Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22886 del 10/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 10/11/2016), n.22886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4151-2013 proposto da:

C.A. (OMISSIS), U.F. (OMISSIS), C.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso

lo studio dell’avvocato MARCO MARIANI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINI PAOLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.D.T.S., R.D.T.M.P.,

R.D.T.P.A., R.D.T.M.G.,

R.D.T.M., R.D.T.G.;

– intimati –

Nonchè da:

R.D.T.S., R.D.T.M.P.,

R.D.T.P.A., R.D.T.M.G.,

R.D.T.M., R.D.T.G., nella loro qualità

di unici eredi del Signor R.D.T.F., domiciliati ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO NICOLODI giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.N. (OMISSIS), C.A. (OMISSIS), U.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MARIANI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO MARINI giusta procura speciale a margine del

ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1286/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato MARIANI;

udito l’Avvocato NICOLODI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo,

assorbito il 2 e il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/12/2012 la Corte d’Appello di Firenze, decidendo su riunite cause: a) ha respinto il gravame interposto dai sigg. C.A. e N. e U.F. in relazione alla pronunzia Trib. Firenze – Sezione specializzata agraria – 22/6/2011, di accoglimento della domanda nei loro confronti in origine monitoriamente azionata dal sig. R.D.T.F. di pagamento dei canoni relativi ai mesi giugno-luglio 2009 in relazione al contratto di affitto agrario del complesso immobiliare di San Casciano Val di Pesa, Frazione Montefiridolfi, stipulato il 12/9/2006, con rigetto viceversa delle domande da quest’ultimo spiegate in via riconvenzionale; b) in accoglimento del gravame interposto dal sig. R.D.T.F. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Firenze – Sezione specializzata agraria – 21/9/2011, ha accolto la domanda dal medesimo in origine monitoriamente azionata nei confronti dei, sigg. C.A. e U.F. di pagamento di somma a titolo di canoni, relativi ai mesi agosto 2009-agosto 2010, in relazione al contratto di affitto agrario de quo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i C. e la U. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso i sigg. R.D.T.S. ed altri, quali eredi del defunto R.D.T.F., che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso i C. e la U..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34, 38 e 42 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano violazione degli artt. 9 e 38 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2.

Con il 1 motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione e degli artt. 34, 154 e 435 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorsi sono inammissibili.

Con riferimento al ricorso in via principale va osservato che non risulta invero censurata la ratio decidendi secondo cui “neanche nello specifico la SSA del tribunale di Firenze… poteva essere ritenuta incompetente. Infatti il criterio di collegamento che individua la competenza del giudice specializzato rimane comunque “il contratto agrario” e… non vale ad escludere la competenza della Sezione specializzata nemmeno il fatto che si possa trattare di un “contratto simulato”. In ogni caso “per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rpporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari… (Cass., 08-08-1997, n. 7358).

Risulta a tale stregua dai ricorrenti non osservato il consolidato principio secondo cui allorquando la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, pure di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389), in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902).

E’ dunque sufficiente che, come nel caso, anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., 14/7/2011, n. 15449; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).

Un tanto non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/7/2005, n. 14740. V. altresì Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 14/7/2011, n. 15449).

In ordine al ricorso incidentale (a parte il rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità nel rito del lavoro il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 c.p.c., comma 2) non è perentorio, e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione, perchè egli possa apprestare le proprie difese (art. 435, 3 co., c.p.c.): v. Cass., 13/9/2013, n. 21050; Cass., 7/2/2013, n. 2997; Cass.,20/12/2012, n. 23680), va osservato che esso non reca invero la sommaria esposizione del fatto, in violazione pertanto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., da ultimo, Cass., 21/9/2015, n. 18483).

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

Attesa la materia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma 1-bis dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

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