Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22885 del 29/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 29/09/2017, (ud. 11/07/2017, dep.29/09/2017),  n. 22885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DI GERONIMO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23870-2013 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ANDREA PASIQUALIN, CLAUDIO

CONSOLO;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimata –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

Nonchè da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO, presso lo

studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO;

– controricorrente incidentale –

contro

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI VERITAS

SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 34-B SC.

A, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA PASQUALIN,

CLAUDIO CONSOLO;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata-

avverso la sentenza n. 1285/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. La Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. spa ha proposto quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1285 del 21 giugno 2013 con la quale il Tribunale di Venezia ha confermato – tranne che in punto compensazione delle spese la sentenza del Giudice di Pace di Venezia reiettiva dell’opposizione da essa proposta al decreto con il quale veniva ingiunta di restituire a D.L. l’importo di Euro 95,67, oltre accessori; somma corrispostale per Iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) da essa ricorrente riscossa per conto del Comune di Venezia, D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 49.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che: – sussistesse in materia la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di rapporto privatistico di ripetizione, e non di rapporto impositivo; – l’Iva sulla Tia (come anche desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09) non fosse dovuta, difettando una norma di legge che espressamente assoggettasse ad Iva le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti; – il non assoggettamento ad Iva della Tia (avente anche quest’ultima natura tributaria) fosse altresì conforme al diritto dell’Unione Europea, rientrando la Tia nel novero dei diritti, canoni e contributi che la normativa europea, come interpretata dalla CG, riteneva non imponibili qualora autoritativamente percepiti da enti pubblici o loro concessionari; sussistessero i presupposti per la compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, trattandosi di questioni complesse ed ancora ampiamente controverse.

Resiste con controricorso la parte contribuente che formula anche un motivo di ricorso incidentale in punto spese.

Veritas spa ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

L’agenzia delle entrate, già parte del giudizio perchè destinataria di domanda subordinata di manleva da parte di Veritas spa, si è costituita ai soli fini della discussione.

La causa è stata dalla sezione sesta civile rinviata alla pubblica udienza della sezione tributaria con ordinanza ex art. 384 bis c.p.c., u.c..

p. 2. Con nota del 27 giugno 2017, VERITAS spa ha dichiarato di rinunciare al ricorso, alla luce di quanto stabilito in materia dalla sopravvenuta pronuncia delle SSUU n. 5078/16; in base alla quale: “la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente”.

Il dichiarato venir meno dell’interesse alla pronuncia sul ricorso principale comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo.

p. 3.1 Con il motivo di ricorso incidentale la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione applicabile ratione temporis). Per avere il tribunale erroneamente fondato la decisione di compensazione delle spese del primo e secondo grado del giudizio su un presupposto, la controvertibiltà della questione giuridica, in realtà insussistente; visti i numerosi precedenti di legittimità e di merito che, ancor prima dell’introduzione del giudizio, si erano espressi per la non debenza dell’Iva.

p. 3.2 La doglianza è infondata.

Il giudice di merito ha infatti indicato le ragioni che deponevano, nella concretezza della fattispecie, per la integrale compensazione delle spese di lite; ragioni individuate nella particolare complessità giuridica della controversia e nell’ampia controvertibilità interpretativa che – ancora al momento della decisione – sussisteva in materia.

Si tratta di elementi obiettivi che non si ritiene di poter qui disattendere, nemmeno in considerazione della oggettiva sproporzione tra i “costi” della lite per la parte vittoriosa ed il valore economico dalla stessa dedotto in giudizio (rapporto rilevante per la quantificazione delle spese eventualmente accollate al soccombente, ma non al fine di giustificare l’accollo in sè).

Al momento dell’introduzione della lite sussisteva infatti un significativo contrasto di merito e legittimità in ordine alla debenza Iva sulla Tia (con posizioni diverse tra la prima e la quinta sezione civile della S.C.). E tale contrasto può ritenersi definitivamente risolto, nel senso indicato, solo per effetto del sopravvenire in corso di causa del menzionato arresto delle SSUU nel 2016.

Analoghe considerazioni debbono valere per la compensazione altresì delle spese del presente giudizio di cassazione; vieppiù connotato da parziale soccombenza della parte ricorrente incidentale.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale;

– respinge il ricorso incidentale;

– compensa le spese;

– v.to D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale ed incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

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