Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2289 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 2289 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 612-2013 proposto da:
GENTILI RENZO C.F.

GNTRNZ49C17F844A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 8, presso lo studio
dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO LONGARINI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SGL CARBON S.P.A., in persona del legale rappresentante
2017
4120

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MAZZINI

27,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIR0′, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati STEFANINO BERETTA, LUCA PERON, giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 82/2012 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 27/06/2012 R.G.N. 295/2010;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 612/2013

Premesso
che con sentenza n. 82/2012, depositata il 27 giugno 2012, la Corte di appello di
Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Terni, ha respinto le
domande di Renzo Gentili nei confronti della SGL Carbon S.p.A. volte all’accertamento del
diritto alla qualifica superiore e al risarcimento dei danni tutti – patrimoniali, morali ed

complessivo di disagio che ne era derivato;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidandosi a
cinque motivi;
che la società ha resistito con controricorso, assistito da memoria;
che il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte;

rilevato
che con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 n. 4 con riferimento agli
artt. 161 e 301 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato
l’interruzione del processo in conseguenza della sospensione cautelare del suo difensore,
non rilevando che la relativa comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Terni fosse stata trasmessa alla Corte di appello ma non anche alla Sezione Lavoro,
tenuto conto che la ripartizione per sezioni attiene alla sola struttura organizzativa
dell’Ufficio Giudiziario e non incide sul carattere di unicità di esso nei rapporti con i terzi;
che con il secondo motivo, deducendo nuovamente il vizio di cui all’art. 360 n. 4 con
riferimento all’art. 24 della Costituzione e all’art. 437 c.p.c., il ricorrente si duole che la
Corte di appello, non dichiarando l’interruzione del processo, abbia impedito all’appellante
una piena esposizione delle proprie ragioni di fatto e di diritto nell’udienza di discussione
nonché di replicare alle richieste e alle argomentazioni avversarie;

osservato
che il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto
connessi, risultano fondati;
che infatti, come già precisato da questa Corte, “la morte come la radiazione o la
sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel
giudizio di merito (o, come nella specie, di avvocato personalmente costituito) determina
automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne
hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie
interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni
ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e
1

esistenziali – sofferti a causa della condotta persecutoria del datore di lavoro e dello stato

della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere
dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 cod.
proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza, ai sensi dell’art. 383,
dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si
trovava il processo alla data dell’evento interruttivo” (Cass. n. 3459/2007; conforme
Cass. n. 22268/2010);
che nell’accoglimento dei motivi in esame restano assorbite le ulteriori censure, con le

avendo la Corte di merito adeguatamente espresso le ragioni che l’avevano indotta a
discostarsi dalle conclusioni del consulente d’ufficio medico-legale; per violazione di varie
norme di diritto e vizio di motivazione (4 0 ), non avendo operato – come pur necessario una valutazione complessiva della condotta datoriale; per violazione e falsa applicazione
dell’art. 2043 c.c. e vizio di motivazione (5°), non avendo considerato le ragioni di danno
già chiaramente presenti nella relazione di consulenza e la circostanza che il lavoratore
aveva optato per il pensionamento anticipato;

ritenuto
conclusivamente che la sentenza n. 82/2012 della Corte di appello di Perugia deve essere
cassata in relazione al primo e al secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la causa
rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Firenze, la quale provvederà a fissare nuova udienza di discussione

p.q.m.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo; dichiara assorbite le ulteriori censure;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese,
alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2017.

quali il ricorrente critica la sentenza impugnata per vizio di motivazione (3° motivo), non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA