Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22889 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 10/11/2016), n.22889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4889-2014 proposto da:

LABA SRL LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI, in persona del legale

rappresentante dott.ssa G.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 9, presso lo studio dell’avvocato

CARLO MORACCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AMBROGIO FLORIOLI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GUGLIOTTA SALVATORE & C SNC, in persona del legale rappresentante

pro tempore sig. GU.SA., domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE ALESSANDRO SALVADORE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1353/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 6/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità anche

ex art. 348 ter c.p.c., u.c. o il rigetto con condanna aggravata

alle spese e statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2010 la LABA S.r.l. Libera Accademia di Belle Arti (d’ora innanzi, per brevità, LABA S.r.l.) proponeva opposizione al decreto con il quale le era stato ingiunto, dal Tribunale di Brescia, il pagamento, in favore della Gugliotta Salvatore & C. s.n.c., della somma di Euro 7.260,00 per canoni di locazione di un immobile adibito ad uso non abitativo sito in (OMISSIS). L’opponente esponeva di gestire un istituto universitario ad indirizzo artistico, di aver preso in locazione il predetto immobile, con contratto del 23 novembre 2004, per “il solo utilizzo come laboratorio didattico di restauro con divieto di mutamento di destinazione”, avendo il locatore garantito che lo stesso era “in regola con le prescrizioni igienico sanitarie e conforme a tutte le altre prescrizioni normative vigenti” e di essersi resa conto, con il passare del tempo, che l’immobile non poteva essere destinato ad attività didattica; chiedeva, pertanto, la revoca del d.i. opposto e, in via riconvenzionale, “la risoluzione del rapporto per cui è causa per inadempimento della resistente all’obbligo di consegnare un immobile congruo alla funzione convenuta dalle parti in contratto”, ovvero la declaratoria di nullità del contratto in questione “per inidoneità dell’oggetto all’uso convenuto”, la condanna dell’opposta alla restituzione “delle somme introitate in esecuzione del rapporto contrattuale, maggiorate da interessi legali e rivalutazione monetaria” nonchè “al risarcimento di tutte le spese sopportate” dalla conduttrice per migliorie eseguite, pari all’importo di Euro 7.885,00.

La società opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e, in subordine, la condanna dell’opponente al pagamento dell’indennità per l’occupazione dell’immobile.

Il Tribunale adito, con sentenza del 13 febbraio 2012, rigettava le domande proposte dall’opponente, confermava il d.i. opposto e condannava l’opponente alle spese di lite, in esse comprese quelle di c.t.u..

Avverso tale decisione la LABA S.r.l. proponeva gravame, cui resisteva la Gugliotta Salvatore & C. s.n.c. che ne chiedeva il rigetto e proponeva, a sua volta, appello incidentale subordinato.

La Corte di appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 6 dicembre 2013, rigettava l’appello proposto da LABA S.r.l. e condannava l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito LABA S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi e illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Gugliotta Salvatore & C. s.n.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussiste l’inammissibilità del ricorso per effetto di giudicato ex art. 2909 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, e ritiene di esaminare i motivi proposti nell’ordine che segue.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Errore in procedendo causa di nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Omessa pronuncia su una domanda”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito abbia “totalmente omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di nullità del contratto per giuridica impossibilità dell’oggetto contrattualmente dedotto”.

2.1. Il motivo è infondato, risultando la predetta domanda implicitamente rigettata dalla Corte di merito. Al riguardo si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare l’omessa pronunzia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando – come nel caso all’esame – la pretesa avanzata sotto il profilo non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 20/09/2013, n. 21612; Cass. 4/10/2011, n. 20311; Cass. 10/05/2007, n. 10696; Cass. 21/07/2006, n. 16788).

3. Con il terzo motivo, lamentando “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha “giudicato” erroneamente, ad avviso della LABA S.r.l. – inammissibile il primo motivo di appello, ritenendo che l’appellante non abbia sottoposto ad alcuna specifica critica il punto fondamentale della decisione con riferimento all’assunto della sentenza secondo cui nei contratti di locazione ad uso non abitativo grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi.

3.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata ha rigettato nel merito il primo motivo di appello, espressamente ritenendo la censura in parola infondata, pur se ha evidenziato che la stessa è “ai limiti dell’inammissibilità”, e di tanto, peraltro, risulta essere ben consapevole la ricorrente, alla luce di quanto la medesima ha dedotto a p. 26 del ricorso, nella prima parte dell’illustrazione del quarto mezzo.

