Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22886 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 25/06/2019, dep. 21/10/2020), n.22886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4753/2013 R.G. proposto da:

CASTELVECCHIO SRL, IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

GIANLUCA BALDACCI, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

dell’Emporio, 16/A;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 75/31/12 depositata il 11 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Castelvecchio s.r.l. impugnò un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005, notificatole dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di IRPEG, IRAP e IVA sui presunti maggiori ricavi derivati alla società dalla vendita di cinque appartamenti ristrutturati, stante lo scostamento fra i prezzi degli immobili dichiarati nel rogito e i loro valori “normali” di mercato desumibili dai dati OMI ed ANCE.

La CTP di Firenze rigettò il ricorso.

La CTR della Toscana, con sentenza in data 11 settembre 2012., ha a sua volta rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la prima decisione, rilevando che:

-la vendita di un immobile a un valore inferiore a quello di mercato costituisce elemento idoneo a desumere l’esistenza di attività non dichiarate;

– la disciplina di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248, si applica retroattivamente ai periodi di imposta precedenti, essendo il potere di rettifica norma procedimentale e non sostanziale;

– pur non operando pù la presunzione legale di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3 divenuta presunzione semplice a seguito dell’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 265, nella specie l’Agenzia aveva fornito ulteriori elementi di prova presuntiva, costituiti dai dati di ANCE Toscana;

– l’appellante non aveva prodotto documentazione idonea a modificare la valutazione dell’Ufficio, operata tenendo conto della particolare tipologia degli immobili.

Castelvecchio s.r.l., ora in liquidazione, propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 Cost., artt. 73, 80 Direttiva n. 226/223/CE, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 14 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, D.L. n. 233 del 2006, art. 35 conv. con L. n. 248 del 2006, L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 307, L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 265, L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24,artt. 2697,2727,2728 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e nullità della sentenza in relazione al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3, conv. con L. 29 ottobre 1993, n. 427, artt. 2697, 2727,2728 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Con entrambi i motivi, che sono fra loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto integrata la prova presuntiva del maggior prezzo di vendita degli appartamenti, e dei maggiori ricavi da essa conseguiti, sulla base dei soli dati OMI ed ANCE allegati dall’Ufficio, in violazione delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova; osserva che, ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265 la presunzione legale dell’infedeltà delle dichiarazioni concernenti cessioni di immobili intervenute ad un prezzo inferiore ai valori “normali” – introdotta dal D.L. n. 233 del 2006, art. 35, commi 2 e 3, (c.d. decreto Bersani) sia in materia di imposte dirette sia in materia di IVA (mediante l’integrazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3) – non era applicabile in via retroattiva, ma operava per i soli atti successivi al 4.07.2006;

rileva che, in ogni caso, la L. n. 88 del 2009, art. 24 ha ricondotto lo scostamento fra il corrispettivo della vendita dichiarato nel rogito ed il valore normale dell’immobile desumibile dai dati OMI ad una presunzione semplice, di per sè insufficiente a provare la simulazione del prezzo; contesta, ancora, che i dati ANCE, anch’essi basati su mere rilevazioni statistiche, possano costituire elemento ulteriore idoneo ad integrare la prova presuntiva.

I motivi sono fondati sotto tutti i profili dedotti.

Le presunzioni legali relative di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, conv. dalla L. n. 248 del 2006, secondo cui, in caso di cessioni aventi ad oggetto beni immobili, l’importo dei ricavi, ai fini delle imposte dirette, o l’ammontare delle operazioni imponibili, ai fini IVA, si presumono corrispondenti al valore normale del bene determinato, rispettivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14 sono state soppresse con effetto retroattivo dalla L. n. 88 del 2009, art. 24.

Inoltre, secondo quanto espressamente disposto dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, dette presunzioni non operano per gli atti di compravendita che, come nella specie, siano stati stipulati prima del 4 luglio 2006.

Ne consegue che l’avviso di accertamento impugnato non poteva essere fondato esclusivamente sullo scostamento fra il corrispettivo dichiarato negli atti ed il valore dei beni risultante dalle quotazioni OMI, le quali, limitandosi a fornire indicazioni di massima, costituiscono una presunzione semplice che deve essere integrata da ulteriori elementi presuntivi, tali da risultare, nel loro insieme, gravi, precisi e concordanti (Cass., Sez. V, 12 aprile 2017, n. 9474).

Va d’altro canto escluso che, ai fini del raggiungimento della prova richiesta, la presunzione semplice costituita dallo scostamento dei corrispettivi dichiarati dai valori OMI potesse essere integrata dalla mera divergenza di detti corrispettivi anche dai valori ANCE (anch’essi elaborati su base meramente statistica e dunque aventi la medesima valenza indiziaria dei primi e non già una valenza presuntiva autonoma).

Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali la medesima questione è riproposta sotto il profilo della violazione delle norme civilistiche dettate in tema di onere della prova e di prova per presunzioni, nonchè della violazione dell’art. 42 d.PR n. 600/1972.

Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, che il giudice non abbia tenuto conto che l’Ufficio avrebbe dovuto esercitare il proprio potere di annullamento in autotutela, così come ha fatto per il distinto avviso di accertamento notificato in relazione all’anno di imposta 2006, che siano stati violati, nella determinazione del valore degli immobili, il D.L. n. 41 del 1995, art. 15,D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 e che sia stata fatta applicazione retroattiva del D.L. n. 223 del 2006, art. 35 vanno invece dichiarati inammissibili, attinendo a questioni che non sono state affrontate nella sentenza impugnata e che, ove tempestivamente dedotte, potranno essere riproposte al giudice del rinvio.

All’accoglimento dei primi due motivi del ricorso conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR della Toscana in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Resta conseguentemente assorbito anche il settimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il settimo motivo e inammissibili il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

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