Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22889 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26985/2017 proposto da:

D.M.O.F., Z.C., domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato MARIA PAOLA SCORRANO;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI PASTORE, ANGELA STASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 837/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- G.M., essendo creditrice nei confronti di D.M.A., in virtù della sentenza n. 2168/08 del Tribunale di Lecce, della somma di Euro 3.000,00 a titolo di condanna per lite temeraria, nonchè della somma di Euro 25.000,00 a titolo di spese processuali (da pagarsi in solido con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastruttura), convenne in giudizio il predetto D.M.A., D.M.O.F., nonchè Z.C. al fine di ottenere, in via principale, l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della donazione dell’immobile di proprietà del debitore effettuata il 21 luglio 2005 in favore della moglie Z.C. (per il solo usufrutto) e del figlio O.F. (per la nuda proprietà) o, in via subordinata, la dichiarazione della simulazione assoluta, ex art. 1414 c.c., dell’anzidetto atto.

Nel contraddittorio con i convenuti, l’adito Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, rigettò le domande attoree con compensazione delle spese di lite.

2.- Avverso tale decisione proponeva gravame la G. con atto di citazione notificato il 18 aprile 2014 al procuratore dei convenuti costituitisi in primo grado.

2.1. – In appello si costituivano in proprio D.M.O.F. e Z.C., i quali, oltre ad affermare di aver rinunciato all’eredità del congiunto D.M.A., dichiaravano che costui era deceduto in data (OMISSIS), ossia lo stesso giorno della notifica dell’atto di appello.

L’adita Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 2 ottobre 2014, riteneva inidonea ad interrompere il processo la dichiarazione di morte effettuata dagli altri appellati, costituitisi in proprio, reputava regolare la notificazione dell’atto di appello e dichiarava la contumacia di D.M.A., non costituitosi in giudizio.

2.2.- La Corte territoriale, con successiva sentenza resa pubblica il 16 novembre 2017, accoglieva il gravame e, per l’effetto, riformava integralmente la decisione del giudice di primo grado, dichiarando l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione effettuato da D.M.A. il 21 luglio 2005.

3.- Per la Cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorrono D.M.O.F. e Z.C., sulla base di sette motivi, avverso i quali resiste con controricorso, illustrato da memoria, G.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – In via preliminare, non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, sul presupposto che la procura alle liti sarebbe invalida per difetto di specialità, in quanto circoscritta unicamente al primo e secondo grado, nonchè alle eventuali procedure di opposizione ed esecuzione, e mancando di ogni riferimento al giudizio di legittimità.

A tal riguardo occorre, infatti, ribadire il principio – consolidatosi nella giurisprudenza più recente di questa Corte – secondo cui il mandato apposto in calce o a margine (come, segnatamente, è nella specie) del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicchè è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (Cass. n. 18468/2014; Cass. n. 1205/2015).

2. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 300 e 350 c.p.c., per aver, erroneamente, la Corte territoriale rigettato la richiesta di interruzione del processo di appello per intervenuto decesso della parte D.M.A., nonostante sia stata correttamente ritenuta valida la notificazione dell’atto di gravame e poi dichiarata la contumacia dello stesso D.M., mancando di considerare, però, la dichiarazione dell’intervenuta morte di quest’ultimo effettuata e documentata in giudizio dagli altri appellati.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 299 c.p.c., per non aver la Corte territoriale interrotto il giudizio di appello nonostante la notificazione dell’atto di gravame lo stesso giorno del decesso di D.M.A. ((OMISSIS)) e, quindi, prima della sua costituzione in sede di gravame.

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 24 Cost., per aver la Corte, in mancanza di un provvedimento di interruzione del processo per intervenuta morte di una parte, violato il principio del contraddittorio, impendendo il diritto di difesa degli altri eventuali eredi del de cuius.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 2901 c.c. e art. 112 c.p.c., per aver, erroneamente, il Giudice d’appello, pronunciato oltre i limiti della domanda introduttiva facendo riferimento a fatti sopravvenuti e non oggetto della stessa.