4. Con il quarto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1346 c.c.”, la ricorrente si duole che, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale abbia ritenuto infondato il primo motivo di gravame per non aver la difesa della LABA S.r.l. contestato nel merito l’indirizzo giurisprudenziale che, nel valutare le obbligazioni delle parti del rapporto locatizio, addossa al conduttore ogni onere di verifica sulla conformità del bene preso in locazione all’uso prefissato in contratto. Lamenta la predetta parte che la Corte di merito avrebbe trascurato di verificare che tale indirizzo giurisprudenziale riguarderebbe fattispecie diversa da quella in questione, inerente a nullità contrattuale, ed avrebbe “totalmente ignorato la normativa codicistica di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c.” nonchè “interpretato la normativa suddetta attraverso il filtro di giurisprudenza non pertinente alla fattispecie, giungendo a conclusioni errate” ed evidenzia, in particolare, che la c.t.u. espletata in corso di causa avrebbe “permesso di verificare come i locali de quibus non fossero neppure agibili”.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Corte di merito, nel ritenere che le parti avessero convenuto, come destinazione del bene locato, non l’esercizio di attività didattica bensì l’esercizio di attività meramente artigianale, avrebbe violato o falsamente applicato gli artt. 1362 e 1363 c.c., pretermettendo di esaminare il contratto nella sua globalità.

6. Con il sesto motivo, deducendo “errata applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nel “ribadire quanto già argomentato dal primo Giudice in ordine all’inidoneità delle comunicazioni della LABA in data 24 settembre e 5 novembre 2008 a configurare una valida dichiarazione di recesso L. n. 392 del 1978, ex art. 27 stante la mancata specificazione dei gravi motivi sopravvenuti alla conclusione del contratto”, non avrebbe considerato che sussistono situazioni in cui anche le circostanze pregresse possono legittimare il recesso anticipato del rapporto, “purchè siano situazioni sottratte alla disponibilità delle parti” e che con le predette note la conduttrice avrebbe lamentato “vizi attinenti (al)la sicurezza dell’immobile, (al)la sua conformità alle regole di igiene, (al)la sua concreta destinabilità” che, sebbene preesistenti alla conclusione del contratto”, sarebbero idonei “a legittimare il recesso dal rapporto, integrando “gravi motivi” L. n. 392 del 1978, ex art. 27″.

7. I motivi quarto, quinto e sesto, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e non possono essere accolti.

Al riguardo si evidenzia che tutte le predette censure si incentrano sull’asserita destinazione del bene locato ad attività didattica, laddove, invece, la Corte di merito, ribadendo quanto già affermato dal Tribunale, ha escluso, all’esito dell’interpretazione del contratto in questione, che le parti avessero previsto che la conduttrice lo avrebbe destinato ad attività di insegnamento. In relazione alle censure relative all’interpretazione del contratto sul punto operata dalla Corte di merito, si evidenzia che le stesse non colgono nel segno, atteso che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e del non omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo di detta norma come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertivo con la L. 7 agosto 2012, n. 134), con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca – come nel caso di specie, in cui risulta chiaramente che la Corte di merito ha valutato anche la clausola invocata dalla ricorrente (v. sentenza p. 10 e 11) – in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10/02/2015, n. 2465; Cass. 14/07/2016, n. 14355).

A tanto consegue l’inammissibilità delle ulteriori censure proposte con i mezzi all’esame che, ancorchè veicolate con il n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., si riferiscono ad accertamenti in fatto riservati al giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità. Alle notazioni che precedono va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i gravi motivi che consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 4 e art. 27, u.c. devono essere determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, tali da rendere oltremodo gravosa la sua prosecuzione (Cass. 30/05/2014, n. 12291; Cass. 13/12/2011, n. 26711). Infine, per mera completezza, va rilevato che la ricorrente non ha specificamente contestato le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. in sede di supplemento di relazione del 1 settembre 2012 circa l’idoneità dell’immobile in questione allo svolgimento di attività artigianale in senso lato, tra cui quella del restauro, riportate testualmente in controricorso a p. 9-10.

8. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la Corte di merito avrebbe “omesso di rilevare che il bene locato è privo di abitabilità/agibilità ed è inquadrato in una categoria catastale (C/2) corrispondente a depositi/magazzini, traendone le conseguenze in ordine alla domanda di nullità del contratto spiegata dall’appellante”.

8.1. Ritiene la Corte che non sussistono nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., in quanto, pur avendo la Corte di merito confermato la decisione del Tribunale, la sentenza di secondo grado non può ritenersi basata del tutto sulle stesse ragioni, inerenti le questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado, sicchè va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo all’esame, sollevata, ai sensi della norma appena richiamata, dal ricorrente e dal P.G..

8.2. Il motivo è, comunque, infondato, alla luce di quanto posto in rilievo in relazione agli altri motivi, osservandosi che le censure proposte si riferiscono sostanzialmente a valutazioni di fatto della Corte territoriale in relazione alla destinazione d’uso del bene, questione già sopra esaminata, e che, peraltro, la medesima Corte ha anche evidenziato, tra l’altro, che la conduttrice aveva visionato l’immobile e l’aveva valutato conforme alle proprie esigenze.

9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma 1-bis dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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