Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22886 del 13/08/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 13/08/2021), n.22886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23373-2015 proposto da:

M.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 2/B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PICONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO MARIO CANDIANO;

– ricorrente –

contro

D.A.M., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E

DELLA RICERCA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2177/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/09/2014 R.G.N. 5496/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2177/2014, pubblicata in data 30 settembre 2014, la Corte d’appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale, rigettava la domanda proposta, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e di D.A.M., da M.R.A., docente di laboratorio di chimica e chimica industriale,, intesa ad ottenere, previa disapplicazione della graduatoria dei trasferimenti per l’a.s. 2002/2003 nella parte in cui era stato concesso il diritto di precedenza alla D., fosse accertato il suo diritto al trasferimento presso la sede prescelta in (OMISSIS) con ordine al Miur di disporre il trasferimento e condanna al risarcimento del danno;

il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso, accertato il diritto del M. al trasferimento presso l’I.T.I.S. (OMISSIS) di (OMISSIS) (ritenendo, sul punto, non giustificata la precedenza accordata alla D.) e rigettato, per il resto, il ricorso (per non esservi certezza che la situazione di stress psico-fisico emergente dalle certificazioni prodotte dal M. fosse riconducibile al mancato trasferimento subito);

la pronuncia era stata impugnata, in via principale, da D.A.M. e, in via incidentale, da M.A.R. (in relazione alla esclusione del risarcimento del danno);

2. la Corte d’appello di Bari riteneva fondate le censure dell’impugnante principale (con assorbimento dell’impugnazione incidentale);

in particolare, evidenziava che la D. avesse allegato alla propria domanda di trasferimento una certificazione del Dipartimento Salute Mentale della AUSL BA/(OMISSIS) del 12/2/2002 attestante che la medesima “e’ seguita da questa da questo servizio con sedute psicoterapeutiche a cadenza settimanale” e una certificazione dello stesso Dipartimento Salute Mentale del 14/11/2001 attestante che la stessa “e’ affetta da disturbo dell’adattamento con umore depresso e sintomi ansiosi”;

riteneva che dal combinato disposto delle due certificazioni potesse desumersi la sussistenza del requisito per la precedenza previsto dall’art. 9, parte III, del c.c.n.d. sulla mobilità per il “personale che ha bisogni per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo”;

aggiungeva che non potesse contestarsi che una malattia di carattere psichico quale il disturbo dell’adattamento con umore depresso e sintomi ansiosi, che richiede che il paziente si sottoponga a sedute psicoterapeutiche a cadenza settimanale, non si configuri con quella connotazione di gravità prevista dalla richiamata disposizione;

3. M.A.R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi;

4. non hanno opposto difese D.A.M. e il Miur;

5. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 11, comma 1, lett. e) del contratto sulla mobilità del personale della scuola e dell’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 23 dell’8/1/2001, violazione dell’art. 9, parte III, del contratto sulla mobilità predetto (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

rileva un grave errore nella ricostruzione della Corte territoriale ed in particolare nel richiamo alla certificazione rilasciata dal Dipartimento di salute Mentale il 14/11/2001, certificazione che non era stata prodotta in allegato alla domanda di trasferimento cui erano stati allegati solo altri atti: copia autenticata del certificato di invalidità (all. 1); copia autenticata dell’attestato L. n. 104 del 1992 (all. 2); certificato di residenza e stato di famiglia (all. 3); copia certificato medico specialistico attestante che il proprio stato di salute necessita di terapia fisica permanente rilasciato dall’U.O. di ortopedia e traumatologia ASL BA/(OMISSIS) presidio ospedaliero (OMISSIS) di (OMISSIS) (all. 4); copia certificato rilasciato dal Dipartimento di salute mentale ASL BA/(OMISSIS) di (OMISSIS), redatto e firmato da una psicologa (all. 5);

sostiene che gli unici documenti da prendere in considerazione dovessero essere quelli allegati alla domanda di trasferimento (come precisato sul punto sia dal c.c.n.d. sia dall’ordinanza ministeriale contenente le disposizioni di attuazione di detto contratto collettivo decentrato nazionale);

2. il motivo è inammissibile;

