Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2289 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. I, 02/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 02/02/2021), n.2289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

EUTELIA s.p.a. in amm.str., in persona dei comm.str p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Adalberto Perulli, e dall’avv. Luigi Fiorillo, elett.

dom. presso lo studio del secondo, in Roma, viale Mazzini n. 134,

come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

M.G., rappr. e dif. dall’avv. Filippo Aiello, elett. dom.

presso lo studio in Roma, via Cosseria n. 2, come da procura a

margine dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Arezzo 21.1.2015, in R.G.

3154/2012;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.12.2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. EUTELIA s.p.a. in amm.str. impugna il decreto Trib. Arezzo 21.1.2015, in R.G. 3154/2012 che, in parziale accoglimento dell’opposizione svolta L. Fall., ex art. 98, da M.G. avverso il decreto del giudice delegato dell’amministrazione straordinaria, ha ammesso al passivo il credito di questi per 54.053,83 Euro in prededuzione, a titolo risarcitorio per effetto di sospensione lavorativa per cassa integrazione, disposta in violazione delle regole di procedura;

2. il tribunale ha premesso che: a) con l’originaria domanda di insinuazione tardiva M., già preposto alla gestione del settore sicurezza, aveva chiesto riconoscersi, a titolo di risarcimento del danno, la illegittimità del demansionamento subito dall’amministrazione straordinaria, oltre che della sospensione dal lavoro e collocazione in CIG il 25.1.2010 e poi in CIGS il 1.8.2010, in occasione del rientro in servizio il 25.10.2010; b) il giudice delegato aveva respinto la domanda perchè sovrapposta ad altra e comunque infondata;

3. il tribunale ha ritenuto, per quanto ancora qui d’interesse: a) circa la sospensione dal lavoro, contrassegnata la relativa procedura, attuata dagli organi concorsuali, in violazione delle regole di consultazione con le RSA o OO.SS., non essendo stata mandata la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7; b) l’omissione era ingiustificatamente contestata siccome eccepita in via tardiva dal ricorrente (la deduzione apparteneva già alla verifica del passivo), sanata grazie al successivo accordo con le rappresentanze sindacali e la collocazione in CIGS dei lavoratori (invece del tutto generico proprio sul punto della rotazione e delle scelte), non sollevabile dal singolo lavoratore (invece interessato a rilevarla), superata quanto ai criteri di scelta di rotazione dal sopravvenire del D.P.R. n. 218 del 2000 (che atteneva solo alla fase amministrativa di concessione dell’integrazione); c) l’esclusione di M. dalla rotazione sull’assunto che le sue mansioni erano non fungibili rispetto a quelle di altri lavoratori appare ulteriormente non motivata dai commissari, senza evidenza di collegamento con il più generico criterio di entrambi gli accordi con i sindacati; d) il credito doveva pertanto esser ammesso nella misura pari alla differenza stipendiale rispetto a quanto percepito durante i due periodi di cassa integrazione, in prededuzione poichè credito sorto in corso di procedura;

4. il ricorso è su quattro motivi, cui resiste M. con controricorso; le parti hanno entrambe depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione della L. Fall., artt. 95,98,99, avendo erroneamente il tribunale trascurato la tardività con cui il vizio della procedura di coinvolgimento sindacale era stato sollevato dal creditore, posto che anche la menzione di tale omissione, per la prima volta nell’ambito delle osservazioni al progetto di stato passivo, non poteva valere a porre a fondamento del credito una circostanza che non appariva esplicitata in modo chiaro e netto, nè tempestivo; la reale eccezione sollevata in prima battuta (8.5.2012) non era, appunto, il mancato invio alle OO.SS, bensì la censurabilità del generico richiamo ad esigenze tecnico-organizzative ovvero ai criteri di rotazione, mentre con le sole osservazioni successive (18.6.2012) M. rappresentava che non era rinvenibile la comunicazione di apertura del procedimento inviata alle OO.SS., così introducendo una circostanza nuova;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1175,1375 e 2697 c.c., laddove il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di genericità delle asserzioni del ricorrente in punto di illegittima sospensione lavorativa per CIGS, non avendo egli allegato la discriminazione subita e i criteri alternativi che si dovevano applicare;

3. con il terzo motivo si fa valere la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 e del L. n. 164 del 1975, art. 5, contestandosi il riconoscimento in capo al lavoratore di una legittimazione ad agire per far valere un vizio di una procedura collettiva, senza considerare il valore sanante ex tunc dell’accordo poi raggiunto con le OO.SS. e la erronea attribuzione all’accordo stesso di una natura generica, posto che vi era stata conferma di legittimità dello stesso Ministero sui criteri di rotazione, improntati a sufficientemente specifiche esigenze tecniche ed organizzative; con il quarto motivo s’invoca la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, avendo erroneamente il decreto trascurato che le esigenze tecniche ed organizzative ben giustificavano la procedura anche in relazione ad un singolo settore, come nel caso, tanto più che M. non era l’unico ad essere stato collocato in CIGS;

4. il primo motivo è infondato, poichè – come trascritto in controricorso – la evidenziazione di “un elemento potenzialmente dirimente della vicenda”, manifestamente riferito al difetto di comunicazione di apertura del procedimento alle OO.SS., era stato introdotto dal creditore in sede di “osservazioni”, ai sensi della L. Fall., art. 95, ratione temporis vigente (richiamabile per compatibilità secondo il D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 22 e 53), prima che il giudice si pronunciasse sull’insinuazione tardiva, non potendosi dunque, già per questa via, porre una questione di novità del fatto costitutivo inserita nel processo solo con l’opposizione alla stato passivo;

5. non è invero smentito che tale attività difensiva si sia svolta nel rispetto della regola per cui i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all’udienza; va dunque notato che avendo il ricorrente prospettato un credito risarcitorio fondato sulla illegittimità della sospensione lavorativa connessa alla sua messa in cassa integrazione e sospensione, anche quella circostanza integrava la più complessa fattispecie posta alla base del diritto avanzato, in un contesto enunciativo della causa petendi ancora suscettibile di perfezionarsi, appunto, fino all’udienza e nel solco della domanda già proposta, senza alcuna preclusione, poichè ancora interno alla medesima fase di accertamento sommario avanti al giudice delegato; tanto più che, si ripete, questa Corte è ferma nel negare che la mancanza di osservazioni implichi preclusioni per il giudizio impugnatorio successivo, secondo i limiti già chiariti da Cass. 5659/2012, ove si è detto che “la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 329 c.p.c., rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, inoltre… i creditori “possono” esaminare il progetto, senza che sia a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione” (conf. Cass. 20583/2013, 19937/2017);

6. il secondo motivo è inammissibile; con esso, invero, si fa valere, nella sostanza impropriamente ricorrendo alla violazione di regole attenenti alla prova, una denuncia di omessa pronuncia, nè si riporta in modo specifico come la citata doglianza sia stata introdotta avanti al giudice dell’opposizione e ivi ritualmente manifestata; appare comunque assorbente che la contestazione del lavoratore, anche se solo appuntata nei confronti del limite interno della procedura di messa in cassa integrazione, cioè la coerenza fra la scelta aziendale e le finalità di sostegno dell’istituto, una volta condivisa su questo punto dall’accertamento giudiziale, preclude un’ulteriore verifica di legittimità dell’atto; l’altro criterio, la non discriminazione, rileva infatti, ed all’opposto, come requisito che si aggiunge al canone di completezza dell’atto medesimo, cioè si traduce in onere della prova (negativo) a carico del lavoratore ove il primo criterio sia stato assolto, per cui, quando faccia difetto il primo, comunque se ne è acclarata la illegittimità; sul punto, la pronuncia del tribunale è univoca nell’annettere carattere generico alle formule di accordo cui si sono richiamati i commissari per la selezione di M., immotivatamente avviato alla sospensione dal lavoro; va così ribadito che “il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e dall’obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè all’ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l’onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione” (Cass. 8998/2003; 20267/2011);

7. il terzo e quarto motivo, di cui è possibile la trattazione congiunta per l’evidente connessione, sono infondati; la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7 – abrogato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, art. 46, comma 1, lett. m), a decorrere dal 24 settembre 2015 – statuiva, con pacifica rilevanza per la fattispecie, che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dalla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5; parimenti il comma 8 precisava che se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2; a sua volta, la L. n. 164 del 1975, art. 5, comma 1 (in materia di consultazione sindacale), abrogato con lo stesso atto del precedente, prescriveva che nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell’attività produttiva, l’imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati; la prima questione, concernente la legittimazione a far valere la eventuale omissione del citato invio – circostanza acclarata – risulta affrontata affermativamente sin da Cass. 26587/2011, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, “il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. Ne consegue che tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata”; e così Cass. 6761/2020 ha da ultimo ribadito che proprio la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè delle modalità della rotazione (ovvero dei criteri alternativi), “appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela – delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali – assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell’esercizio del potere privato del datore di lavoro”;

8. quanto alla pretesa efficacia sanante degli accordi comunque intervenuti con le OO.SS., parimenti consolidato è l’indirizzo per cui, sin da Cass. 7459/2012, essa è esclusa “dall’effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare”; tant’è che perfino – si è detto con Cass. 193/2016 – “la comunicazione dell’apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale tanto generica da non consentire alle organizzazioni sindacali di partecipare al confronto adeguatamente informate ed ai lavoratori di avere contezza delle posizioni aziendali non può essere sanata da successivi accordi sindacali sui criteri di scelta o dall’attestazione ministeriale di regolarità dell’esame congiunto” (conf. 7459/2012);

9. la natura non specifica dell’accordo, per come ricostruita dal giudice di merito, appare statuizione a sua volta coerente con il principio per cui “la verifica dell’adeguatezza della comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 – sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione – deve essere condotta con valutazione in astratto ed “ex ante”, e non in concreto ed “ex post”, dovendo assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell’esercizio del potere del datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato generici i criteri riferiti alla “professionalità”, “fungibilità” e “poliprofessionalità” dei lavoratori, in assenza di parametri concreti ai quali ancorare la relativa verifica” (Cass. 25737/2018; conf. Cass. 10485/2019, 3487/2020);

10. va infine rilevato che, a valle della qualificazione siccome generica della locuzione impiegata dalla società – laddove ha indicato in esigenze tecnico-organizzative non altrimenti, come visto, specificate le ragioni di sospensione di M. – appare inammissibile l’ultimo profilo sollevato, per la parte in cui la censura riferisce tale collocazione siccome non propria del solo ricorrente bensì condivisa con altri lavoratori; si tratta di circostanza non risultante dal decreto, rispetto alla quale nemmeno emerge la sicura appartenenza al contraddittorio processuale, discendendone così la apparente novità, e dunque l’inammissibilità anche per come posta, stante l’invocata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

il ricorso va dunque rigettato; le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 7.000, oltre a 200 Euro per esborsi e al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, nonchè accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

 

 

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