Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22888 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15414-2013 proposto da:

CORETUR VIAGGI & TURISMO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO DAGNINO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2012 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 03/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO DI GERONIMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa con riferimento alla TARSU per l’annualità 2007 e relativa a struttura alberghiera, dolendosi dell’illegittima determinazione della tariffa differenziata applicata dal Comune di Palermo agli alberghi e della carenza di motivazione della cartella;

2. con sentenza n. 56/25/12, la CTR per la Sicilia, confermando la decisione di primo grado, rigettava l’appello della contribuente, ritenendo che la differenziazione della tariffa per le strutture alberghiere fosse legittima e, con riferimento alla dedotta carenza di motivazione della cartella, non vi fosse la prova della rituale notifica dell’atto introduttivo e dell’appello nei confronti dell’ente deputato alla riscossione;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente articolato in 5 motivi; il Comune di Palermo non si è difeso in sede di legittimità, mentre ha presentato “memoria” difensiva la Riscossione Sicilia s.p.a., rimasta contumace in fase di merito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69 e dell’art. 17 del Regolamento Tarsu del Comune di Palermo, nonchè la nullità della sentenza per illogicità della motivazione e travisamento dei fatti processuali ex art. 360 c.p.c., n. 4; con il secondo motivo viene nuovamente dedotta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, sia pur sotto un profilo parzialmente diverso e relativo alla motivazione della differenziazione tariffaria. Occorre premettere che la formulazione dei motivi di ricorso è ai limiti dell’ammissibilità, atteso che ciascun motivo contiene plurime censure, articolate per ragioni diverse e non omogenee tra di loro, sicchè si rende necessaria la trattazione congiunta di questione che, pur esposte in diversi motivi di ricorso, attengono alla medesima problematica;

1.1. i motivi formulati con riferimento alla contrarietà del regolamento comunale rispetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993 sono inammissibili, oltre che infondati. Sostiene la ricorrente che il regolamento Tarsu e la Delib. giunta n. 165 del 2006, con la quale era stata adottata la tariffa applicabile per il 2007, risultavano contrastanti con i richiamati parametri normativi, nella misura in cui si prevede una diversificazione tariffaria tra immobili adibiti ad uso abitativo e strutture alberghiere, senza specificamente dei parametri di produttività quantitativa e qualitativa, in tal modo operando una distinzione del tutto avulsa da parametri obiettivi e suscettibili di controllo di legittimità, così come previsto specificamente dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69;

1.2. la verifica delle doglianze sollevate dalla contribuente avrebbe richiesto necessariamente l’esame degli atti amministrativi di cui si discute che, invece, non sono stati riportati in ricorso. Per consolidato giurisprudenza, cui va data continuità, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Rv.629725); nel caso di specie il predetto requisito di autosufficienza del ricorso non è stato rispettato, difettando qualsivoglia puntuale indicazione delle parti del regolamento e delle delibere asseritamente in contrasto con la normativa di riferimento; 2. in merito al secondo complesso motivo di ricorso, oltre alla violazione di legge già esaminata unitamente al primo motivo, viene dedotta anche la “nullità della sentenza per illogicità, incongruenza e carenza della motivazione e per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, assumendo la contribuente che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto la maggior capacità produttiva delle strutture alberghiere;

2.1. il motivo si fonda sull’assunto secondo cui difetterebbe un “fatto notorio” circa la maggior capacità produttiva, atteso che la giurisprudenza di legittimità orientata in tal senso presuppone secondo la tesi del ricorrente – un esame comparato dei regolamenti TARSU che, nel caso di specie, non sarebbe stato operato;

2.3. il motivo è infondato, atteso che la CTR sì è limitata a fare corretta applicazione del principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (Cass. n. 5722 del 2007; Sez. un., n.8272 del 2008 e successive conformi, da ultimo Cass., ord. n.25214 del 2016); il principio in esame non richiede affatto un “esame comparato dei regolamenti comunali” riferito a ciascuna fattispecie, posto che tale esame comparato è il dato argomentativo che ha indotto la Corte ad affermare il principio di diritto sopra riportato;

2.4. l’ultima questione, posta nell’ambito del complesso secondo motivo, concerne il vizio di motivazione relativo all’accertamento dell’insussistenza del servizio di ristorazione all’interno dell’albergo; la contribuente deduce che la questione non poteva essere rigettata dalla CTR, in quanto sulla stessa era intervenuta la mancata contestazione da parte del Comune di Palermo; sul punto specificamente concernente la mancata contestazione il ricorso è carente di autosufficienza, in quanto, pur affermandosi che la presenza del ristorante era stata espressamente disconosciuto dalla CTP ed oggetto dell’appello, non si indica specificamente in quale parte dell’atto di controdeduzioni in appello il Comune non avrebbe preso posizione sul punto; peraltro, nella sentenza della CTR si indica genericamente che il Comune di Palermo chiedeva il rigetto dell’appello, il che consente di desumere che vi era una integrale contestazione sui fatti posti a fondamento dell’impugnazione;

2.5. infine, sono inammissibili, in quanto fondate su una non consentita rivalutazione del dato istruttorio, le doglianze relative alla motivazione che ha condotto la CTR a ritenere carente la prova della mancanza del servizio di ristorazione all’interno dell’albergo. La CTR ha, con motivazione immune da censure, ha evidenziato come la contribuente si è limitata a produrre il mero dato evincibile dalla pubblicità su internet della struttura. Ci si duole del fatto che la CTR avrebbe imposto la prova di un fatto negativo; in realtà, così non è, avendo la CTR semplicemente indicato che la mera affermazione di un fatto, non supportata da alcun dato oggettivo (si indica, nello specifico, la possibilità che la contribuente aveva di produrre una perizia con allegata planimetria) non consente di ritenere provato il presupposto addotto dalla parte;

3. con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sul presupposto che la CTR avrebbe omesso di decidere il motivo di appello concernente la mancanza di motivazione della cartella impugnata, ritenendo che difettava la prova della rituale notifica del ricorso introduttivo e dell’appello nei confronti dell’ente riscossore; sostiene la contribuente che la CTR avrebbe violato l’art. 101 c.p.c., comma 2, non avendo consentito il contraddittorio delle parti sulla questione decisiva rilevata d’ufficio;

3.1. il motivo è infondato, atteso che le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 13), se rilevate d’ufficio, vanno sottoposte alle parti (Cass. n.19372 del 2015, Rv.636520);

4. con il quarto e quinto motivo, la contribuente consapevolmente solleva doglianze mai avanzate nel corso del giudizio di merito ed attinenti a presunti vizi comportanti la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento; tali motivi sono stati prospettati ritenendo che i vizi in questione sarebbero rilevabili d’ufficio ed, in quanto tali, non soggetti agli ordinari termini preclusivi;

4.1. si afferma che in materia tributaria troverebbero applicazione la L. n. 241 del 1990, artt. 21-sempties e 21-optise che, distinguendo tra atti nulli ed annullabili, consentirebbero di ritenere che i vizi determinati la nullità sarebbero rilevabili d’ufficio e, quindi, non soggetti alle preclusioni processuali;

4.2. la tesi è contraddetta dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui che la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, è inammissibile qualora venga proposta per la prima volta nei gradi successivi (Cass. n. 13126 del 2016, Rv.640141; Cass. n. 17000 del 2012; Cass. n. 10802 del 2010; Cass. 5 giugno 2002, n. 8114; Cass. n. 13087 del 2003).

5. le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito vanno compensate atteso che la giurisprudenza si è consolidata in corso di causa.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Riscossione Sicilia s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; spese del giudizio di merito compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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