Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22884 del 10/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 10/11/2016), n.22884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3273-2013 proposto da:

G.C. (OMISSIS), G.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALBERTO FIGONE, GIACOMO TRAVERSO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO ALESSANDRO

BRUNO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

IMPRESA EDILE GB NICOLINI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1245/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI per delega;

udito l’Avvocato BRUNO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova G.C. e A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’appartamento di sua proprietà sito in (OMISSIS), consistititi in lesioni murarie, a causa dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento sottostante dai convenuti senza l’adozione delle necessarie adeguate cautele.

Si costituirono i G. contestando la domanda e chiedendo e ottenendo di chiamare in causa in manleva l’impresa Nicolini, appaltatrice dei lavori. Questa, costituitasi in giudizio, dedusse di aver eseguito i lavori sotto la direzione dei tecnici preposti dai committenti. Il Tribunale rigettò la domanda proposta nei confronti dei G. e condannò l’impresa Nicolini al risarcimento dei danni patiti dalla M., stimati in Euro 16.010,16.

La sentenza venne appellata dalla M., la quale chiese la condanna dei G., in solido con l’impresa appaltatrice, al risarcimento dei danni, da quantificarsi in misura superiore a quella stimata dal Tribunale.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 9 dicembre 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la concorrente responsabilità dei committenti, condannandoli in solido con l’impresa Nicolini al risarcimento dei danni, nella misura stimata dal primo giudice. Ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta dai G. nei confronti dell’impresa appaltatrice. Le spese del doppio grado di giudizio venivano poste per i due terzi a carico degli appellati, con compensazione del residuo terzo.

Avverso la suddetta decisione G.C. e A. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso M.G..

L’impresa Nicolini non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c., comma 1, art. 156 c.p.c., commi 1, 2 e 3 e art. 157 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e all’art. 111 Cost., comma 6. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 343 c.p.c., comma 1, sotto altro profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e all’art. 111 Cost., comma 6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 323, 324, 329, 343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e all’art. 111 Cost., comma 6.

Con i suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, i ricorrenti censurano, sotto molteplici profili, la sentenza impugnata per avere la corte di appello ritenuto inammissibile la domanda di manleva proposta in primo grado dai committenti, ritenuta implicitamente assorbita dal tribunale e riproposta in appello, sul rilievo che detta domanda avrebbe dovuto essere proposta con appello incidentale condizionato.

Le censure sono fondate.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 7700/2016, hanno chiarito che in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Peraltro, costituisce principio consolidato quello secondo cui per la proposizione dell’appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (ex plurimis, Cass. n. 21615/04). Consegue che la domanda di manleva, riproposta con comparsa di costituzione in appello, ritualmente depositata in cancelleria nel rispetto del termine di cui all’art. 343, comma 1, c.p.c., risulta ammissibile.

2. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e all’art. 111 Cost., comma 6.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità dei committenti in solido con l’impresa appaltatrice, avendo essi “affidato all’appaltatore l’esecuzione di interventi di natura strutturale senza disporre di un progetto e senza nemmeno affidare ad un professionista abilitato la direzione dei lavori: che pertanto sono stati eseguiti dall’impresa appaltatrice sotto la direzione e la responsabilità diretta – e concorrente – degli stessi committenti”. Sostengono che dal verbale di udienza del 20.6.2000 emergeva che l’impresa Nicolini aveva ammesso – con conseguente rinuncia dei G. alla prova – le circostanze relative alla “esecuzione di tutti i lavori” da parte dell’impresa appaltatrice a “cura e sotto la propria dichiarata responsabilità”, sicchè sarebbe esclusa ogni ingerenza dei committenti, tenuto altresì conto dell’irrilevanza della mancanza di un progetto e della figura del direttore dei lavori.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti, invero, censurano la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi una propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice del merito, il quale, nella specie, con adeguata motivazione, sulla base degli elementi acquisti al processo, ha riconosciuto la concorrente responsabilità dei committenti.

3. Resta assorbito il quinto motivo, con il quale si censura il regolamento delle spese processuali, stante il (parziale) accoglimento del ricorso.

4. Conclusivamente, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, rigettato il quarto e assorbito il quinto, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta il quarto e dichiara assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA