Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22887 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/10/2020), n.22887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23426/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Fomat s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Nicola Sassani e Giuseppe

Conoscenti, giusta procura speciale allegata al ricorso,

elettivamente domiciliata presso il primo difensore in Roma, via XX

settembre n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 99/31/2011, depositata il 15 luglio 2011.

Uditala relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 3 luglio 2019.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza del 15 luglio 2011, ha accolto l’appello principale di Fomat s.r.l. (già Fomat Automation s.r.l.) e respinto quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria di Lucca, che aveva accolto solo parzialmente, annullando interessi e sanzioni, il ricorso proposto dalla società contro la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis per il recupero del credito IVA riportato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2005, siccome derivante dal precedente anno di imposta, in cui Fomat non aveva presentato la dichiarazione.

La CTR ha annullato integralmente la cartella esattoriale rilevando che l’Ufficio avrebbe dovuto accertare se il credito IVA esposto fosse o meno sussistente, eventualmente sanzionando l’omessa dichiarazione del 2004; ha inoltre ritenuto che la cartella, non preceduta da alcun avviso, non contenesse la chiara esposizione delle ragioni della pretesa e che la sua notifica fosse avvenuta in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 in quanto aveva precluso alla contribuente di avvalersi del c.d. rimborso anomalo.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a due motivi. Fomat resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60 e L. n. 212 del 2000, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che per disconoscere il credito Iva l’Ufficio avrebbe dovuto procedere con avviso di accertamento, mentre invece trattandosi di liquidazione automatizzata la legge consente l’iscrizione diretta a ruolo delle imposte non versate e delle maggiori imposte rivenienti dalla correzione di errori materiali, quale quello commesso dal contribuente, che ha portato in detrazione l’Iva a credito relativa al precedente anno di imposta, senza però avere presentato la dichiarazione per tale anno.

1.2- Con il secondo motivo si denunzia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) perchè la sentenza impugnata ha ritenuto la cartella priva di un chiaro riferimento alle ragioni della pretesa fiscale mentre invece l’emissione della cartella era stata preceduta dall’invio della comunicazione di irregolarità

2.1- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto assoluto di specificità, in quanto contrasta in via meramente assertiva, e palesemente generica, il contrario accertamento della CTR, secondo cui la cartella non era stata preceduta da alcun avviso e non conteneva la chiara esposizione delle ragioni della pretesa. L’Agenzia, secondo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 avrebbe invece dovuto contestare l’accertamento allegando al ricorso i documenti (cartella e comunicazione) su cui il motivo si fonda, o, quantomeno, indicare la loro esatta collocazione processuale all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio, onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare la ricorrenza del vizio denunciato.

2.2. L’inammissibilità del secondo motivo, che investe una delle due distinte rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata, comporta l’inammissibilità anche del primo motivo, per difetto d’interesse della ricorrente a sentir pronunciare sulla questione in esso dedotta, posto che la sua eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della decisione.

2.3. Peraltro, non appare superfluo rilevare che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale non comporta l’automatico recupero del credito IVA sorto nell’anno e riportato in eccedenza o in compensazione nell’anno successivo. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. S.U. n. 17757/2016, Cass. nn. 4392/2018, 8131/2018).

3.- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600 (cinquemilaseicento) per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

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