Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22888 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 815/2018 proposto da:

B.M., in proprio e quale erede con beneficio di inventario di

B.G. e B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MERLA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROMANO VACCARELLA,

CARMINE DI ZENZO, STEFANO GIORDANO;

– ricorrente –

contro

UGC BANCA SPA, mandataria di UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO, 21, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FEDERICO SCANFERLATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2643/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 633 e 642 c.p.c., al Presidente del Tribunale di Treviso la UGC Banca S.p.A., quale mandataria di Unicredit Banca di Impresa S.p.A, chiese che venisse ingiunto ai signori B.M., B.G. e B.L. il pagamento della somma di Euro 63.123,48 oltre interessi, nonchè le spese del procedimento monitorio e che l’emanando decreto ingiuntivo fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.. A base della domanda vi era un credito correlato ad un mutuo concesso ai signori B. in data 5/1/2004 e successivamente ampliato in data 22/6/2005. I B. proposero opposizione con la quale rappresentarono che il contratto di mutuo chirografario era stato integralmente adempiuto e che nulla essi dovevano a saldo ed interessi. Chiesero l’ammissione di prova testimoniale e di CTU contabile per provare quanto effettivamente avvenuto ma il Tribunale, senza alcuna motivazione, rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 41 del 2009, premesso che era risultata provata la conclusione di un contratto di mutuo tra le parti in data 5/1/2004, successivamente rinegoziato che i B. avevano costituito un pegno sul credito da loro stessi vantato di Euro 239.302,00, che la Banca aveva comunicato la risoluzione del contratto in conseguenza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento dei debitori, confermò il decreto ingiuntivo opposto nel frattempo emesso dal Tribunale di Conegliano e rigettò la domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta opposta, condannando i B. alle spese del grado. La Corte d’Appello di Venezia adita dai B. con atto di appello contenente, tra le altre domande, l’ammissione dei mezzi istruttori negati in primo grado, con sentenza n. 2643 del 2016, ha rigettato le istanze istruttorie, ritenuto provato il finanziamento del 5/1/2004, prorogato ed ampliato in data 22/6/2005, con costituzione di pegno; dato conto dell’intervenuta risoluzione del contratto e dell’escussione legittima della garanzia da parte della Banca; ritenuto non esservi ragioni per sostenere l’irregolarità del comportamento dell’istituto di credito ha, conclusivamente, rigettato l’appello, condannando i B. alle spese del grado. Avverso la sentenza B.M., in proprio e quale erede di B.G. e L., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste Fino 1 Securitisation s.r.l. succeduta a U.C.G. Bank con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e mancata applicazione dell’art. 633 c.p.c., comma 2, art. 634 c.p.c., comma 2, art. 163 c.p.c., comma 3 e art. 183 c.p.c., comma 7, con riguardo al D.Lgs. n. 385 del 1999, art. 50 ed in relazione all’art. 2697 c.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il ricorrente censura la sentenza per non aver minimamente motivato sulle modalità con le quali il credito della banca si sarebbe formato e con riguardo alla pretesa insufficienza della garanzia in relazione all’integrale pagamento del mutuo chirografario. La sentenza non si soffermerebbe in alcun modo ad indicare e descrivere le modalità con le quali la banca aveva escusso la garanzia pignoratizia e non avrebbe tenuto alcun conto dell’assoluta inesistenza di prova del preteso credito della banca. La motivazione si esaurirebbe esclusivamente nel richiamo alla pronuncia di primo grado e agli estratti conto pretesamente versati in atti, in assenza di alcuna prova che l’istituto di credito avesse effettivamente inviato detti estratti conto e dunque in assenza di qualsivoglia prova dell’esistenza del credito. Ad avviso del ricorrente la banca avrebbe dovuto dimostrare di aver adempiuto integralmente la propria prestazione, di aver cioè erogato i finanziamenti e di avere un credito corrispondente alla somma ingiunta ben potendo versare in atti le certificazioni D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50. La banca avrebbe altresì dovuto provare l’ottemperanza alle prescrizioni di cui alla L. n. 108 del 1996, in punto di tassi di interesse praticati; ed avrebbe inoltre violato tutte le regole di allegazione e prova incombenti sull’istituto di credito opponente e dunque attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7, sull’ammissione della prova in relazione all’art. 2697 c.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – censura la sentenza per aver rigettato, senza alcuna motivazione, le istanze istruttorie formulate dai B., proposte nell’atto di opposizione e nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, sia con riguardo alla CTU, mezzo ausiliario principe a disposizione del Tribunale per la ricostruzione dei rapporti tra le parti, sia con riguardo alla compiuta articolazione dei capitoli di prova testimoniale. La sentenza di primo grado avrebbe, pertanto, una non-motivazione e conseguentemente tale dovrebbe ritenersi quella d’appello facente mero rinvio alla medesima, in spregio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che ritiene obbligatoria da parte del Giudice del merito la prova non ammessa in primo grado quando la stessa sia volta ad eliminare le incertezze sui fatti contenuti nella gravata pronuncia.

3. Con il terzo motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – censura la sentenza nella parte in cui ha omesso di dare conto dei due contratti di finanziamento stipulati, delle somme utilizzate, di quelle restituite con interessi nell’ambito del programma di finanziamento erogato in favore della F.lli B.G. e L. s.r.l., rispetto al quale la prospettazione rdeMporto richiesto dall’istituto erogante a titolo di interessi apparirebbe del tutto inverosimile dal punto di vista quantitativo, considerati i tempi della restituzione delle somme da parte dei B..

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione e omessa applicazione degli artt. 2797,2804 e 2807,1710,1712 e 1713 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – censura la sentenza per non aver determinato l’oggetto del pegno e per non aver consentito al ricorrente di trovare il valore della garanzia prestata. Qualora il Giudice avesse chiesto alla banca l’esibizione della documentazione attestante le modalità di vendita dei titoli offerti a garanzia del credito e qualora fosse stata ammessa una CTU contabile volta a chiarire quale fosse il prezzo di mercato dei titoli rilasciati in garanzia, il Giudice avrebbe potuto, solo all’esito di tale istruttoria, decidere se la banca avesse tenuto o meno un comportamento adeguato alle prescrizioni normative di riferimento.

5. Il ricorso è complessivamente fondato e merita accoglimento. In effetti la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione, non potendo ritenersi tale il richiamo alla già del tutto laconica e stringata motivazione della pronuncia di primo grado. In secondo luogo la sentenza deve essere cassata per non aver consentito l’ammissione di mezzi istruttori indispensabili sia ai fini della prova del credito, sia ai fini dei diversi rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti, sia ai fini della valutazione del comportamento tenuto dalla banca. La mancata ammissione dei mezzi istruttori, nel caso di specie obbligatoria, è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “prova nuova ed indispensabile è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa per propria negligenza o per altra causa nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., U, n. 10790 del 4/5/2017; Cass., 1, n. 24164 del 13/10/2017; Cass., 2, n. 24129 del 3/10/2018).

Il ricorso merita accoglimento anche perchè l’impugnata sentenza non tiene in alcuna considerazione i diversi movimenti finanziari intercorsi tra le parti e rappresentati dagli appellanti ora ricorrenti con le memorie ex art. 183 c.p.c., il cui contenuto è puntualmente riproposto in ricorso.

6. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA