Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22889 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 21/10/2020), n.22889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14118/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

CITTADINI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 80/65/11 depositata il

14/04/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/07/2019 dal consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, con ricorso affidato ad un motivo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del 14 aprile 2011, che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Brescia che, accogliendo il ricorso di Cittadini s.p.a., aveva annullato il provvedimento di diniego di definizione dei ritardati o omessi versamenti delle rate del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, comma 1 cui la società aveva aderito;

– questa Corte, con ordinanza del 27 novembre 2018, ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso, che risulta ora correttamente eseguita presso lo studio del difensore domiciliatario della società in appello;

– Cittadini non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis per avere la CTR erroneamente ritenuto validamente perfezionatasi la procedura di “condono” di cui alla disposizione citata anche in difetto di versamento della seconda rata delle somme dovute (fatto incontroverso) pari a Euro 16.524,57, annullando quindi il diniego di condono notificato alla contribuente dall’Ufficio;

– il motivo è all’evidenza fondato;

– il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dalla medesima legge (artt. 7, 8, 9, 15 e 16);

– infatti, mentre le seconde introducono un “condono tributario premiale”, riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, l’art. 9 bis concerne invece un “condono tributario clemenziale”, che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario: Cass. 12.3.2004, n. 5077; id. V sez. 31.8.2007 n. 18353);

– il condono “clemenziale” non richiede una necessaria attività di liquidazione, non comportando alcuna incertezza in ordine al quantum da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell’art. 9 bis cit., comma 3 con gli interessi come previsti dal comma 4;

– ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale, previsto dall’art. 9 bis come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione della lite pendente soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dal comma 1 della norma, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della definizione della lite, al recupero della originaria imposta dovuta;

– al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non può invece ritenersi applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla medesima legge all’art. 16, in base al quale, nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (cfr Cass. 6.10.2010 n. 20745; Cass. 23.7.2010 n. 17396, in motivazione Cass., 23/10/2006, n. 22788, Cass., 28/5/2007, n. 12410, Cass., 22/3/2006, n. 6370; Cass. 06/05/2016 n. 9208);

– in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente;

– le spese del doppio grado di merito vanno compensate; quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; dichiara compensate fra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna Cittadini s.p.a. al pagamento di quelle del presente giudizio, che liquida in Euro 2.600 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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