Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22884 del 13/09/2019

Cassazione civile sez. III, 13/09/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 13/09/2019), n.22884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8658-2018 proposto da:

S.B. titolare della ditta SANDEI DELUXE – SALUS PER ACQUA

di S.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

POLLAIOLO 5, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MARIA RICCIONI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA SCACCIANOCE, GIANLUCA

ZAMBONI;

– ricorrente-

contro

UNICREDIT LEASING SPA, e per essa la DOBANK SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore C.G. in qualità di

mandataria per la gestione dei crediti, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE FLAMINIO, 9, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CAMPAGNA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO ZURLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2686/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.B., nella qualità di titolare della ditta S. Deluxe – Salus per Acqua di S.B. di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, contro la Dobank s.p.a., in qualità di mandataria della Unicredit Leasing s.p.a., avverso la sentenza del 18 dicembre 2017, con la quale la Corte d’Appello di Torino ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Torino del 21 novembre 2016, la quale, provvedendo su un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e segg. aveva accertato la risoluzione di un contrato di locazione finanziaria stipulato da essa ricorrente con Unicredit Credit Managment Bank s.p.a. nel maggio del 2009 e l’aveva condannata al rilascio del compendio immobiliare oggetto del contratto di leasing, nonchè al pagamento delle spese di lite.

2. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso l’intimata.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e, in vista dell’adunanza della Corte, non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero, nè memorie delle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio rileva che sussiste una questione pregiudiziale che comporta l’improcedibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha espressamente indicato nel ricorso che la sentenza impugnata le venne notificata in data 12 gennaio 2018 a mezzo PEC, ma non ha prodotto la copia di tale sentenza notificata.

Nella nota di iscrizione a ruolo risulta solo la produzione della copia autentica della sentenza, ma non con la relata di comunicazione e il Collegio riscontra dall’esame del fascicolo d’ufficio che effettivamente la produzione della copia autentica è priva di relata.

Poichè il ricorso risulta notificato il 12 marzo 2018 e la sentenza è stata pubblicata il 18 dicembre 2017, la c.d. “prova di resistenza” che potrebbe giustificare comunque l’osservanza del termine breve per il ricorso per cassazione risulta negativa.

Ne consegue che il ricorso non risulta procedibile, in quanto non può venire in rilievo il principio di diritto secondo cui “pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2”.

Si rileva, altresì, che nemmeno può venire in rilievo, per salvare il ricorso dalla sanzione di improcedibilità, il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017, secondo il quale “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.”: invero, parte resistente, come il Collegio rileva dal suo fascicolo, ha prodotto anch’essa solo la copia autentica della sentenza (con autenticazione del proprio legale).

Il fascicolo d’ufficio, del quale si è richiesta la trasmissione, non risulta acquisito, ma, all’evidenza, in disparte che fra i documenti che colà debbono essere presenti non è previsto che vi sia la sentenza in copia autentica e tanto più con la relata di notifica, che è atto di parte, l’eventualità contraria ipotizzata ed ammessa dalle Sezioni Unite opera solo se al momento della trattazione il fascicolo risulti acquisito.

Ciò è tanto vero che si è statuito che: “In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.” (Cass. (ord.) n. 21386 del 2017; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 13751 del 2018).

In effetti, la possibile rilevanza del fascicolo d’ufficio concerne, in definitiva, le ipotesi in cui il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione della pubblicazione del provvedimento impugnabile, come nel caso del regolamento di competenza o nell’ipotesi di cui all’art. 348-ter c.p.c.

1.1. Il ricorso dev’essere, dunque dichiarato improcedibile.

2. Peraltro, lo scrutinio dei motivi, non avrebbe potuto portare all’accoglimento di alcuno di essi.

2.1. Il primo motivo – con cui si denuncia “violazione dell’art. 1344 c.c. nonchè, dell’art. 644 c.p., comma 3 e dell’art. 1815 c.c., comma 2, e dell’art. 1418 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3” – sarebbe stato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fonda sul contenuto della clausola di cui all’art. 11 delle condizioni generali della locazione finanziaria, ma non la riproduce nè direttamente nè indirettamente, limitandosi solo ad indicare la produzione del relativo documento in questa sede: poichè l’onere dell’art. 366, n. 6 implicava oltre a tale localizzazione la detta riproduzione diretta od indiretta (in questo secondo caso rintracciabile nel documento, data l’indicazione numerica della clausola), la detta norma non è osservata, demandandosi a questa Corte di ricercare che cosa nell’eventuale lettura della clausola potrebbe giustificare la censura.

