a tassazione negli anni precedenti.

Tale argomentare riferito al “modus operandi” della Banca è, a ragione, criticato dalla ricorrente perchè non riesce a spiegare se gli interessi di mora, oggetto dell’accertamento impugnato, pari a L. 474.721.444 e riscossi, com’è incontroverso, nel 1989, abbiano o meno concorso a determinare il reddito di esercizio del 1988 (o di anni precedenti), e siano stati, quindi, già assoggettati ad imposta, verifica che ben avrebbe potuto effettuarsi, in concreto, come sostiene l’Agenzia delle Entrate, mediante l’esame delle scritture contabili cronologiche ed, in ispecie, del libro inventar, in cui devono esser registrati i dati rilevanti al riguardo (nomi, epoche e tipo di variazione, trattamento contabile applicato).

In conseguenza dell’accoglimento della censura relativa al difetto di motivazione, restano assorbiti gli altri profili dedotti con il primo motivo, ed il secondo motivo, col quale la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 63, commi 7 e 5, e vizio di motivazione in relazione alla modifica della percentuale di detraibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

L’impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rinvio ad alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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