Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22888 del 08/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 22888 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA
sul ricorso 26466-2007 proposto da:
SOGOS GIOVANNA C.F.SGSGNN64T56E7880, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo
studio dell’avvocato SARACENI STEFANIA, rappresentata
e difesa dall’avvocato MANCONT ROSARIA;
– ricorrente contro

TROGU ANNA, PIRA GIOVANNI, SOGOS GIUSEPPINA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 01/02/2007;

Data pubblicazione: 08/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Saraceni Stefania con delega
depositata in udienza dell’Avv. Manconi Rosaria
difensore della ricorrente che ha chiesto

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

l’accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16.7.1993 Sogos Giovanna conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Oristano,Pira Giovanni esponendo di essere proprietaria, pro

indiviso, assieme alle germane Sogos Giuseppina e Trogu Anna, di un immobile sito nel Comune di Macomer
(Nuoro), via Manin, composto di alcuni garage al piano
terra e di un appartamento al primo piano, adiacente alla
stabile di proprietà del convenuto.
Assumeva l’attrice che il Pira aveva realizzato alcune
opere lesive del suo diritto dominicale ed, in particolare: a) aveva costruito una scala esterna alla sua abitazione in aderenza alla proprietà Sogos; b)aveva innalzato
una canna fumaria sul confine senza il rispetto delle distanze legali tra costruzioni; c) aveva piantato sul confine alcuni alberi anche di alto fusto; d) aveva installato
una caldaia e dei servizi igienici nel muro di confine.
Tanto esposto, la Sogos chiedeva la condanna del convenuto alla eliminazione di dette opere ed il risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio il Pira che, a sua volta, denunciava la realizzazione, da parte dell’attrice, di alcune aperture sul muro di confine tra le due proprietà,
prive di rete ed inferriate ed,in via riconvenzionale,
chiedeva la condanna dell’attrice alla chiusura di tutte

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le finestre aperte sul proprio fondo.
Integrato il contraddittorio nei confronti di Sogos Giuseppina e Trogu Anna ed espletata C.T.U. ,i con sentenza
20.2.2003, il Tribunale di Oristano rigettava le domande

Avverso tale decisione Pira Giovanni proponeva appello
cui resisteva Sogos Giovanna che, in via incidentale,
censurava le statuizioni sulla propria domanda.
Con sentenza depositata il 1°.2.2007 la Corte d’Appello
di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado,
condannava le appellate alla chiusura delle vedute esistenti sulla parete dell’immobile frontistante la proprietà del Pira; accoglieva, per \ quanto di ragione,
l’appello incidentale proposto da Sogos Giovanna e condannava il Pira ad estirpare le piante esistenti sul confine con la proprietà Sogos; compensava fra le parti le
spese dei due gradi di giudizio per un terzo, ponendo la
restante parte a carico della Sogos.
Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva
nel presente giudizio, che in relazione al bruciatore della caldaia, non era applicabile l’art. 889 c.c. in quanto
riguardante solo le distanze dei tubi adducenti il gas alla caldaia, senza che al riguardo la Sogos avesse svolto
_appello, essendosi la stessa limitata a lamentare unicamente l’ubicazione della centrale termica (per la quale

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di entrambe le parti compensando le spese del giudizio.

era intervenuta in corso di causa concessione in sanatoria) e la distanza del bruciatore dal muro di confine; le
aventi causa del Sogos, per poter usufruire della possi-

dovuto dimostrare che le condizioni pattuite a tal fine,
con la scrittura privata 8.9.1977, intervenuta tra Pira
Giovanni e Sogos Mario, dante causa dell’appellante incidentale, erano state realizzate e non solo sostenere
che la condizione prevista sarebbe stata sempre realizzabile, stante l’assenza di un termine per il relativo adempimento.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Sogos
Giovanna formulando tre motivi con i relativi quesiti.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione degli artt. 889 ed 890
c.c.; erroneamente la Corte di merito aveva escluso
l’applicabilità del disposto di cui all’art. 889 c.c. in relazione al bruciatore della caldalia, posizionato a distanza di soli 50 cm. dalla proprietà Sogos, affermando che
tale norma era applicabile solo riguardo alle tubazioni
adducenti il gas od il gasolio per le quali l’attrice non
aveva sollevato alcuna doglianza; tale assunto non aveva
tenuto conto che il bruciatore è collegato proprio alle

