Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22888 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/08/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 13/08/2021), n.22888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11098-2018 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA, 20,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8192/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania che aveva respinto il suo appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l’anno 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., e dell’art. 110 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la s.r.l. Europa-Edil2000, della quale la I. era socia, era stata cancellata nel novembre 2012, mentre l’accertamento nei confronti della stessa società era stato emesso il (OMISSIS) e non era mai stato notificato: da ciò l’inesistenza dell’avviso di accertamento presupposto e la nullità derivata di quello emesso nei confronti della socia;

che, attraverso il secondo motivo, la contribuente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché dall’inefficacia dell’accertamento emesso nei confronti della società sarebbe conseguita la nullità dell’accertamento nei confronti del socio, stante il rapporto di pregiudizialità del primo rispetto al secondo;

che l’intimata non si è costituita nei termini;

che i due motivi – da valutare congiuntamente, stante il loro collegamento funzionale – sono infondati;

che, infatti, la CTR – attraverso l’inciso “quanto alla declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento nei confronti della società (pronunciata senza entrare nel merito dei maggiori redditi accertati) si osserva che essa non può essere invocata per sostenere, tout court, la nullità anche di quello emesso nei confronti del socio, poiché questi è comunque chiamato a rispondere, autonomamente ed in proprio, dei maggiori utili percepiti e nessuna decisione ha escluso la sussistenza degli stessi. D’altra parte, all’avviso di accertamento notificato alla I. era stato allegato anche quello emesso nei confronti della società senza che la I., che pure avrebbe potuto farlo, avesse eccepito alcunché in ordine alle modalità con le quali l’amministrazione aveva ricostruito i maggiori redditi contestati alla società” – ha utilizzato una ratio decidendi diversa da quella fatta valere attraverso il ricorso;

che, d’altronde, in tema di contenzioso tributario, nell’ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l’Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, nei limiti di cui all’art. 2495 c.c., limiti che non incidono però sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali (Sez. 5, n. 897 del 16/01/2019; Sez. 6-5, n. 14446 del 05/06/2018);

che il limite annuale dalla cancellazione, posto dall’art. 2495 c.c., riguarda la possibilità di notificare la domanda “presso l’ultima sede della società” e non fissa alcun termine di decadenza nei confronti del socio, mentre il contenuto della decisione impugnata non contiene alcuna affermazione in violazione di legge o in difformità da orientamenti consolidati di questa Suprema Corte;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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