Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22889 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18900-2014 proposto da:

MARE NEVE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato GILDA VOTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BATTIPAGLIA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GIUSEPPE LULLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5233/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Mare Neve s.r.l. impugnava la sentenza n. 5233/2013 con la quale la CTR per la Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento emesso con riferimento alla TARSU per l’annualità 2011;

2. la sentenza oggetto di impugnazione riteneva che il Comune di Battipaglia avesse legittimamente applicato la TARSU per intera annualità non considerando, così come richiesto dalla contribuente, la natura stagionale dell’attività svolta presso la struttura alberghiera; la CTR, inoltre, riteneva non dirimente il fatto che la società alla quale la contribuente era succeduta nella gestione della struttura, avesse beneficiato del riconoscimento della natura stagionale dell’attività;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente articolando due motivi; l’ente comunale si difendeva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione in riferimento alla presunta “mancata contestazione della riduzione per attività stagionale”; assume la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che oggetto dell’impugnazione non era il riconoscimento della natura stagionale dell’attività, bensì la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 5 e art. 63;

1.2. il motivo, risolvendosi in una contestazione di merito, va rigettato, atteso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass. n.15489 del 2007); l’ampiezza del sindacato ex art. 360 c.p.c., n. 5 è stata ulteriormente limitata per effetto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, a seguito della quale la norma deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un., n.8053 del 2014, Rv.629830);

2.3. nel caso di specie, la CTR ha reso un’esaustiva motivazione, in relazione alla quale non ricorre il vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella nuova formulazione applicabile ratione temporis, evidenziando in particolare come l’odierna ricorrente, nel subentrare nella gestione della struttura alberghiera, non aveva presentato alcuna dichiarazione TARSU, segnalando la natura stagionale dell’attività; rispetto a tale affermazione, la tesi sostenuta dalla contribuente secondo cui la prosecuzione dell’attività precedentemente svolta da altro soggetto non avrebbe reso necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione ai fini TARSU, soprattutto ove censurata quale vizio motivazionale, si risolve in un tipico apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione e l’omesso esame di un fato decisivo, oltre che la violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost.; il motivo si fonda sul fatto che il Comune di Battipaglia aveva convenuto on il precedente gestore della struttura alberghiera una riduzione dell’imposta del 50% in virtù della natura stagionale dell’attività, sicchè analogo criterio di tassazione doveva essere applicato anche alla società ricorrente, essendo questa succeduta nella medesima posizione giuridica e di fatto del soggetto nei cui confronti era stata applicata la tassazione agevolata;

2.1. il motivo è infondato, atteso che la dedotta violazione del dovere di imparzialità non costituisce un motivo di annullamento dell’accertamento rivolto all’odierna ricorrente; a fronte della ritenuta legittimità dell’accertamento oggetto di giudizio, il contribuente non può vantare il diritto a vedersi riconosciuta la riduzione d’imposta solo perchè in passato, ed eventualmente in modo illegittimo, tale trattamento preferenziale sia stato applicato nei confronti di altro soggetto;

3. l’incertezza indotta dal criterio di imposizione seguito dall’ente nel corso del tempo giustifica la compensazione delle spese della fase di legittimità.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso, spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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