Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22885 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23491/2017 proposto da:

IMMODEM SRL, in persona del legale rappresentante e amministratore

Unico D.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUTELLE’,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS), in persona dell’avvocato ANNA LOPS e

della Dott.ssa C.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RAFFAELE CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI

CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LIBERO ZINGRILLO;

CURATELA FALLIMENTO D.E. in persona dei curatori

D.B. e R.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA NUOVA 962, presso lo studio dell’avvocato BARTOLOMEO

DELL’ORCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

FERRAZZANO;

– controricorrenti –

e contro

SOFARMAMORRA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 827/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società So.Farma.Morra S.p.A. chiese al Tribunale di Foggia di dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di conferimento del 12/7/2012 con cui i coniugi D.M.A. e D.E., nella loro qualità di titolari dell’impresa individuale, avevano conferito in favore della società dagli stessi costituita Immodem s.r.l., una serie di beni immobili. La società attrice espose di essere creditrice nei confronti dei coniugi D.M. di ingenti somme di denaro e di voler conservare la garanzia patrimoniale lesa dall’atto di costituzione societaria.

Nel contraddittorio con i coniugi D.M., che resistevano alla domanda, il Tribunale di Foggia, con sentenza del 22/11/2013, la accolse dichiarando inefficaci i conferimenti di una serie di beni immobili nella società Immodem s.r.l.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 827 del 2017, adita dai D.M., cui sono succeduti nel corso del giudizio di appello il curatore della fallita (OMISSIS) ed il curatore del Fallimento D.E., per quel che ancora qui di interesse, ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per carenza di specificità dei motivi, ritenendo che gli appellanti non avessero formulato specifiche critiche alla sentenza di primo grado. Quest’ultima aveva riconosciuto l’esistenza dell’eventus damni nell’avvenuto conferimento di immobili nella società, atto che rendeva certamente più complessa e dispendiosa la realizzazione del credito; stante la insussistenza, nel patrimonio del debitore, di altri beni atti ad assolvere la garanzia generica del credito; aveva accertato la scientia fraudis, in ragione della circostanza che i coniugi D.M., unici soci della Immodem srl, non potevano non sapere che la società, ricevendo i beni immobili da essi cqoferiti, finiva per cooperare nella rarefazione della garanzia generica dei creditori.

Ad avviso del Giudice, a fronte di tali puntuali accertamenti, l’atto di appello non conterrebbe l’indicazione delle parti dell’ordinanza da riformare, nè le modifiche relative alla ricostruzione dei fatti nè critiche argomentate relative alla sussistenza dell’azione revocatoria. In conseguenza dell’accertata inammissibilità dell’appello per contrasto con l’art. 342 c.p.c., il Giudice ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla Curatela del Fallimento (OMISSIS), dichiarando improcedibile la domanda di revocatoria ordinaria ed ha disposto in ordine alle spese.

La società Immodem srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con distinti controricorsi la Curatela del Fallimento D. e la Curatela del Fallimento (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4. Violazione dell’art. 342 c.p.c.. Contraddittorietà della motivazione – censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del gravame, gli appellanti avevano riportato le statuizioni della sentenza di primo grado, con le relative ragioni di specifica critica, ritenendo che il conferimento pregiudizievole dei beni nella società di capitali non si era realizzato, essendo i due coniugi soci unici al 50% della società, di guisa da dover escludere ogni volontà truffaldina volta a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori; aggiunge che la sentenza di questa Corte n. 23743 del 2011, invocata dal Tribunale a fondamento della propria decisione, non era affatto pertinente al caso riguardando una ipotesi, del tutto diversa, di modificazione sostanziale della situazione patrimoniale del debitore, mancata nel caso in esame; che il conferimento dei beni immobili nella Immodem s.r.l., lungi dal costituire un atto volto a ledere la garanzia generica del credito, si era reso necessario per ragioni fiscali; nè era mancata una critica alla pronuncia di primo grado che aveva ritenuto applicabile il rito sommario, a fronte dell’espressa richiesta dei convenuti di trasformazione in rito ordinario soprattutto ai fini di una completa istruttoria.

1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’impugnata sentenza, gli appellanti hanno soddisfatto i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, non consistono nella formulazione di critiche di natura vincolata alle singole statuizioni impugnate, in ragione della natura devolutiva dell’appello e della natura di revisio prioris instantiae del medesimo, a differenza degli strumenti di impugnazione a critica vincolata quali il ricorso per cassazione quei registri infatti richiedono soltanto una chiara individuazione delle questioni e de punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, in modo che il giudice sia messo in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass., U, n. 27199 del 16/11/2017; Cass., 63, n. 13535 del 30/5/2018; Cass., 2, n. 7675 del 19/3/2019). Come si è enunciato nel caso in esame gli appellanti hanno puntualmente criticato le singole statuizioni della sentenza di prime cure consentendo al giudice di comprendere la natura ed il contenuto delle singole critiche, di guisa da sottrarsi alla censura di inammissibilità per violazione dell’art. 342 c.p.c.. Del resto la stessa sentenza impugnata, pur rilevando – illegittimamente – profili di inammissibilità, ha sostanzialmente giudicato sull’infondatezza dell’appello argomentando in ordine alla sussistenza dell’eventus damni, del consilium fraudis, della scientia fraudis, implicitamente riconoscendo che l’appello aveva i presupposti per poter essere deciso nel merito.

2. Con il secondo, invero generico, motivo – violazione e falsa applicazione di norme di diritto – la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, ha accolto le domande di revocatoria fallimentare delle due Curatele mentre, essendo le Curatele subentrate al posto del creditore procedente ai sensi della L. Fall., art. 66, le stesse avrebbero dovuto accettare la causa nello stato in cui si trovava ed il Giudice, orientatosi per la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello, non avrebbe potuto pronunciare altro che in punto di ammissibilità, avendo con tale declaratoria perduto la potestas iudicandi.

2.1 Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3. Conclusivamente il ricorso merita accoglimento con riguardo al primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza in relazione, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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