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bilità di mantenere l’apertura delle finestre,avrebbero

tubazioni del gasolio che, per regola di comune esperienza, dal locale caldaia e dal bruciatore si diramano
all’interno dell’abitazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 c.p.c.,

decisivo della controversia, laddove il giudice di appello aveva condannato Sogos Giovanna alla chiusura di
tre vedute al primo piano e di un’altra al piano terreno,
avendo ravvisato la inefficacia giuridica della scrittura
privata 8.9.1977, conclusa tra Sogos Mario, dante causa
di Sogos Giovanna e Pira Giovanni il quale aveva espressamente concesso al confina0. il diritto di mantenere le vedute già esistenti, frontistanti l’immobile di
sua proprietà, a condizione che il Sogos trasformasse
le vedute in luci e dotasse le stesse di inferriate, versando la somma di £ 400.000, corrisposta al momento
della sottoscrizione di detto accordo; la Corte di merito
aveva erroneamente ritenuto che il termine di adempimento di detta obbligazione doveva ritenersi scaduto,avuto riguardo agli interessi avuti di mira dalle parti
con la stipulazione dell’accordo ed al notevole lasso di
tempo da esso intercorso rispetto alla instaurazione
della controversia ( nel 1993), non considerando che, in
mancanza di un termine di adempimento prefissato dalle
parti, il debitore Sogos non poteva considerarsi ma-

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nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto

dempiente se non dopo la scadenza del termine fissato
dal giudice su istanza del Pira, ex art. 1183 c.c. o del
temine fissato dal debitore ex art. 1454 c.c.; ne conseguiva che, non avendo il Pira preliminarmente richiesto

8.7.1977, il contratto stesso era ancora efficace; peraltro, alla data di instaurazione del giudizio, nell’anno
1993, gli eredi di Sogos Mario avrebbero maturato
l’acquisto per usucapione della servitù prediale di mantenere le vedute in questione a distanza inferiore a
quella legale dalla proprietà del Pira ;
3)violazione e falsa applicazione dell’art. 1135 c.c., posto che secondo detta scrittura priv’ ata, l’adempimento di
tutte le obbligazioni a carico del Sogos costituiva
condizione risolutiva meramente potestativa, rimessa
all’arbitrio del debitore e, quindi, da considerarsi
come non apposta al contratto 8.9.1977.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo si osserva che la Corte di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 889 c.c. al bruciatore della caldaia, evidenziando che la Sogos si era
lamentata unicamente della collocazione della centrale
termica e della distanza del bruciatore dal muro di confine, senza che su quest’ultimo punto fosse stato espletato alcun accertamento, posto che la doglianza della

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la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data

Sogos non aveva riguardato tale aspetto, essendosi essa
lamentata di una generica situazione di pericolo.
La censura in esame è, quindi, priva di fondamento dovendosi comunque ribadire che, secondo la giurispru-

la caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non
sono soggetti al disposto dell’art. 889 c.c., prevista per
la distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia(
Cass. n. 5492/78; n., 432/85); in particolare, il bruciatore é esente dalla presunzione assoluta di pericolosità e
dall’obbligo di osservanza della distanza in tema di
“flusso costante di sostanza liquida o gassosa”( Cass. n.
7152/1995; n. 145/93).
Priva di fondamento è pure la seconda censura.
La Corte dr merito ha correttamente rilevato che, con la
scrittura privata del 1977, Pira Giovanni aveva consentito a Sogos Mario ( dante causa di Sogos Giovanna) l’apertura di una finestra a piano terra e di tre finestre al primo piano, a condizione che le aperture foss-ero munite di un’inferriata e di una grata in metallo( in
modo che le finestre non potessero essere utilizzate per
affacciarsi, gettare oggetti ecc.) con la previsione che, in
caso di inadempimento a tali prescrizioni, il Sogos sarebbe decaduto dall’autorizzazione concessagli; che, nonostante non fosse stato previsto un termine per

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denza di questa Corte, negli impianti di riscaldamento,

l’adempimento, esso doveva ritenersi connaturato alle
esigenze avute di mira dalle parti e, pertanto, era da
considerarsi scaduto alla data di instaurazione del giudizio de quo.

ne in quanto in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso in cui le parti abbiano condizionato l’efficacia o la risoluzione di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il
quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva o risolutiva,senza che ricorra
l’esigenza della previa fissazione di un termine da parte
del giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c., allorché lo stesso
giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare (Cass. n. 22811/2010;

n.

13519/1991 n. 19414/2010; n. 1149/2003).

Nella specie il giudice di appello ha dato conto, con
apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto congruamente motivato,del considerevole lasso di tempo trascorso dalla data di conclusione del
contratto, risalente al 1977, sicché doveva ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza con riferimento

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Ritiene il Collegio del tutto condivisibile tale statuizio-

al mancato adempimento della pattuizione suddetta.
Costituisce una questione nuova, come tale inammissibile, il dedotto acquisto per usucapione della servitù di
mantenere le vedute in questione a distanza inferiore a

Quanto al terzo motivo è sufficiente rilevare che attiene
ad un profilo nuovo la natura della condizione apposta a
detta scrittura privata e, comunque, tale aspetto non coglie la “ratio decidendi”, laddove il giudice di appello,
ha ritenuto scaduto il termine per l’adempimento .
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese processuali, stante il difetto di attività
difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese .
Così deciso in Roma il 3.7.2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
serie 4 al n. versate
E
IL FUNZISNARIO

quella legale rispetto alla proprietà Pira.

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