2.2. Il secondo motivo – deducente “omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti: ossia l’indicazione meramente nominale del tasso di interesse moratorio previsto in contratto – si articola con la riproduzione di un ampio passo dell’appello e, quindi, con il richiamo di due brevi frasi della sentenza impugnata, per poi sostenerne – tra l’altro in modo del tutto generico e privo di chiarezza – che la corte territoriale con esse sarebbe incorsa in un errore di valutazione, sicchè non v’è traccia dell’omesso esame di un fatto. Tant’è che il preteso “fatto”, la cui nozione è stata delineata dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 nemmeno viene indicato, parlandosi a pagina 18 in chiusura dell’illustrazione di “tale aspetto” e dunque non di un fatto.

Il paradigma dell’art. 360, n. 5 non trova rispondenza nell’illustrazione del motivo e, peraltro, atteso che la sentenza impugnata in una delle due brevi frasi allude alla clausola 11, nuovamente ricorrerebbe violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

2.3. Il terzo motivo – prospettante nuovamente “violazione dell’art. 1344 c.c. nonchè, dell’art. 644 c.p., comma 3 e dell’art. 1815 c.c., comma 2 e dell’art. 1418 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – fondandosi sempre sulla cita clausola 11 incorre nella violazione dell’art. 366, n. 6.

2.4. Il quarto motivo – denunciante “violazione dell’art. 1815 c.c., comma 2 e della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4 e della L. 28 febbraio 2001, n. 24 – di conversione in legge del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3” dichiara di criticare, senza nemmeno analizzarla specificamente ed evocandola in modo generico, una motivazione che la corte territoriale ha enunciato in modo non decisivo, cioè ad abundantiam, come traspare dall’incipit del paragrafo 2 nelle ultime due righe della pagina 5 e nelle prime sette della pagina successiva, sicchè si critica una ratio ininfluente e, peraltro, senza nemmeno – come s’è detto – farsi carico in modo specifico della motivazione.

2.5. Il quinto motivo denuncia “omesso esame di ulteriori fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione”, ma, imputando l’omesso esame di quelli che chiama ed elenca “aspetti concernenti” non indica “fatti” ai sensi richiesti dall’art. 360, n. 5 ma si duole che la corte territoriale non abbia compiuto valutazioni (tali essendo quelle indicate nelle lettere da a) a d) a pagina 23 del ricorso) e, peraltro lo fa dicendo che esse non sono state esaminate per la ritenuta assorbenza della clausola 11, sicchè, consolidatasi la motivazione al riguardo, i detti aspetti diventano irrilevanti.

Tanto non esime dal negare comunque la struttura del vizio di cui al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.6. Il sesto motivo deduce “violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – asserita formazione di giudicato in ordine all’erroneità della sommatoria tra tassi degli interessi corrispettivi e moratori – irrilevanza della questione”.

Il motivo vorrebbe censurare quanto affermato dalla sentenza impugnata nelle ultime tre righe della pagina 6 e nelle prime due della pagina successiva, là dove la corte torinese ha rilevato che non risultava censurato quanto dal Tribunale argomentato alle pagine 7 e 8 dell’ordinanza definitoria del giudizio di primo grado.

Senonchè, pretende di censurare il rilievo di inosservanza dell’art. 342 c.p.c. fatto dalla corte territoriale senza riferire il contenuto di quelle pagine e riproducendo una parte dell’appello: ebbene la mancata riproduzione di quelle pagine rende impossibile qualsiasi apprezzamento della idoneità di detta parte ad integrare un appello rispettoso dell’art. 342.

Anche tale motivo sarebbe stato, dunque, inammissibile.

2.7. Il sesto motivo denuncia “violazione dell’art. 196 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurabilità della mancata rinnovazione delle indagini peritali”.

Ora, la stessa ricorrente rileva (nella penultima proposizione della pagina 26, nella quale inizia l’illustrazione del motivo) che “è chiaro che la mancata rinnovazione delle indagini è dipesa dalla reiezione delle difese della convenuta”, così assegnando al motivo dipendenza da quelli precedentemente illustrati.

Ne segue che la loro sorte avrebbe determinato l’assorbimento del motivo in questione.

3. Conclusivamente il ricorso è dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Tenuto conto che il dispositivo della presente decisione è di rigetto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimiladuecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto che il presente dispositivo giustifica la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2019

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