2.1. il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del degli artt. 11 e 9 del Contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2001/2002 sottoscritto il 18 gennaio 2001, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale;

si tratta di un c.c.n.d. non approvato nelle forme del D.Lgs. n. 165 del 2001 e non negoziato dall’Aran;

orbene la disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi (ed a maggior ragione quelli decentrati), attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8;

ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (ora nei soli limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012) – v. in tal senso, fra le tante, Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 3681/2014; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n. 7568/2020; Cass. n. 25626/2020 -; in relazione a detti contratti, peraltro, il ricorrente è tenuto al deposito degli stessi ed a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalle Corte territoriale (si rimanda, fra le tante, a Cass. n. 20918/2020; nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018), oneri nella specie non soddisfatti;

2.2. detta inammissibilità non può che travolgere anche la denuncia della violazione dell’O.M. n. 23 dell’8/1/2001 che, per stessa ammissione del ricorrente, disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA in attuazione delle previsioni del sopra indicato c.c.d.n.;

2.3. quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. va osservato che il ricorrente non ha riportato il contenuto dei documenti che assume siano stati erroneamente valutati dai giudici di appello (di tali documenti, ed in particolare di quelli asseritamente allegati alla domanda di trasferimento della D., è fornita solo una elencazione – v. pag. 20 del ricorso per cassazione -);

e’ ravvisabile, pertanto, la violazione del principio di specificità nella redazione del ricorso – che impone l’indicazione e la riproduzione diretta del contenuto dei documenti che sorregge la censura ovvero la riproduzione indiretta di essi con specificazione della parte dei documenti stessi cui corrisponde l’indiretta riproduzione (cfr. in motivazione, Cass. n. 8183 del 2016; Cass. n. 14216 del 2013) – nonché la violazione del principio di responsabilità della redazione dell’atto giuridico, che fa carico esclusivamente al ricorrente, il cui difetto di ottemperanza non può e non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione di quali parti degli atti siano rilevanti in relazione alla articolazione della censura (Cass. n. 86 del 2012; Cass. n. 8450 del 2014);

il ricorrente, inoltre, è tenuto a precisare in quale fase processuale è avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione;

i suddetti oneri non sono stati, nella specie, soddisfatti essendosi il ricorrente, come detto, limitato ad una mera elencazione degli atti in relazione ai quali ha formulato le censure (v. pag. 20 del ricorso per cassazione) con una sintetica indicazione numerica (all. 1, 2, 3, 5, 5);

si aggiunga, in ogni caso, che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 è imprescindibile ed autonomo e non può essere confuso con quello di procedibilità (egualmente richiesto) previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 4, in quanto il primo risponde all’esigenza di fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (v. fra le più recenti, sulla non sovrapponibilità dei due requisiti, Cass. 28 settembre 2016, n. 19048);

3. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 170c.p.c. nonché dell’art. 87 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

ribadisce che la Corte territoriale ha fatto riferimento ad una certificazione non allegata dalla D. alla domanda di trasferimento, inutilizzabile nella fase successiva alla chiusura delle operazioni di mobilità;

4. il motivo è inammissibile per difetto di specificità come già evidenziato con riguardo al motivo precedente;

anche in questo caso, infatti, il ricorrente non ha offerto alcuna chiara ricostruzione (in termini sia di contenuto sia di acquisizione agli atti del processo) della produzione documentale asseritamente allegata alla domanda amministrativa della D. e di quella, asseritamente diversa, posta dalla Corte territoriale a sostegno del decisum;

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.;

censura la sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione di carenza di autenticità della documentazione prodotta dalla D. con la domanda di trasferimento, in quanto tale autenticità non è chiesta solo nel caso della L. n. 104 del 1992 ma anche per documentare la gravità di malattia e di bisogno di cure continuative ai fini delle preferenze nei trasferimenti;

6. il motivo è inammissibile;

il ricorrente non ha trascritto il contenuto degli atti in relazione ai quali ha formulato le censure né specificato quando ed in che termini l’eccezione sia stata formulata innanzi al giudice del merito;

7. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2043 c.c., degli artt. 2727 e 2729c.c., dell’art. 1226 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver erroneamente accolto l’appello principale e ritenuto assorbito quello incidentale;

8. il motivo è assorbito nella pronuncia di inammissibilità dei primi tre motivi;

9. da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

10. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;

11. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2021

 

 

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