Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22884 del 04/11/2011

Cassazione civile sez. un., 04/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 04/11/2011), n.22884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato CIOLINA ANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO DANIELE, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimata –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra il

provvedimento del Giudice di pace di Roma r.g. n. 55243/2008 emesso

il 03/11/2009 e la sentenza n. 285/11/2010 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA PROVINCIALE di ROMA, depositata il 24/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’arch. C.V. ha impugnato, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, una cartella di pagamento della soc. Equitalia, con la quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 41.865,88, a titolo di sanzione pecuniaria, per essersi avvalso di prestazioni di lavoro autonomo rese dal geom. P.D. (a quale venivano corrisposti Euro 5.000,00 nel 2002 ed Euro 15.000,00 nel 2003), dipendente del Comune di Roma, in violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 58.

Con decisione del 3.11.2009, il giudice adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il C. ha adito poi la CTP di Roma, la quale con sentenza del 24 giugno 2010, premesso che la controversia ha ad oggetto sanzioni che non attengono al rapporto tributario, ha dichiarato a sua volta il difetto di giurisdizione, in favore dell’A.G.O. Con l’odierno ricorso, il C. denuncia il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1.

La controversia ha ad oggetto l’irrogazione di sanzioni per la violazione di norme poste a tutela del buon andamento ed imparzialità degli uffici pubblici (l’assunzione di incarichi esterni, ove consentiti, deve essere preventivamente autorizzata, sempre che non determini conflitti di interessi) e, quindi, non attiene al rapporto tributario. Ne consegue che la giurisdizione non appartiene al GT ma al giudice ordinario secondo le ordinarie regole di distribuzione della competenza, in forza delle quali la competenza appartiene al giudice di pace soltanto se la sanzione pecuniaria di cui si controverte non sia superiore ad Euro 15.439 (L. n. 689 del 1981, art. 22 bis). In questi sensi si sono già pronunciate queste SS.UU. : “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 (come sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale, deve escludersi la giurisdizione del giudice tributario in ordine all’opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle entrate nei confronti di un committente che abbia conferito un incarico professionale ad un dipendente pubblico senza la previa autorizzazione amministrativa dell’ente di appartenenza e che abbia omesso di comunicare al predetto ente l’ammontare dei compensi corrisposti” (Sent. n. 15382/2009);

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che non sono state depositate memorie, nè vi è stata partecipazione alla Camera di Consiglio;

– che il Collegio ha condiviso le considerazioni e le conclusioni della relazione;

– che, pertanto, il conflitto negativo di giurisdizione deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti;

– che, tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di giudizio fin qui sostenute dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi al giudice competente per territorio e per valore.

Compensa interamente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011

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