Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22889 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/08/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 13/08/2021), n.22889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11284-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

LA FENICE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4295/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società Fenice S.r.l. avverso un avviso di accertamento per IRAP, IRES e IVA, relativo al periodo d’imposta 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato ad un unico motivo;

che, con il suddetto motivo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, in particolare, la CTR avrebbe erroneamente interpretato la norma in esame ritendendo come, alla luce della giurisprudenza di legittimità, le garanzie di contraddittorio previste dalla norma fossero obbligatorie anche in ipotesi di accertamento non disciplinate dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, il quale si riferirebbe unicamente ad atti impositivi scaturenti da un’ispezione, verifica o accesso presso i locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale;

che l’intimata non si è costituita;

che il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati;

che le Sezioni Unite di questa Corte (SS. UU. n. 24823 del 09/12/2015), premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, hanno posto la basilare distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o no di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, chiarendo che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito” (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Sez. 5, n. 2875 del 03/02/2017; Sez. 6-5, n. 10030 del 20/04/2017; Sez. 6-5, n. 11560 dell’11/05/2018);

che, nel caso di specie, si verte pacificamente in un’ipotesi di accertamento c.d. a tavolino, effettuato dunque senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, bensì mediante indagini finanziarie;

che, dunque, con riferimento all’IREES ed all’IRAP, rientranti nella categoria dei tributi non armonizzati, non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di attivare alcun contraddittorio endoprocedimentale, vertendosi in un caso di accertamento c.d. a tavolino, che, come si è osservato, non rientra nell’ambito di applicazione della L. n. 212 del 2000, art.12, comma 7;

che, in tema di tributi c.d. armonizzati, le Sezioni Unite di questa Corte (SS. UU. n. 24823 del 09/12/2015) hanno chiarito che “avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”;

che, dunque, con riferimento all’IVA tributo armonizzato, la violazione procedimentale compiuta dall’amministrazione finanziaria è astrattamente idonea a determinare la nullità dell’accertamento, a condizione che il contribuente assolva all’onere di fornire elementi che, se considerati dall’Ufficio, avrebbero condotto ad un diverso risultato del procedimento accertativo (si veda al riguardo Corte di giustizia dell’Unione Europea, 3 luglio 2014, nelle cause riunite C-129/13 e C130/13, Kamino International Logistics BV e altri); che, di conseguenza, con esclusivo riguardo all’IVA, la CTR avrebbe dovuto esaminare se gli elementi prodotti dal contribuente fossero idonei a soddisfare l’onere probatorio appena descritto (Sez. 6-5, n. 27421 del 29/10/2018).

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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