Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22884 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 21/10/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 21/10/2020), n.22884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1235/2014R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

TOSCANA FINANZA SPA (C.F.);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 267/18/13 depositata in data 8 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Matteis Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’Avv. Cinzia Melillo dell’Avvocatura dello Stato ricorrente,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Toscana Finanza s.p.a., cessionaria del credito IVA del Fallimento (OMISSIS), impugnò il provvedimento di diniego opposto dall’Agenzia dall’Agenzia delle Entrate di Caserta alla sua domanda di rimborso, fondato sul rilievo che la chiusura della procedura fallimentare era avvenuta in epoca anteriore alla stipula dell’atto di cessione, con conseguente difetto di legittimazione del curatore a concludere il contratto.

La CTP di Caserta accolse il ricorso della contribuente e la CTR della Campania, con sentenza depositata in data 8 ottobre 2013, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione rilevando: che il credito IVA formatosi, come nella specie, tutto in costanza di procedura fallimentare, diviene certo liquido ed esigibile solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale e può essere ceduto solo successivamente; che in caso di cessione del credito successivamente alla chiusura del fallimento si verifica una ultrattività del mandato del curatore, a ciò legittimato dall’autorizzazione del Giudice Delegato.

Avverso la sentenza propone ricorso l’Ufficio con un unico motivo.

Toscana Finanza non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 -Con l’unico motivo l’Ufficio deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 e all’art. 120 L. Fall.. Rileva che la richiesta di rimborso del credito riposa sulla cessazione dell’attività di impresa e che, alla luce della circolare ministeriale n. 3 del 28 gennaio 1992, il rimborso dell’IVA deve esser richiesto dal curatore fallimentare dopo la presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività e dopo la presentazione della dichiarazione finale, ma prima della chiusura del fallimento; osserva che la legge non contempla eccezioni al principio generale di cui all’art. 120 L. Fall. che comporta la decadenza degli organi della procedura dopo la chiusura del fallimento; aggiunge che con la chiusura del fallimento il curatore perde ogni legittimazione ad amministrare i beni dell’imprenditore dichiarato fallito, per cui non potrebbe conservarla ai soli fini della cessione a terzi del credito IVA; deduce, infine, che il curatore cedente avrebbe prospettato al giudice delegato una cessione formalizzata in un contratto preliminare di cui non vi sarebbe traccia, e che neppure vi sarebbe prova dell’autorizzazione del giudice a perfezionare la cessione in data successiva alla chiusura del fallimento.

Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si precisano.

La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore, sicchè qualunque provvedimento emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135; Cass., Sez. I, 6 ottobre 2005, n. 19443).

Non può dunque configurarsi ultrattività dei poteri degli organi fallimentari in data successiva alla chiusura, salvo che non si versi in ipotesi di adempimento post-fallimentare di obbligazioni negoziali assunte in corso di procedura, quali quelle derivanti dalla stipula di un contratto preliminare autorizzato dal G.D. (Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9444).

La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, perchè accerti se vi sia prova dell’avvenuta conclusione, prima della chiusura del fallimento (OMISSIS) di un contratto preliminare, autorizzato dal G.D., contemplante l’obbligo di cessione a Toscana Finanza del credito controverso, da porre in esecuzione dopo la dichiarazione del curatore di cessazione dell’attività (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 4).

Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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