Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2289 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 08/07/2021, dep. 26/01/2022), n.2289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8000/2016 R.G. proposto da

CONDOMINIO “(OMISSIS)”, in persona dell’Amministratore pro tempore,

A.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Terreri, del

foro di Pescara, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del

difensore iscritto nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

M.L., e M.C., nella qualità di

usufruttuari dell’immobile sito nel Condominio, M.L. e

D.F.A., nella qualità di genitori esercenti la potestà

genitoriale sui minori Lu. e M.A., M.C.

e D.S.C.M., nella qualità di genitori esercenti

la potestà genitoriale sui minori P.L. e M.M.,

tutti eredi di M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 37 depositata il 21

gennaio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio

2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Giudice di Pace di Chieti, con sentenza n. 319/2010, in accoglimento dell’opposizione proposta da M.P. avverso il decreto ingiuntivo n. 598/2009 emesso su istanza del Condominio (OMISSIS) per il pagamento delle quote condominiali come da Delib. assembleare approvata all’unanimità – di cui l’opponente deduceva la nullità per irrituale convocazione dell’assemblea – revocava il decreto ingiuntivo e, per l’effetto, condannava il Condominio al pagamento delle spese di lite;

– sul gravame interposto dal Condominio “(OMISSIS)” il Tribunale di Chieti, nella resistenza dell’appellato (contumace C.B.), interrotto il giudizio per decesso del condomino e riassunto nei confronti dei suoi eredi, con sentenza n. 37/2016, accoglieva l’appello e confermava il decreto ingiuntivo opposto, affermando che la Delib. condominiale invalida di cui M.P. aveva avuto comunque contezza, come risultava dalla raccomandata prodotta, avrebbe dovuto essere impugnata nella idonea sede così da determinare l’introduzione di un autonomo processo di cognizione e non già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Compensava integralmente le spese di lite in considerazione delle incertezze interpretative giurisprudenziali in materia;

– per la cassazione della sentenza del Tribunale di Chieti ricorre il Condominio (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, rimasti intimati L. e M.C. nella loro qualità di usufruttuari, dell’immobile sito nel Condominio, nonché M.L. e D.F.A. nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori Lu. e M.A., M.C. e D.S.C.M. nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori P.L. e M.M., eredi tutti i minori del de cuius M.P. e per l’effetto nudi proprietari dell’immobile condominiale.

Atteso che:

– con l’unico motivo di ricorso il Condominio denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver il giudice di appello compensato le spese di lite nonostante avesse accolto integralmente l’appello. Secondo il ricorrente la circostanza dell’integrale riforma del provvedimento gravato avrebbe dovuto indurre il giudicante di appello a condannare i soccombenti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio sia di primo grado, sia della fase del gravame. Aggiunge, inoltre, che il giudice non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni giustificatrice della compensazione integrale delle spese di lite.

Il motivo è fondato.

La compensazione integrale delle spese di lite tra le parti nei due gradi di giudizio è stata motivata in ragione delle “incertezze interpretative delle norme nelle valutazioni giurisprudenziali succedutesi nel tempo”. Tali riferimenti alle incertezze degli orientamenti non risultano idonee a giustificare la disposta compensazione delle spese.

Occorre premettere che trattandosi di giudizio instaurato con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata nell’ottobre 2009, epoca in cui erano già in vigore le modifiche apportate all’art. 92 c.p.c., comma 2 dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, (in vigore dal 04.07.2009), trova applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2 come novellato, il dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese di giudizio”.

Tanto precisato, questa Corte ha costantemente affermato che la richiamata disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. n. 2883 del 2014). Pertanto, nell’ipotesi in cui il giudice, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. n. 12893 del 2011; Cass. n. 11222 del 2016).

Tanto chiarito, il Tribunale nel porre in evidenza la presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, non ha esattamente conformato al principio secondo il quale le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione (come fatto), che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. n. 221 del 2016) e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 22310 del 2017; Cass. n. 14411 del 2016).

Nella fattispecie il giudice del gravame, infatti, avrebbe dovuto rilevare che a seguito dei contrasti sorti nella giurisprudenza di merito e di legittimità circa le cause di nullità ovvero di annullabilità delle Delib. assembleari condominiali erano stati del tutto superati dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4806 del 2005 – dunque ben quattro anni precedenti alla controversia de qua – affermando il principio secondo cui “debbono qualificarsi nulle le Delib. dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le Delib. con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le Delib. con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le Delib. che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le Delib. comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le Delib. con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto”.

Con la conseguenza che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale – come nella specie – comporta non la nullità, ma l’annullabilità della Delib. condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c., comma 3, (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

Le ragioni che il Tribunale ha esplicitamente indicato in sentenza a giustificazione dell’operata compensazione, sostanzialmente evidenziando l’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia sugli esatti perimetri delle invalidità delle Delib. assembleare, si palesano erronee, attribuendo rilevanza ad orientamenti giurisprudenziali ormai definitivamente superati da tempo, per essere anche l’ultima pronuncia delle medesime Sezioni Unite (sentenza n. 9839 del 2021) sulla medesima materia volta esclusivamente a definire altro profilo – processuale – della medesima questione.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata limitatamente alla statuizione relativa spese, con rinvio al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvederà a liquidare le spese di tutte le fasi processuali, compreso il presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza del Tribunale di Chieti sul punto delle spese processuali;

rinvia la causa al Tribunale di Chieti in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

 

 

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