5. – Con il quinto motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per aver, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto esistenti le ragioni del credito alla data dell’atto dispositivo.

6. – Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale errato nella distribuzione dell’onere della prova, poichè, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, gravava sulla parte creditrice dimostrare la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore.

7. – Con il settimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2740 c.c., per aver erroneamente la Corte territoriale ritenuto sussistente un danno o pericolo di danno nei confronti del creditore di somme di non rilevante entità.

8. – E’ assorbente di ogni altro esame lo scrutinio dei motivi di ricorso secondo (logicamente prioritario) e primo, i quali, oltre ad essere ammissibili (in ragione della loro specificità e della localizzazione, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, degli atti processuali all’uopo rilevanti che si rinviene nello stesso ricorso), sono anche fondati.

8.1. – Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 842/1998, Cass. n. 16020/2004, Cass. n. 3725/2006, Cass. n. 18351/2013), l’art. 299 c.p.c., è applicabile anche nel giudizio di appello e, verificandosi la morte della parte dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacchè l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione.

Ne consegue che tutti gli atti del processo, non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito, posti in essere dopo l’evento interruttivo e la mancata previa attivazione degli strumenti previsti per consentire la prosecuzione o la riassunzione, restando insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte da detto evento investita, vanno considerati nulli.

8.2. – Dalla stessa sentenza impugnata risulta che l’atto di appello è stato notificato al procuratore costituitosi in primo grado di D.M.A. nel medesimo giorno in cui quest’ultimo è deceduto e precisamente il (OMISSIS); notificazione la cui validità non è affatto posta in discussione e che la stessa Corte territoriale ha ritenuto rituale.

Pertanto, risulta evidente che la morte della parte – al di là della stessa considerazione dei termini a comparire previsti dall’art. 342 c.p.c., comma 2, che richiama l’art. 163 bis (novanta giorni) – è intervenuta tra la notifica dell’atto di appello e la prima udienza del relativo giudizio, così da imporsi l’interruzione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 299 c.p.c..

8.3. – Peraltro, anche se, in ipotesi, si intendesse cronologicamente precedente la morte di D.M.A. alla notificazione dell’atto di appello presso il suo procuratore costituito in primo grado (e, quindi, non più applicabile l’art. 299 c.p.c.), posto che la stessa Corte territoriale dà atto della circostanza che gli appellati, con la comparsa di costituzione in sede di gravame, hanno (non solo dichiarato, ma soprattutto) documentato l’anzidetto decesso – tramite la rinuncia all’eredità allegata in atti, cui il giudice di appello ha annesso specifico rilievo per la posizione stessa degli appellati, ritenuti non già eredi di D.M.A., ma solo donatari del de cuius (cfr. pp. 7/8 della sentenza impugnata) -, alla declaratoria di contumacia di quest’ultimo, correttamente pronunciata in applicazione del principio dell’ultrattività del mandato alle liti (per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato), avrebbe dovuto(però seguire anche quella di interruzione del processo, in applicazione del principio, strettamente correlato, per cui tale stabilizzazione della posizione giuridica della parte deceduta viene a modificarsi, tra l’altro, proprio se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento morte sia documentato dall’altra parte ex art. 300 c.p.c., comma 4 (Cass., S.U., n. 15295/2014).

E tale ultima disposizione – così modificata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, in riferimento (ex art. 58 della medesima legge) ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (4 luglio 2009) – era nella specie sicuramente applicabile ratione temporis, in quanto la presente controversia è stata instaurata con atto di citazione notificato il 10 luglio 2010 (cfr. p. 2 sentenza impugnata).

9. – Vanno, dunque, accolti, nei termini anzidetti, il secondo e il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, per la ripetizione del giudizio di secondo grado.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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